Differenza tra successioni di leggi penali e declaratoria di incostituzionalità

Redazione 26/10/18
La norma che viene dichiarata costituzionalmente illegittima viene espunta dall’ordinamento, perché affetta da una invalidità originaria.

A tal riguardo si giustifica l’intervento retroattivo sugli eventuali effetti pendenti dei rapporti giuridici pregressi, tali da ammettere l’uscita dall’ordinamento della norma per intervenuta dichiarazione di incostituzionalità

Naturalmente l’eliminazione dal codice penale è limitato, nei casi in cui gli effetti siano irreversibili, perché già compiuti e del tutto consumati.

La problematica de qua è oggetto di esame da parte della Consulta nel caso Cappato, relativamente alla legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.

La dichiarazione di incostituzionalità di una norma

Tanto deriva dall’insieme di norme che la Corte costituzionale ha definito «il complesso unitario» risultante dall’articolo 136 Cost., comma 1, dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, articolo 1, e dalla Legge 11 marzo 1953, n. 87, che stabiliscono il principio generale della cessazione di efficacia della norma di legge dichiarata incostituzionale e pongono il divieto della sua applicazione ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento.

La normativa con cui di dà attuazione al principio di cui all’articolo 25 co. 2 Cost. si riferisce alle sole norme penali sostanziali, per tali dovendosi intendere quelle che correlano la previsione di una sanzione ad uno specifico comportamento e che stabiliscono una differenza di pena in conseguenza di una determinata condotta. Può, quindi, parlarsi di una norma penale sostanziale tutte le volte in cui è stabilita una sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente, da tale punto di vista, che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante.

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La derogabilità del giudicato

L’intangibilità del giudicato contrasta con la tradizionale concezione autoritaria dello Stato, rafforzando la valenza di garanzia individuale.
Nell’ambito penale la forza della cosa giudicata nasce  dall’ovvia necessità di certezza e stabilità giuridica e dalla stessa funzione del giudizio, ma essa deriva soprattutto dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale e si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem, che assume nel vigente diritto processuale penale la portata e la valenza di principio generale, impedendo nella sostanza la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto e imponendo al giudice di pronunciare in ogni stato e grado del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, se, nonostante tale divieto, viene di nuovo iniziato procedimento penale.

Nella specie, non potrà invocarsi l’avvenuto esaurimento del rapporto, che secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità costituisce il limite della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale. L’esecuzione della pena prevede l’ esistenza di un rapporto esecutivo che ha origine dal giudicato e si conclude con la consumazione o l’estinzione della pena. Fino a quando l’esecuzione della pena è in atto, per definizione il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e devono essere rimossi.

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