Sono illegittime la raccolta e la diffusione di fotografie ritraenti una coppia che si bacia all’interno della abitazione privata di uno dei due soggetti.
Volume consigliato per l’approfondimento: I ricorsi al Garante della privacy-I diritti, i doveri e le sanzioni
Indice
1. I fatti
Una signora infiamma una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, con cui lamentava la violazione della propria privacy da parte di una rivista che aveva pubblicato delle fotografie in cui la stessa era stata immortalata all’interno della propria abitazione. La segnalante affermava che le suddette fotografie erano state pubblicate nel maggio del 2021, ma ritraevano momenti di vita privata della stessa avvenuti nel dicembre 2020 e che lo scatto di dette fotografie era avvenuto senza il consenso delle persone raffigurate e a loro insaputa. In particolare, le fotografie ritraevano la segnalante mentre si trovava all’interno della propria abitazione, posta al quarto piano di un palazzo, nell’azione di dare un bacio ad un uomo.
La signora evidenziava, inoltre, che la finestra della propria abitazione, attraverso la quale erano state scattate le foto, si trova ad una ricchezza di circa 20 m dal suolo e pertanto era impossibile per i passanti poter catturare il suddetto momento di intimità senza l’uso di tele obiettivi potenti. In altri termini, le immagini relative alla vita privata della segnalante non erano liberamente osservabili da chiunque, ma era necessario l’uso di strumenti di ripresa a distanza.
Infine, la segnalante evidenziava che nell’articolo all’interno del quale erano state pubblicate le fotografie in questione non veniva precisato che le fotografie erano risalenti a oltre quattro mesi prima della pubblicazione, facendo così credere ai lettori che l’episodio raffigurato fosse contestuale alla pubblicazione e quindi si sostanziasse in un tradimento sentimentale.
A fronte della richiesta da parte del garante di prendere posizione sui fatti contestati, l’editore sosteneva la legittimità della acquisizione delle fotografie e della loro pubblicazione.
In primo luogo, in quanto le immagini erano state catturate senza l’uso di alcuno strumento invasivo, ma erano state realizzate dal fotografo all’interno della sua automobile che era parcheggiata nella strada sottostante l’abitazione, mediante l’uso di un normale zoom per macchine fotografiche.
In secondo luogo, in quanto i soggetti ritratti nelle fotografie erano perfettamente visibili dalla strada, poiché erano posizionati davanti ad una finestra illuminata, non schermata da alcuna tenda, e senza che la segnalante avesse adottato alcun accorgimento che impedisse la visibilità dall’esterno di ciò che avveniva all’interno della propria abitazione.
In terzo luogo, in quanto la pubblicazione era avvenuta soltanto dopo che l’editore aveva avuto conferma dei fatti raffigurati e notizia dell’identità del soggetto che era raffigurato con la segnalante e che era stata correttamente indicata la data di realizzazione delle fotografie.
Infine, in quanto, nonostante la mancanza del consenso specifico dell’interessata, la pubblicazione delle fotografie era essenziale per fornire ai lettori un’informazione completa ed inoltre in quanto il comportamento posto in essere fino a tale momento dalla segnalante (la quale non aveva mai protestato per la diffusione di articoli e immagini relativi alla propria vita sentimentale) consentiva di presumere che vi fosse un consenso implicito e reiterato della stessa alla pubblicazione di notizie e immagini di tal genere.
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2. Le valutazioni del Garante
Il garante ha ritenuto che dall’istruttoria svolta nel procedimento è emerso che le fotografie in questione erano state acquisite e memorizzate attraverso l’uso di un dispositivo a distanza. Inoltre dette fotografie, in ragione della visuale dovuta alla posizione in cui erano state scattate, non permettevano di individuare l’identità dei soggetti ripresi e che tale identità era stata rivelata dall’editore in occasione della pubblicazione del servizio giornalistico. Infine, è emerso che le fotografie ritraevano momenti di vita privata della segnalante avvenuti all’interno del proprio appartamento, posto ad un’altezza tale da far presumere alla stessa un certo riserbo rispetto lo sguardo di coloro i quali transitassero sulla strada sottostante.
In considerazione dei suddetti accertamenti, il garante ha ritenuto che il servizio fotografico è stato compiuto attraverso l’uso non corretto di tecniche invasive.
Pertanto, l’acquisizione delle fotografie in questione configura una raccolta di dati personali, anche strettamente privati, in violazione dei principi generali di correttezza e trasparenza rispetto ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche.
Il garante ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi fossero i presupposti della impossibilità di perseguire altrimenti la funzione informativa per derogare ai suddetti principi, proprio in considerazione del fatto che la stessa segnalante, qualora lo ha ritenuto opportuno, ha reso noti i fatti relativi alla sua vita sentimentale. Pertanto, il fatto che la stessa avesse in passato permesso la divulgazione di informazioni di tal genere, non vale di per sé a legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati e immagini che la riguardano. Infatti, il titolare del trattamento deve valutare caso per caso se sussistono i presupposti di legge che rendono lecito ogni trattamento posto in essere (e quindi di ogni fotografia acquisita e diffusa).
Per quanto riguarda la diffusione delle fotografie, tenuto conto della finalità del trattamento così come dichiarato dal titolare (cioè quella di corroborare l’ipotesi di una relazione sentimentale tra la segnalante dell’uomo ritratto nelle fotografie), pur volendo riconoscere astrattamente rientrante nel concetto di informazione giornalistica di interesse pubblico detta finalità, il garante ha ritenuto che la stessa non è comunque idonea a giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata dell’interessata, anche se si tratta di un personaggio pubblico.
Pertanto, anche la diffusione delle fotografie configura un trattamento di dati personali, di natura anche strettamente privata, che determina un sacrificio della sfera privata dell’interessata non proporzionato e non giustificato rispetto alla finalità giornalistica perseguita e quindi in violazione del principio di minimizzazione dei dati.
3. La decisione del Garante
In considerazione di tutto quanto sopra, quindi, il Garante ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’editore della rivista fosse da ritenersi illecita e conseguentemente ha deciso di disporre nei suoi confronti il divieto di ulteriore diffusione, anche on-line, dei dati raccolti nonché di adottare a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per quanto concerne la quantificazione della sanzione pecuniaria, il Garante ha valutato, per quanto riguarda le circostanze aggravanti, la gravità della violazione tenuto conto delle modalità con cui sono stati acquisiti i dati personali e la loro natura (relativi momenti di vita strettamente privata svoltesi nel domicilio dell’interessata), la durata della violazione e la sussistenza di precedenti violazioni relative all’attività giornalistica a carico del titolare del trattamento. Mentre, per quanto concerne le circostanze attenuanti, il garante ha tenuto in considerazione le finalità perseguite dal titolare, riconducibili alla libertà di informazione. All’ esito delle suddette valutazioni, il garante ha quantificato la sanzione pecuniaria amministrativa nell’importo di euro 40.660 (quarantamilaseicentosessanta).
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