Diffamazione su Facebook: gli amministratori di un gruppo sono responsabili?

Redazione 28/04/16

Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori sulla bacheca di un gruppo costituito presso il noto social network “Facebook” va esclusa la responsabilità a livello concorsuale degli amministratori del gruppo qualora gli stessi non siano in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete.

È quanto affermato dal Tribunale di Vallo della Lucania, ufficio GIP, nella sentenza n. 22 del 24 febbraio 2016.

Il caso

Alcuni soggetti, nella loro qualità di amministratori di un gruppo di discussione  aperto sul noto social network “facebook”, omettevano di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da alcuni iscritti sulla bacheca del gruppo.

La decisione

Il G.U.P., nel valutare la posizione degli amministratori, ha affermato che non vi è dubbio che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015 – dep. 08/06/2015, Rv. 264007; da ultimo, Cass., sez. V, 1 marzo 2016, n. 8328).

Tuttavia, l’amministratore del gruppo Facebook non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete.

In particolare, l’amministratore può rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto).

Inoltre, nel caso di specie, l’elemento soggettivo non sussisteva, in quanto i due amministratori del gruppo, dopo aver appreso della avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori, provvidero a cancellare l’intera conversazione in tempi adeguatamente celeri, e accompagnarono il gesto con un lungo post con il quale spiegarono le ragioni dell’intervento e, in sostanza, si dissociarono dalle affermazioni diffamatorie.

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