Diminuire i chilometri dell’auto messa in vendita: truffa contrattuale

Scarica PDF Stampa Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25283 del 26 giugno 2024, ha chiarito che diminuire i chilometri percorsi dell’auto messa in vendita costituisce truffa contrattuale.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 25283 del 26/06/2024

Cass-25283-2024.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale a lui ascritto condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Nello specifico, l’imputato è accusato di aver ridotto il numero dei chilometri percorsi da un’automobile messa in vendita dallo stesso.
Avverso la decisione della Corte territoriale è stato proposto ricorso per Cassazione dall’imputato denunciando vizio di motivazione, non avendo la Corte argomentato sul motivo di gravame con il quale si era dedotta l’inconsistenza del profitto del reato di truffa. Né sarebbe stata nel merito dimostrata la consistenza del maggior onere sopportato dall’acquirente per l’accesso al credito necessario all’acquisto.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista:

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. Diminuire i chilometri dell’auto messa in vendita: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso presentato dall’imputato, osserva che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato di truffa accertato, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza l’univocità delle evidenze documentali che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell’alienante in relazione alla indicazione contraffatta del numero di chilometri percorsi dalla vettura oggetto di alienazione.
Ad avviso della Suprema Corte, i motivi di ricorso si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi, comunque, respinte.
Era stato già precedentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che i motivi di ricorso per Cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”.
Per ciò che riguarda il caso specifico, invece, era stato già ampiamente precisato dalla Corte di merito che, “al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda, non avrebbe acquistato il bene registrato“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione, riprendendo un consolidato principio di diritto, ribadisce che “la cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni“.
Questo, ad avviso della Suprema Corte, è quanto avvenuto nel caso di specie, integrando il tipo contestato, senza che possano rilevare altri argomenti relativi alla effettività della deminutio patrimonii.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento