(Annullamento senza rinvio)
(Arresto giurisprudenziale)
(Normativa di riferimento: C.p.p artt. 178, c. 1, lett. c); 324, c. 6, 325).
Il fatto
Nel corso del procedimento penale promosso nei confronti di alcune persone imputate del delitto di concorso in bancarotta aggravata, il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile, proposta ex art. 316 cod. proc. pen., disponeva in data 4 aprile 2016 il sequestro conservativo di taluni beni immobili a garanzia dei crediti vantati dalla costituita parte civile.
Le persone titolari di questi beni impugnavano, tramite il difensore, il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen. e il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata il 17 maggio 2016, escluso il presupposto del periculum in mora (non essendo stati ravvisati né atti di manomissione del patrimonio, né l’insufficienza di quest’ultimo per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da delitto), annullava il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso per cassazione la parte civile, chiedendo l’annullamento della predetta ordinanza, deducendo due motivi: con il primo, si denunciava la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324 cod. proc. pen., perché il Tribunale, omettendo di dare ad essa avviso dell’udienza, aveva violato le regole del contraddittorio; con il secondo, si denunciava l’illegittimità dell’ordinanza di revoca del provvedimento di sequestro conservativo, perché fondata su un’erronea valutazione del periculum in mora, da ritenere sussistente in re ipsa alla luce del danno di rilevante entità, derivante dagli illeciti comportamenti riferibili agli imputati.
Ordinanza di rimessione alle Sezioni unite
Il procedimento, assegnato alla Quinta Sezione penale, era stato, con ordinanza del 7 luglio 2017, rimesso alle Sezioni Unite per un approfondimento sia della questione circa la legittimazione della parte civile a ricorrere ex art. 325 cod. proc. pen. contro l’ordinanza di revoca o annullamento del provvedimento di sequestro conservativo, sia di quella relativa alle conseguenze dell’omesso avviso
alla medesima parte civile dell’udienza disposta per il riesame del sequestro conservativo.
In particolare, la Quinta Sezione, pur dando atto della decisione con la quale le Sezioni Unite (sent n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895) avevano già escluso che la parte civile potesse ex art. 325 cod. proc. pen. impugnare per cassazione il provvedimento di revoca o annullamento del sequestro conservativo, ravvisava la necessità del rinvenimento di un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, che eviti alla parte civile il disagio conseguente ad un eventuale necessitato trasferimento dell’azione civile già esercitata nel processo penale.
Il Collegio rimettente infatti riteneva che gli artt. 316, 318, 324, 325 cod. proc. pen. andassero letti secondo direttrici sistematiche e non strettamente letterali, sì da pervenire ad una soluzione in forza della quale la parte civile: potesse chiedere la misura del sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.); possa proporre richiesta di riesame avverso una decisione contraria ai suoi interessi (art. 318 cod. proc. pen.); possa in ogni caso partecipare all’udienza camerale del riesame (art. 324 cod. proc. pen.); possa ricorrere per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. contro una decisione sfavorevole.
Sul piano argomentativo, il Collegio rimettente affermava a questo proposito che: a) una tutela della parte civile limitata alla sola fase della proposizione della richiesta del sequestro conservativo, poi interrotta nella sua evoluzione processuale, non potesse coincidere con la reale voluntas legis, la cui interpretazione implica una direzione coerente con la tutela della suddetta posizione; b) l’art. 318 cod. proc. pen., attribuendo la facoltà di proporre il riesame a «chiunque vi abbia interesse», vi
comprendeva anche il terzo (qual è la parte civile) che, in quanto titolare dell’interesse sostanziale a non vedere dispersa la garanzia per il soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, diviene necessariamente titolare di un diritto a conseguire e a preservare la suddetta garanzia, con sua conseguente legittimazione tanto a proporre impugnazione avverso le ordinanze comunque rese
in materia di sequestro conservativo quanto a partecipare ai relativi giudizi da altri eventualmente promossi nel corso della fase sub-procedimentale; c) le innegabili distinzioni che si registrano tra gli istituti del sequestro preventivo e del sequestro conservativo avrebbero potuto trovare una spiegazione «verosimilmente connessa all’avanzamento delle varie fasi processuali e all’ingresso nel processo della parte privata, coincidente con il soggetto danneggiato, con conseguente esigenza di ricomprendere, in un ambito soggettivo più ampio, anche i soggetti dapprima individuati che subiscono pregiudizio dall’applicazione della misura, oltre le parti già presenti nel processo».
Alla luce di quanto sin qui rilevato, il Primo Presidente, con decreto in data 11 luglio 2017, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni unite
Le Sezioni unite, prima di entrare nel merito della questione proposta dalla quinta sezione, stimavano necessario affrontare in via preliminare due problematiche, distinte, seppur parzialmente connesse, nel senso che andava accertato: a) se anche alla parte civile, a pena della violazione del diritto al contraddittorio da assicurare a tutte le parti, dovesse essere spedito l’avviso dell’udienza avanti il tribunale del riesame avente ad oggetto l’impugnativa avverso l’ordinanza che ha applicato il sequestro conservativo (punto toccato dal primo motivo di ricorso); b) se la stessa parte civile fosse legittimata a proporre ricorso per cassazione, nel merito, ex art. 325 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia annullato o revocato il sequestro conservativo (punto implicato dal secondo motivo di ricorso).
Orbene, la Corte, osservando che i temi erano stati oggetto di esame da parte della sentenza Sez. U, n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, riteneva di aderire a quanto ivi prospettato ma con le seguenti precisazioni.
Quanto al primo tema summenzionato, si osservava che questa tematica, relativa alle regole da doversi osservare nel procedimento di riesame dei provvedimenti di natura reale, ruota intorno all’interpretazione da dare al comma 6 dell’art. 324 cod. proc. pen., nel quale sono contenute due previsioni: a) da un lato, nel primo periodo del comma, il richiamo alle “forme” dell’art. 127 cod. proc. pen.; b) dall’altro, nel secondo periodo, l’elencazione puntuale dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio del riesame: pubblico ministero, difensore, soggetto che ha proposto la richiesta.
Orbene, proseguendo la Cassazione nel suo ragionamento decisorio, stando al dato testuale di quest’ultima disposizione (vale a dire: l’art. 324, c. 6, c.p.p.), si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che nessuna censura potrebbe essere mossa al provvedimento del tribunale del riesame nel caso di specie atteso che l’avviso dell’udienza venne dato al pubblico ministero e al difensore dell’imputato che aveva impugnato l’ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Giudice delle indagini preliminari su richiesta della parte civile.
Sennonché, sostengono i giudici di Piazza Cavour, un simile esito interpretativo – che condurrebbe ad escludere dal contraddittorio nell’udienza di riesame il soggetto (parte civile) titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto con l’ordinanza applicativa del sequestro conservativo – renderebbe profilabili fondati sospetti di incostituzionalità, come ben messo in evidenza dalla citata sentenza Sez. U del 2014, Alizzi nel senso che “la privazione di ogni diritto di difesa per la parte civile potrebbe indurre a porre in discussione (nonostante quello che può ormai definirsi “diritto vivente”) la legittimità dell’art. 324, comma 6, nella parte in cui esclude la parte civile fra i soggetti destinatari degli avvisi della data stabilita per il procedimento di riesame”.
E quindi, a detta della Corte, appariva allora sostenibile una lettura (costituzionalmente orientata) della disciplina sul contraddittorio da assicurare nel procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo che facesse leva sulla disposizione generale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., anch’essa richiamata, come si è visto, dall’art. 324, comma 6; derivandone dunque l’esigenza che esso sia assicurato a tutti i soggetti “interessati” alla decisione, tra cui, indubbiamente, andava compreso chi, come la parte civile, avesse ottenuto in prima battuta il riconoscimento delle sue ragioni cautelari a tutela del credito mediante l’emissione della ordinanza di sequestro conservativo, e ciò anche perché le asperità interpretative che derivano dalla ambigua lettera dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen., avrebbero potuto verosimilmente trovare spiegazione nella sua collocazione sistematica, pensata per il procedimento di riesame di ogni tipo di sequestro, compresi quelli diretti a soddisfare esigenze esclusivamente penalistiche, come il sequestro probatorio e quello preventivo, cui è estranea la posizione del soggetto danneggiato dal reato costituitosi parte civile, che tende esclusivamente ad ottenere una garanzia atta ad assicurare le sue pretese creditorie e che sarebbe irragionevole fosse estromesso dalla possibilità di esporre le sue ragioni a sostegno della legittimità del provvedimento cautelare riconosciutogli in prima istanza.
Peraltro, tale soluzione ermeneutica si riteneva non solo adesiva di quanto enunciato nella sentenza Alizzi sempre da parte delle Sezioni unite, ma al contempo foriera delle seguenti conseguenze: a) se la violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di cui all’art. 324 cod. proc. pen. in tema di riesame del sequestro conservativo attinge la posizione della parte civile, cui non è stato dato modo di prendere parte al giudizio di riesame, il relativo provvedimento conclusivo è nullo ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., previsione che estende i suoi effetti alle garanzie di intervento di ogni “parte privata”; b) da una simile violazione del diritto al contraddittorio subito dalla parte civile consegue la facoltà della stessa di impugnare mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il tribunale del riesame ha revocato o annullato il sequestro cautelare fermo restando però che, se il provvedimento è stato confermato, la parte civile non avrebbe alcun valido interesse ad impugnare, anche in caso di lesione al diritto del contraddittorio, mentre un interesse processuale sarebbe persistente anche nel caso della sola parziale modifica del provvedimento cautelare contraria alle istanze della parte civile, dato che in tale ipotesi si assisterebbe ad una riduzione del corredo di garanzia di cui essa è titolare.
Tal che, alla luce di queste considerazioni, le Sezioni unite giungevano a postulare il seguente principio di diritto: “Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.”.
Infine, nell’applicare questo principio al caso di specie, dal momento che era pacifica, nella fattispecie in esame, la mancata partecipazione della parte civile al procedimento camerale di riesame nella presente procedura, a cagione di un omesso avviso, la Cassazione annullava senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Conclusioni
Con la sentenza in esame, gli ermellini sanciscono il diritto del difensore della parte civile di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza.
Si garantisce al contempo, ove ciò non si verifichi, la legittimità a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. fermo restando però che questa legittimità sussiste solo quando il tribunale del riesame abbia revocato o annullato il sequestro cautelare ovvero l’abbia parzialmente modificato in senso contrario alle istanze della parte civile
Pertanto, ove il difensore della parte civile non ricevi detto avviso, costui, ove sia cassazionista, potrà proporre ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame ma solo nella misura in cui sia: a) revocato il sequestro cautelare; b) annullato il sequestro cautelare; c) modificato il sequestro cautelare a sfavore delle richieste originariamente formulate dalla parte civile a norma dell’art. 316, c. 2, c.p.p., anche se solo parzialmente.
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