A seguito delle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.
Le nuove dimissioni telematiche, operative ormai da un mese, hanno già causando grossi problemi ai lavoratori.
Così, il Ministero del Lavoro, con una nota del 6 aprile 2016, ha risposto ai 20 dubbi sulla procedura telematica per le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali, sollevati dai Consulenti del Lavoro in una nota inviata alla Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero lo scorso 16 marzo.
Nel dettaglio:
1. Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura on-line, il datore di lavoro come si deve comportare?
Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015: Nei casi diversi il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
2. Quale efficacia hanno le risposte fornite tramite faq e pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it?
Le FAQ contengono “posizioni ufficiali” dell’amministrazione rispetto ad alcune richieste di chiarimento.
3. Sono tenuti ad adottare la procedura on line anche il direttore generale e l’amministratore delegato di un’azienda con la quale sussiste un rapporto di lavoro subordinato?
Si
4. I lavoratori che presentano le proprie dimissioni per l’avvenuto raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione devono utilizzare la nuova procedura?
Si, perché non rientra nei casi di esclusione espressamente previsti dall’articolo 26 del d.lgs. n.151/2015, dal DM 15 dicembre 2015 e richiamati dalla circolare n. 12/2016.
5. Se il lavoratore non conosce l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro, cosa deve inserire nell’apposito modulo?
Il lavoratore deve accertarsi dell’indirizzo email (o PEC) al quale notificare la sua comunicazione.
6. Il lavoratore deve possedere la firma digitale se presenta le dimissioni attraverso un soggetto abilitato?
No
7. Se il lavoratore vuole avvalersi di un soggetto abilitato, può rivolgersi a qualsiasi organismo presente sul territorio nazionale o deve rispettare una competenza territoriale?
Si, come chiarito nella circolare n. 12/2016 (2.2) il lavoratore può rivolgersi ad un soggetto abilitato indipendentemente dal luogo ove questo risieda o svolga la sua attività lavorativa
8. Quali conseguenze ha il rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo errato l’indirizzo email del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha a disposizione sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza: Comunque il Ministero prova ad reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema (es. registro imprese) e a notificare la mancata notifica alla Dtl competente. A partire dal 1° aprile 2016 sarà inviata una mail al lavoratore chiedendo di modificare l’indirizzo email errato (o sconosciuto).
9. Qualora un datore di lavoro utilizzi due indirizzi di posta elettronica deve inviare comunicazione su entrambi? Oppure dirottare le dimissioni solo su uno di questi? E quale?
E’ sufficiente indicare uno tra indirizzo e mail o PEC.
10. Se successivamente all’invio del modulo delle dimissioni le parti concordano una data diversa di interruzione del rapporto (antecedente o successiva a quella originaria), deve essere ripetuta la procedura telematica?
Il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi,; la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni
11. Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni, quale procedura deve essere adottata?
La revoca deve avvenire entro 7 giorni dalla data di comunicazione. La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria ovvero, in assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro è ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno le segnalazioni di comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da una comunicazione obbligatoria di cessazione.
12. Qual è la procedura da seguire se il lavoratore intende rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro?
La procedura è indicata nella nota n. 1765 del 24 marzo 2016
13. Qual è la procedura da seguire se il lavoratore intende rivolgersi al sindacato?
Nessuna procedura particolare; il lavoratore dovrà esibire un documento di identità.
14. E’ necessaria la procedura on-line in caso di dimissioni per giusta causa?
Si, nei prossimi giorni sarà aggiunta una informazione tra le “Tipologie di comunicazione” apposita, indicando altresì la motivazione.
15. Come può essere attestato l’avvenuta ricezione delle dimissioni per il datore di lavoro in caso di invio del modulo ad una posta elettronica non certificata?
Il sistema rilascia una ricevuta ed inoltre il datore di lavoro ha la possibilità di visionare le comunicazioni inviate nella pagina personale di cliclavoro. Inoltre, a partire dal 1° aprile il lavorator riceverà una comunicazione di “errato” indirizzo del datore di lavoro per dargli la possibilità di rettificare esclusivamente tale informazione, lasciando inalterati gli altri campi.
16. La comunicazione on-line delle dimissioni con la nuova procedura, in relazione alla pluriefficacia delle comunicazioni, assolve anche a quella dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 9-bis del DL. 510/1996?
No, riguardano due adempimenti diversi: uno (quello delle dimissioni) che certifica la volontà di rescindere il rapporto di lavoro e che attiene al lavoratore, l’altro che attiene al datore di lavoro che certifica l’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.
17. La nuova procedura deve essere adottata anche nel caso il cui rapporto di lavoro può essere risolto nell’area di libera recedibilità?
La procedura non va attivata nel caso del periodo di prova.
18. Come si coordina la nuova procedura con l’articolo 35, comma 4 del d.lgs.198/2006, in caso di dimissioni durante il periodo di matrimonio?
Per le dimissioni nei casi di cui all’articolo 35, comma 4 del d.lgs n. 198/2006 la lavoratrice dovrà effettuare la comunicazione secondo le procedure previste dal DM 15 dicembre 2015 e poi convalidare le dismissioni presso la DTL (cfr. FAQ n. 3)
19. I soggetti abilitati di natura collegiale (enti bilaterali, commissioni di certificazione ecc..) devono convocare l’intero organo per procedere alla convalida e alla trasmissione del modulo?
Sono rimesse alle scelte organizzative delle commissioni di certificazione le modalità operative attraverso le quali assicurare il servizio.
20. E’ legittima la predisposizione di una postazione PC presso i locali aziendali dedicata ai lavoratori che vogliano rassegnare le dimissioni e siano sprovvisti di collegamenti telematici privati e personali?
Il fatto rilevante non è il luogo bensì il possesso del PIN Inps che è personale e non cedibile.
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