Dichiarazione fraudolenta e onere della prova per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti

In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’onere di dimostrare la corrispondenza effettiva dei costi sostenuti ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi, non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l’effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.

La possibilità di detrarre dall’imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.

Decisione: Sentenza n. 36539/2019 Cassazione Penale – Sezione 3

In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di dimostrare la corrispondenza effettiva tra i costi sostenuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute e quelli documentati dalle fatture emesse dall’impresa che tali prestazioni non ha reso ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi ai fini delle imposte sul reddito e della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura (e dunque della inesistenza della finalità di evasione di tali imposte), non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l’effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.

La possibilità di detrarre dall’imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.

Osservazioni

Il ricorso eccepiva l’inesistenza del delitto ex art. 2 di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: nel caso specifico, la Corte di appello aveva affermato che le prestazioni erano state eseguite da impresa diversa da quella che aveva emesso le fatture.

Il Collegio precisa che – ai fini del delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 74/2000, grava sull’imputato dimostrare l’effettività e la corrispondenza dei costi oggettivamente sostenuti, anche se nei confronti di un soggetto diverso da quello che li ha fatturati.

In tale ipotesi, per la deducibilità dei costi, la fattura deve documentare una prestazione oggettivamente esistente, vera e reale, posta in essere, però, da un soggetto diverso dall’emittente; ciò sul rilievo che i costi possono essere detratti in ossequio ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità che informano di sé l’ordinamento tributario.

La Suprema Corte ha ritenuto la non manifesta infondatezza del ricorso ma, stante la prescrizione nel frattempo maturata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Volume consigliato

La tutela del debitore nella gestione della crisi

Alla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.

Cira Di Feo | 2019 Maggioli Editore

38.00 €  36.10 €

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento