(Cass. Sez. I^ ud. pubbl. n.749, 16/06/05, Pres. Fazzioli, Rel. Corradini, p.m. diff. imp. Biagioni)
Cpmp art. 227
“L’atto recante note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico è da considerare atto pubblico, e ciò non solo perché redatto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche perché esso – atto interno e preparatorio- costituisce parte integrante di fattispecie complessa di atto pubblico”.
Una sentenza relativamente recente della Suprema Corte rischia di aprire un notevole contenzioso dinnanzi all’A.G. militare, nell’ambito dei rapporti di gerarchia all’interno dell’ordinamento militare.
L’oggetto della pronuncia giudiziale riguarda la redazione di note caratteristiche e la configurazione giuridica delle stesse, ove le medesime evidenzino circostanze idonee a ledere la reputazione dell’inferiore gerarchico.
Il problema giuridico affrontato dalla Suprema Corte riguarda in concreto la redazione di una nota caratteristica ove il subordinato veniva apostrofato come “partigiano, aggressivo, fiacco, con scarsa fiducia in sé, ambiguo, con scarsa iniziativa, indeciso, non convincente, ossequioso con i superiori e altezzoso con gli inferiori”, con l’aggravante di essere stata scritta, la nota, da superiore rivestito di un grado, commettendo il fatto in atto pubblico.
Dopo una condanna in primo grado alla pena di quattro mesi di reclusione militare con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed una conferma della sentenza in sede di appello, la Suprema Corte veniva investita del ricorso da parte dell’imputato che in sostanza osservava:
– violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte di Appello militare ritenuto che il giudizio valutativo fosse destinato ad essere comunicato a più persone, mentre invece era stato diretto in busta chiusa al primo revisore, a norma degli artt. 12, 1° comma e 6 1° comma del dpr 1431/65 ;
– difetto di motivazione e travisamento dei fatti per avere l’imputato usato esclusivamente la fraseologia prevista dal regolamento;
– erronea interpretazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte di merito ritenuto che le caratteristiche fossero un atto pubblico benché nella specie fossero stato modificate dall’ufficiale primo revisore, con la conseguenza che l’unico atto che poteva avere rilevanza giuridica e valore all’interno dell’ordinamento militare era quello del primo revisore;
– il P.G. concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, essendo i termini usati nel rapporto previsti dal regolamento per la valutazione delle qualità dei militari e quindi non offensivi.
La Suprema Corte rigettava il ricorso perché infondato osservando:
1. Sussiste il requisito della divulgazione della offesa, integrato dalla comunicazione a più persone, non solo quando l’agente prenda direttamente contatto con una pluralità di persone, ma anche quando la comunicazione sia riferita ad una persona destinata a riferire la notizia ad altre persone come appunto nel caso della redazione di note caratteristiche: le stesse, in quanto destinate ad essere prese in esame da altri revisori, possono essere d’altronde inserite nel fascicolo personale ed essere utilizzate per future valutazioni.
2. in tema di diffamazione, si osserva, che la sfera morale può essere lesa con varie modalità; nel caso di specie la modalità, seppure non oggettivamente lesiva (per l’uso di termini formalmente consoni) lo era da un punto di vista della non veridicità delle affermazioni riportate nel documento.
3. non rilevano quindi le parole usate e non interessa neppure che siano stati utilizzate espressioni non scurrili, contenute nel quadro regolamentare, perché offensive possono essere anche espressioni oggettivamente inveritiere che aggrediscono la sfera del decoro personale .
4. rileva infine la Corte che le note caratteristiche, attraverso cui può avvenire la diffamazione militare, sono atti pubblici, tali essendo ai sensi degli effetti penali, non solo gli atti redatti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, ma anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa ed addirittura le dichiarazioni del pubblico ufficiale;
5. né rileva, infine, la successiva riforma, o addirittura la revoca, delle note caratteristiche che non incide in alcuna maniera sul permanere del disvalore penale del fatto.
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