Dimezzamento cauzione provvisoria la qualità dei processi operativi nel loro complesso

Lazzini Sonia 24/02/14
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La certificazione di qualità non riguarda quindi il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto piuttosto la qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso.

Con il secondo  motivo l’appellante  deduce che la ricorrente originaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo dichia-rato il motivo in base al quale aveva versato una cauzione provvisoria dimezzata.

In ogni caso dal punto di vista sostanziale la CONTROINTERESSATA Costruzioni non poteva ridurre la cauzione in quanto la attestazione di qualità da essa posseduta concerne un ambito di lavori estraneo a quello oggetto dell’appalto.

Il mezzo non è fondato.

Per quanto riguarda l’aspetto formale, la normativa primaria all’epoca vigente nella Regione Siciliana e richiamata dal bando non subordinava il dimezzamento della cauzione da parte delle Imprese certificate ad apposita “segnalazione” in sede di offerta, richiesta inve-ce dall’art. 75 comma 7 del codice degli appalti.

D’altra parte nel caso all’esame il disciplinare nulla disponeva di talchè deve concludersi che la appellata ben poteva esercitare la facoltà di riduzione della cauzione allegando all’offerta la certificazio-ne di qualità.

Per quanto riguarda la questione sostanziale, si precisa in fatto che la CONTROINTERESSATA è qualificata per la categoria OG6 (richiesta dal bando) ma anche per la categoria OG3 alla quale sembra riferirsi la certificazione di qualità prodotta in gara dall’impresa.

 

Tratto dalla decisione numero 511 dell’ 1 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

 

Ciò premesso, l’appellante richiama un indirizzo giurispruden-ziale (cfr. T.A.R. Campania I sez. n. 8841 del 2005) secondo cui ai fini del dimezzamento della cauzione deve esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori in gara e quella cui si riferisce la certi-ficazione.

Secondo questo Collegio, che condivide il diverso avviso espres-so dall’Autorità di vigilanza con deliberazione n. 11 del 2003, sono invece idonee a far conseguire il beneficio della riduzione le certifica-zioni di qualità che si riferiscono agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso.

Come è noto la certificazione ISO fa riferimento a norme stan-dard internazionali, estese ed armonizzate in Italia dall’UNI, le quali definiscono le caratteristiche minime di un sistema di gestione della qualità dei processi aziendali.

La certificazione di qualità non riguarda quindi il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto piuttosto la qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso.

In tal senso del resto l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 34 del 2000 (come oggi l’art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010) prevede che “La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del siste-ma di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.”.

Ed in effetti sul piano empirico non può non rilevarsi che – in un contesto in cui la certificazione di qualità è presupposto della quali-ficazione – la CONTROINTERESSATA si è qualificata (oltre che per OG3) anche per OG6 pur possedendo una certificazione di qualità riferita alla OG3 (costru-zione di strade).

In difetto di espressa diversa previsione contenuta nel bando la appellata poteva quindi fruire del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria.

Deve in conclusione pertanto confermarsi l’infondatezza del ri-corso incidentale.

 

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 511 dell’ 1 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Sentenza collegata

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