Differenze tra truffa ed estorsione in presenza di minaccia

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Cosa distingue il reato di truffa da quello di estorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., artt. 629, 640)

1. La questione

La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Velletri che, a sua volta, aveva dichiarato l’accusato colpevole del reato di estorsione e l’aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, prospettata la violazione dell’art. 629 codice penale e il vizio di motivazione in relazione alla inesistenza della minaccia nei confronti della persona offesa.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente mentre si configura, invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, Sentenza n. 46034 del 21/10/2015).

Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, la Corte territoriale aveva fatto una corretta applicazione di questo criterio, affermando come le continue implicite minacce rivolte dall’imputato alla vittima fossero idonee a incutere timore e a coartare la volontà di quest’ultimo.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa distingue il reato di truffa da quello di estorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male.

Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento interpretativo elaborato dalla Cassazione in subiecta materia, che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente mentre si configura, invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Tale pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare quale, tra questi illeciti penali, sia effettivamente configurabile allorché il fatto sia connotato dalla minaccia di un male.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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