L’eccesso colposo
La fattispecie putativa non deve, quindi, essere confusa con l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., in forza del quale: “ quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articolo 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabilii dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”
Si specifica che le ipotesi di eccesso colposo o della scriminante putativa fanno riferimento a fatti strutturalmente colposi, rimproverandosi al soggetto di non aver voluto l’evento, ma di aver agito con leggerezza, ossia imprudenza.
Mentre l’eccesso colposo presuppone l’esistenza della situazione scriminante, la fattispecie disciplinata dall’art. 59 co. 4 c.p. opera solo qualora difettino gli estremi soggettivi di una causa di giustificazione.
La struttura dell’eccesso colposo è composta da due elementi: il superamento di uno dei limiti prefissati e la sua dipendenza da una condotta colposa, ravvisabile nell’incompleta o imperfetta conoscenza della situazione in cui si agisce, ovvero nell’inosservanza delle regole, generiche o specifiche, di comportamento nell’uso dei mezzi e delle modalità offensive.
Al contrario, la scriminante putativa costituisce una scusante e come tale, essendo causa di giustificazione, non ammonisce l’agente in quanto egli, pur volendo commettere il fatto, ritiene di agire lecitamente.
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