Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?

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Nella dichiarazione di ricusazione deve essere allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 26437 del 26-03-2024

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Indice

1. La questione: la mancata allegazione di qualsiasi documentazione a sostegno dell’istanza di ricusazione

 
La Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile una dichiarazione di ricusazione, stante la mancata allegazione di qualsiasi documentazione a sostegno dell’istanza, compresa la stessa procura speciale, espressamente richiesta dall’art. 38, comma 3, cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione tutti gli istanti, con separati atti, ricorrevano per Cassazione.
In particolare, tra le argomentazioni addotte nei ricorsi, si sosteneva che, sebbene la dichiarazione di ricusazione sarebbe stata priva solo del verbale dal quale risultavano le suddette circostanze e parte dell’ordinanza di custodia cautelare, tale omissione, tuttavia, non sarebbe stata rilevante atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non si potrebbe far carico al ricusante di un onere formale, a pena di inammissibilità, di acquisizione e allegazione di atti dello stesso procedimento all’interno del quale la dichiarazione è stata proposta. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le considerazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione» (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021) dato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014), deducendosi al contempo che la sanzione di inammissibilità, che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., quindi, si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015).
Nel caso in esame, quindi, per la Corte di legittimità, la documentazione prodotta, non solo non era sufficiente a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione dedotta, ma non consentiva neppure di verificare l’effettiva sussistenza della procura speciale (o di un mandato specifico), che costituisce uno dei presupposti legittimanti l’esercizio dello strumento processuale in questione (Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014; Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009), tenuto conto altresì del fatto che era da escludersi che la Corte territoriale fosse tenuta ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., le informazioni o la documentazione necessaria, atteso che l’esercizio di tale prerogativa è legata al «merito della ricusazione» e presuppone che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nella dichiarazione di ricusazione deve essere allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione di ricusazione è inammissibile se non viene allegata la documentazione che supporta i motivi addotti fermo restando che, se i motivi di ricusazione sono basati su atti dello stesso procedimento penale, devono essere allegati anche questi atti.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere come correttamente presentare una dichiarazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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