Dichiarazione fraudolenta e onere della prova per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti

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In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’onere di dimostrare la corrispondenza effettiva dei costi sostenuti ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi, non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l’effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.

La possibilità di detrarre dall’imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.

Decisione: Sentenza n. 36539/2019 Cassazione Penale – Sezione 3

In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di dimostrare la corrispondenza effettiva tra i costi sostenuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute e quelli documentati dalle fatture emesse dall’impresa che tali prestazioni non ha reso ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi ai fini delle imposte sul reddito e della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura (e dunque della inesistenza della finalità di evasione di tali imposte), non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l’effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.

La possibilità di detrarre dall’imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.

Osservazioni

Il ricorso eccepiva l’inesistenza del delitto ex art. 2 di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: nel caso specifico, la Corte di appello aveva affermato che le prestazioni erano state eseguite da impresa diversa da quella che aveva emesso le fatture.

Il Collegio precisa che – ai fini del delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 74/2000, grava sull’imputato dimostrare l’effettività e la corrispondenza dei costi oggettivamente sostenuti, anche se nei confronti di un soggetto diverso da quello che li ha fatturati.

In tale ipotesi, per la deducibilità dei costi, la fattura deve documentare una prestazione oggettivamente esistente, vera e reale, posta in essere, però, da un soggetto diverso dall’emittente; ciò sul rilievo che i costi possono essere detratti in ossequio ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità che informano di sé l’ordinamento tributario.

La Suprema Corte ha ritenuto la non manifesta infondatezza del ricorso ma, stante la prescrizione nel frattempo maturata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

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