Diffamazione a mezzo internet e atti persecutori.

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il caso: Tizio (politico locale) non accettando il comportamento di Caio, personaggio pubblico dirigente di un ente locale, il quale aveva denunciato un esponente del partito di Tizio, arrestato e posto in custodia cautelare a seguito della denuncia, con il tentativo di screditarlo dinanzi all’opinione pubblica, iniziava a porre in essere una serie di comportamenti molesti nei confronti di Caio, mediante pubblicazioni su facebook. Nello specifico, i comportamenti consistevano in pubblicazioni o commenti a messaggi di stato altrui, nei quali ripetutamente tentava di infangare la reputazione di Caio, apostrofandolo talvolta con insulti. Trattandosi di personaggi molto seguiti sul social network, a tali azioni conseguivano numerosi commenti, sia a favore che contro Tizio. A seguito di tali comportamenti, Caio, essendo sprofondato in un continuo stato di ansia e paura, tanto da aver cancellato il proprio profilo facebook al fine di non vedere quotidianamente detti commenti, stanco ed esasperato dagli insulti ricevuti, decideva di sporgere querela contro Tizio.

La diffamazione: semplice o aggravata.

L’art. 595 c.p. punisce chi, fuori dai casi di ingiuria diretta ad una persona presente ai sensi dell’art. 594 c.p., “comunicando con più persona, offende l’altrui reputazione”.

Il bene tutelato, dunque, è la reputazione del soggetto estraneo alla comunicazione, benché ne abbia possibile percezione, ove tale bene si identifica con “il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico” (v. Cass. sez. V, n. 95/3247).

Dalla narrativa emerge proprio il proposito, perseguito da tizio, di ledere la reputazione di Caio, avversario politico, dirigente di un ente locale, elementi inquadrabili nell’aggravante di cui al comma IV, riferita al corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza. L’aggravante speciale assorbe in sé l’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 10 c.p., fatto commesso contro un pubblico ufficiale, tanto da doversi procedere ad un solo aumento (fino ad 1/3) della pena irroganda (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032€).

Il terzo comma dell’art. 595 c.p. prevede un’altra aggravante speciale, nel caso in cui l’offesa è recata con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Recente giurisprudenza ha ritenuto che la diffamazione commessa a mezzo internet sia così aggravata, affermando che la percezione da parte di terzi (rispetto al soggetto attivo e passivo)della comunicazione offensiva integra l’evento del reato, il quale si consuma in tale momento percettivo e non già nella diffusione o pubblicazione del messaggio (v. Trib. Genova, 29.01.01, in Giur. mer. 03, 1477). Allorché il sito sia registrato all’estero ma l’offesa sia percepita da più fruitori presenti in Italia, qui risulta radicata la competenza per territorio, quale luogo di consumazione del reato (Cass. sez. V, n. 00/4741), nonché in base al criterio suppletivo ex art. 9 c.p.p. co. 2 del domicilio dell’imputato (Cass. sez. I, n. 11/2739).

La percezione da parte di terzi che visitano il sito, secondo un primo orientamento, non può essere presunta, in quanto nessun sito può essere raggiunto casualmente, in assenza di una specifica conoscenza o di una precisa interrogazione ad un motore di ricerca, né vi sarebbero affidabili massime di esperienza con le quali si possa affermare, con relativa certezza, la verificazione dell’evento lesivo (Trib. Teramo, 06.02.2002, in Giur. mer. 03, 1476).

Un secondo orientamento, espresso dagli Ermellini, ritiene che si possa presumere la sussistenza della comunicazione tra pi§ persone qualora il messaggio offensivo sia stato inserito in un sito, per sua natura, destinato ad essere visitato, in tempi ravvicinati, da un numero indeterminato di soggetti, come nel caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume per la stampa tradizionale (Cass. sez. V, n. 08/16262).

Secondo i dati in narrativa, i contenuti venivano pubblicati sui profili di Tizio o altrui, non sembrerebbe così riferirsi a pagine che ospitano un contenuto informativo e periodico al pari della stampa cartacea, né sulle pagine che rappresentano direttamente contenuti pubblicitari. Dovrebbe così escludersi l’aggravante del terzo comma, rientrando nella fattispecie semplice del primo comma dell’art. 595 c.p., realizzata quando i terzi hanno percepito i messaggi offensivi, momento che non è presunto dalla natura del sito ma è provato dal fatto che, ai primi messaggi di Tizio, seguivano i commenti a favore di o contro Caio.

Le attenuanti.

Tizio avrebbe posto in essere i comportamenti descritti in seguito alla denuncia presentata da Caio, contro un esponente, poi arrestato, del partito di Tizio.

La circostanza non può legittimare il richiamo dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 2 stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui a cui si reagisce. Sebbene non sia richiesta tra il soggetto provocao e agente (che appunto qui non si registra), purché siano legati da vincoli di parentela o di solidarietà giuridicamente e moralmente apprezzabili (Cass. sez. I, n. 96/2554), la norma postula il fatto ingiusto altrui, in termini di comportamento antigiuridico in senso stretto o/rispetto a norme sociali e di costume, che regolano la vita civile (Cass. sez. I, n. 12/5056; sez. I, n. 08/16790; conf. sez. V, n. 04/12558).

In base a tali considerazioni, pertanto, l’attenuante non è invocabile, né ricorrono le altre “comuni”, al più potrebbe richiedersi il riconoscimento delle attenuanti generiche, se l’agente sia incensurato e mostri una sorta di pentimento che consenta di valutare il comportamento successivo al reato in maniera positiva, nell’ambito dell’art. 62 bis e 133 c.p.

La critica politica, l’insussistenza dell’esimente.

Il diritto di critica politica, ricondotto nell’alveo dell’art. 21 Cost, inteso quale libertà di manifestare il proprio pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, potrebbe rilevare ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., ove sussistano i requisiti elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L’esimente trova spazio quando la critica politica – che tra contrapposti schieramenti non può pretendersi “obiettiva” al pari della cronaca – sia comunque fondata sull’attribuzione di fatti veri, mentre nessuna interpretazione di fatti o altre fonti di discredito possono rapportarsi al lecito esercizio del diritto stesso (Cass. sez. V, n. 01/7419; sez. V, n. 87/6160).

In altri termini, i comportamenti e i giudizi espressi nei confronti degli avversari devono essere valutati alla luce del preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Cass. sez. V, n. 01/45163). Sebbene sia consentito l’uso di toni aggressivi o espressioni pungenti, il discrimen tra il lecito e l’illecito si coglie quando le offese siano formulate nel corso di una polemica politica ovvero abbiano carattere gratuito, manifestando sentimenti ostili (cass. sez. V, n. 12/7626).

Dagli elementi in narrativa, pur in assenza delle specifiche frasi pronunciate, non sembra invocabile la scriminante analizzata, in quando gli insulti genericamente riferiti sembrano collocarsi nel campo di aggressione della sfera morale altrui, penalmente protetta, poiché incidenti sul piano individuale e non su una critica misurata e obiettiva (Cass. sez. V, n. 99/953).

Atti persecutori – 612 bis c.p.

La norma punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, esattamente lo stato in cui era sprofondato Caio, poi denunciato nella querela.

La disposizione prosegue con la previsione di eventi alternativi allo stato di ansia e paura, ove la realizzazione di uno solo di essi vale ad integrare il reato (Cass. sez. V, n. 11/29872), dovendo così interpretare la locuzione ovvero che precede i periodi successivi: “ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità…ovvero da costringere…ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Il grave e perdurante stato di ansia e paura, in particolare, ricorre quando, a prescindere dall’accertamento di uno stato patologico, gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Cass. sez. V, 11/8832; sez. V, 10/11945), potendo dedursi dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai suoi comportamenti successivi alla condotta dell’agente (Cass. sez. V, n. 12/14391).

D-al punto di vista oggettivo, pertanto, la condotta denunciata sembra integrare il reato, tuttavia la difesa può sostenere la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Il delitto in esame è sufficientemente integrato dalla connotazione del dolo generico, ovvero dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia o molestia, reiteratamente, nella consapevolezza dell’idoneità, delle medesime condotte, alla produzione degli eventi alternativamente previsti dalla norma (Cass. sez. V, n. 13/20993).

Tale consapevolezza non emerge dal racconto di Tizio, il quale riferiva di aver agito nel tentativo di denigrare l’avversario, volendone offendere la reputazione, bene giuridico che non trova tutela nell’art. 612 bis, ove si considera, più in generale, la serenità d’animo altrui, la libertà nelle proprie abitudini di vita.

La proiezione della volontà di Tizio, dunque, non era diretta verso la produzione dello stato di ansia e paura, evento considerato dal c.d. stalking, potendo così escludersi la sussistenza del dolo, anche nelle diverse connotazioni elaborate dalla giurisprudenza.

Per aversi il c.d. dolo diretto è necessario che l’autore del fatto si rappresenti la realizzazione dell’evento come altamente probabile, anche se non integra lo scopo finale della sua azione (come richiesto per il dolo intenzionale), sicché accetta la verificazione dell’evento e non solo il rischio dello stesso, poiché altrimenti verserebbe in dolo eventuale (Cass. sez. I, n. 08/12954). Il dolo alternativo, infine, sussiste se l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi casualmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo deve prevederli entrambi (Cass. sez. I, n. 00/385).

Il reato in esame, dunque, non può essergli ascritto neppure nei termini del dolo eventuale o alternativo, avendo egli agito con atteggiamento psicologico diretto a ledere la reputazione di Caio, senza prevedere l’eventualità o alternativa realizzazione e verificazione di alcuno degli eventi considerati dall’art. 612 bis c.p.

Conclusioni.

Dagli elementi esposti in narrativa, risulta configurabile il delitto di diffamazione ex. art. 595 c.p., integrato nei suoi requisiti soggettivi ed oggettivi, difettando, invece, l’elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato ex art. 612 bis c.p.

Avv. Manisi Antonella

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