Sequestro mediante oscuramento o impedimento di accessi
E’ legittimo il sequestro preventivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, di un sito web o di una pagina telematica (nella specie, Facebook) per mezzo dei quali è stata commessa diffamazione, qualora ricorra il “fumus commissi delicti” ed il “periculum in mora”; sequestro che avviene tramite l’imposizione al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, dell’oscuramento di una risorsa elettronica o l’impedimento dell’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 70/2003. Ciò in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico, consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.
Sulla scorta di questa motivazione, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 21521 del 15 maggio 2018, ha respinto il ricorso di alcuni indagati per i delitto di diffamazione, ed ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo tramite oscuramento delle pagine Facebook attribuite agli indagati medesimi (mediante la quali gli stessi avevano pubblicato video e commenti offensivi della reputazione altrui).
I Supremi Giudici chiariscono, in proposito, che le forme di comunicazione telematica come blog o social network (tra cui rientra a pieno titolo Facebook), le mailng list, le newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero, garantito dall’art. 21 Cost., ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma online, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono oggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa. In essi, infatti, chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale.
Facebook e testate giornalistiche online sono cose differenti
Giornale online, stessa disciplina di quello tradizionale
Non trova infine accoglimento la prospettata perplessità circa la presunta disuguaglianza di trattamento tra siti web (il caso in questione) e testate giornalistiche online. Osservano sul punto gli Ermellini, che le situazioni disciplinate sono molto diverse tra loro. E’ infatti evidente che un quotidiano o un periodico telematico – strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale con una propria organizzazione redazionale ed un direttore responsabile – non può certo paragonarsi ad uno qualunque dei siti web sopra citati, in cui chiunque può scrivere contenuti. Il giornale telematico, al contrario, assume una connotazione funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruo ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina.
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