Difesa d’ufficio: la prova del mancato recupero del compenso
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di compenso professionale dell’avvocato che presti la difesa d’ufficio e non riesca a recuperare il proprio compenso dal cliente che ha beneficiato della sua attività. Si tratta dell’ordinanza n. 7067 del 21 marzo scorso, con cui la sesta sezione della Suprema Corte ha chiarito la portata dell’onere probatorio gravante sul professionista che intenda recuperare il proprio compenso per l’attività svolta a difesa di un imputato. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione dei compensi, è sufficiente che l’avvocato provi di aver tentato il pignoramento mobiliare, con esito negativo, dimostrando in tal modo l’impossibilità di recuperare quanto gli spetterebbe.
Nel caso di specie, il professionista otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito, il quale diventava definitivo allo spirare del termine per l’opposizione, non proposta dall’imputato ingiunto. Seguiva pertanto la notifica dell’atto di precetto e, successivamente, del pignoramento mobiliare.
Volume consigliato
Il decreto ingiuntivo
La terza edizione della presente opera è stata completamente rivista per garantire uno strumento ancor più pratico e di immediato supporto agli operatori del diritto che giornalmente si trovano a depositare ricorsi per ingiunzioni e relative opposizioni. Il volume, con formulario e giurisprudenza, è aggiornato a tutte le più recenti novità legislative apportate al ricorso per ingiunzione e al procedimento di opposizione, tra le quali si segnala il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (conv. con mod. in L. 30 giugno 2016, n. 119), in materia di esecuzione provvisoria obbligatoria del decreto ingiuntivo per le somme non contestate. Gli argomenti oggetto di analisi sono: presupposti per la tutela monitoria; soggetti creditori e prova scritta; giudice monitorio; ricorso per decreto ingiuntivo; esecuzione provvisoria; notificazione del decreto ingiuntivo, suoi effetti e mancata notifica; opposizione a decreto ingiuntivo; soggetti del processo e giudice competente; costituzione in giudizio; costituzione dell’opponente e del convenuto-opposto; istruzione della causa e istruzione probatoria; provvedimenti anticipatori in corso di opposizione; esecuzione provvisoria e sua sospensione; opposizione tardiva; rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione; decreto ingiuntivo in forma telematica; decreto ingiuntivo europeo. Il testo tiene anche conto delle numerose pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, nonché della Corte costituzionale, che hanno nel tempo precisato e confermato l’ambito di applicazione e gli effetti delle novità legislative sul procedimento per ingiunzione e sulla successiva fase di opposizione. Nel Cd-Rom allegato trovano posto un ricco formulario, in formato editabile e stampabile, contenente gli schemi degli atti processuali ritenuti più utili nel quotidiano svolgimento dell’attività professionale, un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento e una raccolta dei provvedimenti normativi di riferimento. Nunzio Santi Di Paola, Avvocato, Tributarista. Specializzazione in Materia Commerciale, Societaria, Tributaria e Fiscale. Ha conseguito la qualifica di Giurista d’Impresa e successivamente quella di Giurista d’Impresa avanzato presso la LUISS Scuola di Management di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Diritto Societario Riformato. Collaboratore di riviste giuridiche e autore di diversi volumi. Dirige il Centro Studi Tributario ASLA. Titolare dello Studio Legale Di Paola & Partners, è stato membro di commissioni consultive presso la C.C.I.I.A. di Catania. Mediatore professionista come previsto dal D.M. 180/2010.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)
Nunzio Santi Di Paola | 2017 Maggioli Editore
40.00 € 38.00 €
Istanza di liquidazione dei compensi da parte dell’erario
A fronte dell’esito negativo del pignoramento mobiliare, l’avvocato presentava istanza di liquidazione dei propri compensi a carico dello Stato, la quale veniva rigettata dal competente gip. Ugualmente, a fronte dell’opposizione al rigetto formulata dal professionista, il tribunale si pronunciava in termini negativi, sostenendo che la prova del pignoramento negativo non fosse sufficiente per dimostrare il diritto a ricevere il compenso professionale da parte dell’erario. L’avvocato ricorreva dunque in Cassazione, la quale ha precisato che l’avvocato ha diritto a richiedere il compenso allo Stato quando ha esperito inutilmente gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione, per il recupero dei crediti.
Nel caso di specie, tale prova era stata fornita dall’istante, al quale pertanto è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione, con totale capovolgimento delle precedenti pronunce giurisdizionali.
Potrebbe interessarti anche Il calcolo dell’equo compenso per l’avvocato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento