Il contributo analizza le disposizioni sulla trasparenza e sulla tutela dei dati personali previste in quelle fattispecie in cui le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad assolvere agli obblighi di accesso a documenti, dati, informazioni detenuti dagli uffici, nonché agli obblighi di pubblicazione degli stessi. Dopo una disamina delle plurime discipline dell’accesso, l’autrice si sofferma sul provvedimento del Garante della Privacy in merito al diniego di accesso civico opposto da un’Agenzia Regionale di Basilicata. Per approfondimenti sull’attività amministrativa e i suoi principi consigliamo la collana “Guida normativa per l’Amministrazione locale 2024“.
Indice
- 1. Il bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla privacy
- 2. I diversi tipi di accesso
- 3. Il sottile confine tra trasparenza e privacy nella P.A.
- 4. I limiti applicativi all’ accesso civico e documentale
- 5. La Pubblica Amministrazione e gli obblighi di Pubblicazione
- 6. Il provvedimento del Garante in merito al diniego di accesso civico dato da un’Agenzia Regionale di Basilicata
- 7. Conclusioni
- Note
1. Il bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla privacy
La vita democratica di un Paese si basa su una amministrazione pubblica “trasparente” e riservata. Il D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. “Testo unico sulla trasparenza”) definisce la trasparenza nella Pubblica Amministrazione alla stregua dell’accessibilità totale dei dati e documenti.
In particolare, al fine di garantire la concreta attuazione della richiamata disposizione, il Legislatore ha introdotto due istituti giuridici:
- la pubblicazione obbligatoria nei siti istituzionali delle Amministrazioni (nella sezione “Amministrazione Trasparente”) di determinati atti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione della P.A. specificatamente previsti dal T.U. sulla trasparenza;
- l’accesso civico, nella sua doppia veste di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (c.d. FOIA, Freedom Of Information Act).
Pertanto, trasparenza e riservatezza sono due principi essenziali del funzionamento della P.A. che devono essere garantiti e tutelati dall’ordinamento giuridico; invero, si tratta di due forze complementari che consentono di favorire la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo e di prevenire abusi di potere da parte della P.A..
In dottrina, vi è una grande attenzione al tema della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali[1]: difatti, rendere pubblici o conoscibili determinate informazioni in possesso della P.A., potrebbe ledere il diritto alla privacy di privati cittadini interessati a tali provvedimenti [2]. Il cittadino in sostanza, deve essere libero di informarsi sull’ azione della P.A. celando, gli aspetti della propria vita privata che, se rilevati, potrebbero condurre a conseguenze indesiderate e discriminatorie. L’art. 1 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’ art. 2 c. 1 del D.Lgs. 97/2016, definisce il concetto di trasparenza come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle P.A., allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’ attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’ utilizzo delle risorse pubbliche”
In ogni caso, il principio di trasparenza non deve essere inteso come un valore assoluto[3].
In attuazione dei criteri direttivi fissati dall’ ordinamento italiano, non può escludersi infatti, un bilanciamento con altri diritti e valori costituzionali come quelli che si evincono dalle “disposizioni in materia di segreto di Stato, d’ufficio, statistico” che di natura privata come quelli “in materia di protezione dei dati personali” (con particolare riguardo al “trattamento dei soggetti pubblici” per lo svolgimento delle funzioni istituzionali)[4].
Già nel 1908, l’On. Filippo Turati, rilevava che “una ragione delle caratteristiche de.lla forma rappresentativa è la completa e piena pubblicità degli atti di Governo“[5]. A tal proposito, infatti, sosteneva che la trasparenza potesse essere distinta tra “trasparenza esterna” ossia quella rappresentata dall’ idea della “casa di vetro”, e “trasparenza interna” ovvero, un’azione amministrativa mirata a far trasparire la volontà dei governanti. In questo modo, pertanto, l’amministrazione fa trasparire solo la volontà del Legislatore senza ombra di influenza politica.
Il concetto di trasparenza, assieme al principio del buon andamento della P.A., affonda le proprie radici negli artt. 97-98 Cost. ma è altresì radicato e insito in tutto il testo Costituzionale[6] ed in particolare negli artt. 2-3, art. 21 e art. 28. In essi si parla di una P.A. che permetta il pieno sviluppo della persona umana nella sua dimensione sociale (artt.2,3), di libertà di informare e diritto dei cittadini di essere informati (art.21 cost), del dovere dei funzionari pubblici di “dare conto” ai cittadini e dei cittadini, di rendersi conto[7] sull’ andamento della pubblica amministrazione[8].
Il principio di trasparenza amministrativa, fa il suo primo ingresso nell’ ordinamento giuridico italiano, con l’introduzione dell’istituto dell’accesso documentale (L.241/90).[9]
Vengono aperti così, ampi spazi di “accessibilità” ai documenti amministrativi per i cittadini, superando lo scoglio del segreto amministrativo[10].
Con la c.d. Riforma Brunetta (d.lgs. 150/2009) e successivamente con il Decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013) si giunge al concetto di accessibilità totale[11]. Si liberalizza l’accesso ad informazioni relative a ogni aspetto dell’azione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di ampliare il controllo, da parte dei cittadini, sulla Res Pubblica e combattere così la corruzione e la mala amministrazione preculsa in precedenza con il solo accesso documentale[12].
Nasce, così, l’esigenza normativa di imporre alle pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicazione di determinati atti che devono e possono essere visionati in qualsiasi momento dai cittadini.
Il c.d. Decreto trasparenza ha subito ulteriori modifiche con il D.Lgs. n. 97/2016, (c.d. “Riforma Madia”) con il quale si da accesso ai “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”. Tale ultima normativa, mira alla concretizzazione e razionalizzazione degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 33/2013 ampliando altresì la conoscibilità dell’azione amministrativa con la consacrazione di un diritto di accesso civico generalizzato fruibile dal patrimonio informativo pubblico[13] (FOIA). Per approfondimenti sull’attività amministrativa e i suoi principi consigliamo la collana “Guida normativa per l’Amministrazione locale 2024”.
2. I diversi tipi di accesso
L’ordinamento, oltre al preesistente accesso documentale disciplinato dalla L. 241/1990, che consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi, la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante, prevede l’accesso civico “semplice” e l’accesso civico generalizzato (c.d. accesso FOIA)[14].
L’accesso civico semplice viene concesso per quei documenti e informazioni che, per legge, sono oggetto di pubblicazione da parte della P.A. e sarebbero dovuti essere già fruibili online da tutti i cittadini.[15] L’accesso civico generalizzato, invece, mette a conoscenza del cittadino documenti che pur non essendo oggetto di obbligo di pubblicazione, vengono resi disponibili “allo scopo di garantire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull’ utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico“[16]. Invero, con l’accesso civico generalizzato, a differenza dell’ accesso documentale, chiunque senza alcuna limitazione, ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti della P.A.[17] Non è necessario, infatti, esplicare le motivazioni per le quali si vuole effettuare l’accesso, né verificare che sussista “un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”[18]. L’esercizio del diritto di accesso, è sempre gratuito in via generale. L’accesso civico, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede la gratuità della presa visione degli atti, fatta eccezione per la riproduzione dei documenti sui supporti materiali, mentre, l’accesso documentale è sempre gratuito ma prevede oltre al rimborso per riproduzione dei documenti sui supporti materiali anche l’imposta del bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura a carico del soggetto richiedente.
Un’ulteriore peculiarità, che differenzia le diverse tipologie di accesso, riguarda l’utilizzabilità dei dati e dei documenti oggetto di richiesta. Nell’accesso documentale, l’utilizzabilità dei documenti e dati è consentita ai soli richiedenti per le sole motivazioni esplicitate nella richiesta di accesso e per situazioni giuridicamente tutelate. Per contro, nell’ accesso generalizzato, in assonanza con il principio di trasparenza al quale deve attenersi una pubblica amministrazione, i documenti e le informazioni possono essere fruite da tutti i cittadini, configurandosi una vera e propria funzione di controllo sulla pubblica amministrazione. La P.A., inoltre, può respingere la richiesta di accesso civico generalizzato, per motivi inerenti alla privacy del controinteressato fornendo gli stessi documenti e informazioni nell’ambito di un accesso documentale che darebbe al richiedente, la possibilità di far valere i propri interessi in situazioni tutelate dal diritto e che nella fattispecie non potrebbe diffondere.
In altri termini, la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai doveri pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina all’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’ accesso documentale, nel quale caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della L. 241/90[19].
3. Il sottile confine tra trasparenza e privacy nella P.A.
Il riconoscimento del diritto alla riservatezza dei cittadini, relativi all’ accesso del pubblico ai documenti ufficiali, si traducono in sostanza in due necessità: la tutela della privacy e l’obbligo della trasparenza della P.A.
La recente normativa, ha offerto al principio di trasparenza, unitamente all’ azione consultiva del Garante della Privacy, una efficace, reale applicabilità degli stessi, generando un avvicinamento del cittadino alle istituzioni, con la nascita di un sistema incisivo e rigoroso di prevenzione del fenomeno di corruzione[20]. Tutti i pubblici poteri, sono tenuti ad esercitare un’azione visibile e controllabile da tutti i cittadini esaltando un concetto di alta democrazia esercitata come “potere pubblico in pubblico”[21].
L’espletamento delle indicazioni sulla trasparenza, sono un compito delicato che necessita un approccio equilibrato, così da evitare che possano essere lesi i diritti cardine della riservatezza, della protezione dei dati personali e dell’identità personale. Il bilanciamento tra privacy e trasparenza, nella fattispecie dell’accesso ai documenti amministrativi, deve, ad esempio, valutare aspetti sostanziali[22] quali l’esistenza di due categorie di dati personali i dati comuni della persona ed i c.d. dati sensibilissimi. Quest’ultimi, possono rilevare “dati generici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” informazioni per le quali è prevista una tutela rafforzata[23].
4. I limiti applicativi all’ accesso civico e documentale
Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e alla trasparenza non è un’ esperienza sconosciuta alla riflessione giuridica italiana in quanto sia la dottrina che la giurisprudenza amministrativa sono state più volte chiamate a rinvenire questo delicato equilibrio in relazione ai limiti posti al diritto di accesso[24] alla luce della disciplina della privacy.
I casi di esclusione all’accesso documentale, espressamente previsti dalla legge riguardano:
- i documenti coperti da segreto di Stato (L. 801/1977) e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo ex art. 17 c.2 della Legge n. 400/1988 e dalle pubbliche amministrazioni le quali individuano le categorie di documenti da esse forniti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’ accesso;
- i procedimenti tributari nell’ ambito dei quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- l’attività amministrativa volta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione;
- i procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Documenti che riguardano “la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento all’ interesse epistolare, sanitario e professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscano.”
[25] Il trattamento dei dati personali, invero, è anche previsto quando essi siano di rango pari ai diritti dell’interessato per una soluzione giuridicamente rilevante, ovvero collegata ad un diritto della personalità o di un altro diritto, di libertà fondamentale[26].
La misura del “pari rango”, si stabilisce in base all’ appartenenza di tale diritto alla categoria di quelli riguardanti della personalità o di quella più ampia dei diritti o libertà fondamentali o alla sua equivalenza con un diritto di tale genus[27].
Anche per l’accesso civico generalizzato, il Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito che il sistema normativo italiano non prevede la prevalenza del diritto di accesso civico generalizzato su altri diritti ma che occorre bilanciare in maniera equilibrata e ponderata i diversi interessi coinvolti affinché i diritti costituzionalmente garantiti non vengano lesi.[28]
A valore di tale tesi, infatti, lo stesso art.1 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, supportato dalle Linee Guida ANAC, dispone per le pubbliche amministrazioni l’utilizzo della tecnica del bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla protezione dei dati. Il c.d. Decreto Trasparenza, pertanto, se da un lato tutela la trasparenza, dall’altro impone dei limiti alla diffusione dei documenti che il pubblico funzionario non è tenuto a rilasciare, neanche nel caso di accesso civico generalizzato.[29]
Nella fattispecie, ai sensi dell’art.5-bis del D. Lgs. 33/2013, ogni qual volta l’accesso civico generalizzato possa, anche solo potenzialmente ledere un interesse pubblico (sicurezza pubblica, ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità economica e finanziaria dello stato….) o un interesse privato (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, diritto d’autore…), la P.A. e più nello specifico il funzionario pubblico, deve negare l’accesso agli atti. A conforto di tale tesi, anche l’ANAC ha confermato che “l’ente destinatario dell’istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell’istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e le altre informazioni che possano consentire l’identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato“.[30]
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5. La Pubblica Amministrazione e gli obblighi di Pubblicazione
Le norme di trasparenza e privacy, intervengono anche nelle P.A. italiane in ordine ad obblighi di pubblicazione dei documenti ufficiali, sempre in rispetto e protezione dei dati personali. Il D.lgs. 101/2018, sull’ argomento, specifica che “il trattamento dei dati personali è effettuato per un compito di interesse pubblico o legato ai pubblici poteri, deve essere indicato da una norma di regolamento in presenza di una legge che lo preveda“. Nell’ ordinamento italiano, il c.d. Decreto Trasparenza è la base giuridica dei trattamenti di diffusione dei dati personali, connessi all’ esercizio dei poteri pubblici o per finalità di interesse pubblico[31]. Pertanto il cittadino potrà accedere a documenti ed informazioni previsti sui siti istituzionali in una sezione dedicata e denominata “Amministrazione Trasparente“.
In virtù di tanto, la P.A. ha il dovere di pubblicare i dati trattati e mantenerli online per cinque anni, garantendone il loro principio di “esattezza”[32].
Le informazioni previste nei siti istituzionali, pertanto, devono essere valide dal punto di vista sia qualitativo sia della loro integrità così come previsto dall’ art.7 del D.lgs.33/2013.
6. Il provvedimento del Garante in merito al diniego di accesso civico dato da un’Agenzia Regionale di Basilicata
Il tema dell’accesso agli atti, non è privo di complessità e criticità. La necessità di garantire il corretto bilanciamento tra il principio di trasparenza e la riservatezza dei dati personali, è stata sottoposta spesso nel tempo, alla giurisprudenza amministrativa.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 59 del 5 febbraio 2024, si è espresso sulla ragione del diniego da parte di un Ente subregionale – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – alla richiesta di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013), da parte di un’associazione sindacale.
L’oggetto dell’accesso civico, riguardava l’ottenimento dei verbali e dei documenti relativi alle valutazioni comparative dei funzionari assegnati alle diverse aree organizzative per l’attribuzione di 18 incarichi di elevata qualificazione.
Avverso il provvedimento di diniego da parte dell’Ente, l’associazione sindacale ha presentato ricorso dinanzi al Difensore civico della Regione Basilicata per la valutazione del caso.
L’ Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, sul punto, ha avuto modo di formulare tra i motivi di doglianza, che un accesso civico generalizzato nella fattispecie, non può essere consentito in primo luogo perché le valutazioni comparative riportano dati e informazioni personali di natura delicata, riguardanti fra l’altro la preparazione professionale e la migliore o minore attitudine a svolgere un determinato incarico, quale un ruolo di elevata qualificazione e in secondo luogo perché, essendo l’ALSIA, un ente di piccole dimensioni, è possibile, ricavare anche indirettamente i dati personali dei candidati.
Invero, la direttiva 95/46 dispone che i dati personali sono da considerarsi come “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile”. Per identificabile, ai sensi della suddetta direttiva, si deve intendere “la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”. Pertanto, ad esempio, un candidato ad un esame professionale, può essere identificato vuoi direttamente mediante il suo nome, vuoi indirettamente, mediante il numero di identificazione assegnato in sede concorsuale. [33]
In particolare, il Garante della privacy, sostenendo le motivazioni addotte dall’ALSIA, ha ritenuto che l’ostensione di tali informazioni, siano rilevatori del successo o del fallimento di un candidato all’ esame.
Le risposte scritte da un candidato durante un esame professionale, infatti, costituiscono informazioni connesse alla sua persona in merito alla sua conoscenza, competenza in un dato settore, come anche i suoi processi di riflessione e il suo spirito critico e pertanto non possono essere diffusi a chiunque.
In modo del tutto analogo, quindi, la conoscenza di dati di carattere attitudinale, esporrebbe i candidati non vincitori a ingiustificati pregiudizi con colleghi di lavoro ed utenti esterni nell’ esercizio delle loro funzioni.
Il candidato ad un esame professionale, pertanto, ha l’interesse legittimo alla protezione della sua vita privata e quindi ad opporsi affinché le sue risposte, date durante l’esame e le annotazioni dell’ esaminatore ad esso riferite, siano trattate al di fuori del procedimento d’esame e siano trasmesse a terzi o pubblicate senza il suo consenso. [34]
Nello stesso modo, l’ente che organizza l’esame, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, è obbligato a garantire la corretta custodia delle risposte e delle valutazioni attribuite, in modo da evitare l’accesso illecito di soggetti terzi.
Il ristretto numero di dipendenti appartenenti all’ area dei funzionari dell’ ALSIA, inoltre, avrebbe offerto, oltremodo, “la potenziale identificabilità dei partecipanti mediante individuazione, correlabilità e deduzione”[35].
In ultima analisi, in circostanze come quelle di cui al procedimento analizzato, le risposte scritte da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’ esaminatore relative a tali risposte, costituiscono dati personali (direttiva 95/46 CE art. 2 ) e vanno custodite dalla P.A. in osservanza del principio di bilanciamento secondo valutazioni di trasparenza e tutela dei dati personali.
Il Garante della Privacy, in sintesi, si è pronunciato dopo un imprescindibile coordinamento tra trasparenza e privacy, dove trasparenza e accesso sono “la regola” di riferimento mentre i loro limiti ed esclusioni, sono eccezioni e come tali vanno interpretate restrittivamente.
7. Conclusioni
Le pubbliche amministrazioni, in osservanza delle norme sulla trasparenza, di quelle relative alla tutela dei dati personali, nonché alla libertà di informazione, sono obbligate ad un imprescindibile coordinamento tra trasparenza e privacy.
Le pronunce di diversi procedimenti amministrativi, hanno inoltre centralizzato esigenze di imparzialità e di trasparenza dell’azione pubblica amministrativa offrendo alla giurisprudenza, diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento. La giurisprudenza consolidata, pertanto, in occasione di ragioni di trasparenza, privacy, pubblicazione di atti, informazioni e documenti della P.A. ha ritenuto la disciplina processuale civilistica estensibile e confacente al corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Ne consegue che, non essendoci specifiche e precise indicazioni legislative, grava sul giudice interpretare ed evidenziare, i caratteri relativi ai concetti di trasparenza e privacy. L’interdipendenza, tra queste due discipline, inoltre, è caratterizzata da un sottile margine di confine, rilevando alcune criticità nell’ applicazione delle norme. L’assenza di fonti specifiche, pertanto, nella fattispecie non forniscono “parametri certi” alle valutazioni delle P.A. rendendo le scelte decisionali stesse, “troppo ampiamente discrezionali”[36] affidandole ad un principio di proporzionalità. La volontà legislativa in sostanza, sembra essere connotata da un’interpretazione teleologica del dato normativo, evidenziando per altro, la necessità di norme e di un filtro interpretativo rigidi in tema di trasparenza e privacy. L’accesso alle P.A., secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, è un vero e proprio diritto soggettivo, ma tale tesi non può coesistere nel momento in cui si ipotizzi che lo stesso sia modulato da una deduzione discrezionale.
Il Legislatore, in ultimis, ha posto trasparenza ed accesso come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’ art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente. In ultima valutazione di sintesi, considerando l’orientamento giurisprudenziale, italiano ed europeo, caratterizzati da una preferenza per la trasparenza amministrativa, la possibilità di conoscenza generalizzata agli atti, diventa la “regola” anche se mitigata alla luce della previsione di eccezioni mirate alla protezione di interessi pubblici e privati, che possono essere lesi e/o pregiudicati da certe informazioni. In conclusione, sarebbe auspicabile che il Legislatore amministrativo stabilisca in maniera chiara, precisa e puntuale le norme di trasparenza e riservatezza alle quali la P.A. deve attenersi nel rispetto tassativo dei principi costituzionalmente garantiti “di buon andamento e trasparenza”.
Note
[1] Sul diritto “fondamentale” alla protezione dei dati personali, in quanto diretta esplicazione della persona umana e della sua dignità, dopo il nuovo Regolamento UE 2016/679, sia consentito rinviare a C. COLAPIETRO, Il diritto alla protezione dei dati personali in un sistema delle fonti multilivello. Il Regolamento UE 2016/679 parametro di legittimità della complessiva normativa italiana sulla privacy, Napoli, 2018, pp. 51-61
[2] Ex multis A. CORRADO, Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa, Napoli, 2018, pp. 27-40; D. U. GALETTA, Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de “le vite degli altri”, in Federalisim.it, n. 10/2018, pp. 5-8; C. COLAPIETRO, La “terza generazione” della trasparenza amministrativa. Dall’accesso documentale all’accesso generalizzato, passando per l’accesso civico, Napoli, 2016, pp. 34-41; L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014, pp. 3-34; F. PATRONI GRIFFI, La trasparenza della Pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in Federalismi.it, n. 8/2013,pp. 4-5 ;
[3] Cfr. T. TESSARO, M.BERTIN, Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto privacy, Maggioli, 2019, p.197
[4] V. art. 5-bis D.Lgs. 33/2013
[5] F. Turati, Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, Ses. 1904-1908, 17giugno 1908. L’espressione è poi stata riproposta dalla “commissione Nigro” nell’ ambito dei lavori preparatori per la stesura della l.n. 241/1990
[6] In effetti, la trasparenza è riconducibile sia al principio democratico giacché molti la qualificano come relazione paritaria tra governanti e governati basata sull’evidenza e sulla visibilità, in chiara opposizione alla precedente disciplina del segreto d’ufficio. In questo senso si esprimono G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in Enc.giur.,Agg. Vol .IV,Roma,1996; M.A.SANDULLI, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi in Enc.dir.,Agg. Vol.IV, Milano,Giuffrè,2000, D.DONATI, Il principio di trasparenza in Costituzione, in F.MERLONI – E.CARLONI ( a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 83-84; E. BRUGIOTTI, La privacy attraverso le “generazioni dei diritti”. Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico, Fascicoli, Numero 2-2013, pp.5-8; M. TRIMARCHI, L’art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, in Dir. Amm., 2011, p. 547; S. CASSESE, Il diritto alla buona amministrazione, in European review of public law, 2009, p. 1040 ed A.ZITO, Il diritto ad una buona amministrazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 431
[7] V. OTTAVIANO, Dovere di rendere pubblico conto, responsabilità dei dirigenti e determinazioni di indirizzi e programmi, in ID., Scritti giuridici, III, Milano, 1982, pp. 385 ss.
[8] Si veda Corte Cost., 12 aprile 1983, n.38 in cui il giudice afferma che i limiti al contenuto delle pubblicazioni “non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell’ art.2 affermati anche negli artt.3 c.2 e 13 c.1, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’ uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione”. Peraltro come richiama la stessa Corte, il diritto alla tutela della vita privata era già stata sancita dall’ art.8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottoscritta dall’ Italia nel 1950;
[9]ex plurimis M. A. SANDULLI, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: l’attualità di un istituto a vent’anni dalla legge n. 241 del 1990, in C. COLAPIETRO (a cura di), Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla legge n. 241 del 1990, Napoli, 2012, pp. 39 ss.; F. MANGANARO, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in F. G. SCOCA (a cura di), Studi in memoria di Roberto Marrama, Napoli, 2012, pp. 1-7; A.FERRUCCI, Diritto di accesso e riservatezza: osservazioni sulle modifiche alla L.241/1990,in giustamm.it,2005, passim; S.CIMINI, Diritto di accesso e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri, in giustamm.it, 2005, passim;
[10] Per una ricostruzione della disciplina del segreto amministrativo, G.ARENA, Il segreto amministrativo, Padova, Cedam, 1984; M.CLARICH, Diritto di accesso e tutela alla riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Dir. Proc. Amm., fasc.3, 1996; S.VACCARI, L’evoluzione nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e le persone nel prisma dello sviluppo della “trasparenza amministrativa”, in Jus-online n.3/2015
[11] G.ARENA, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, in Enc.giur.,Agg. Vol .IV,Roma,1996, p.30; E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in Studi in onore di Giuseppe Palma, Torino, Giappichelli, 2012, pp.915 e ss. Sul punto ,inoltre, l’art.11, comma 1 del d.lgs. n. 150/2009 dispone: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’ organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’ utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’ attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.
[12] R. CANTONE, Il principio della trasparenza amministrativa tra nuove tecnologie e contrasto ai fenomeni corruttivi, Aracne,2020, pp. 11-14.
[13] In questo senso , M.SAVINO, Il FOIA italiano, La fine della trasparenza di Bertoldo-il commento, in Giorn. Dir.amm., 5,2015, pp. 593 e ss.; D.U. GALETTA, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi storica-evolutiva,in una prospettiva di diritto comparato europeo, in Riv. It. Dir. Pubbl. comunit., fasc.5, 2016, pp.1019 e ss;
S. FOA’, La nuova trasparenza amministrativa, in Dir.Amm., fasc.1, 2017, pp.65 e ss.
[14] Cfr. D. U. GALETTA, Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de “le vite degli altri”, cit.
[15] Cfr. A. PORPORATO, Il “nuovo” accesso civico “generalizzato” introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 attuativo della riforma Madia e i modelli di riferimento, in federalismi.it, n.12/2017
[16] cfr. art.5 comma 2 del d.lgs. 33/2013
[17] C. SANTARELLI, L’accesso civico: un diritto in carriera nella contesa di uno spazio giuridico, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014, pp. 220-222.
[18] art. 22 comma 1 lett b) L.241/1990
[19] Sul punto cfr. anche Cons. di Stato, Ad. Pl., 2 aprile 2020, n. 10.
[20] In questo senso si è espressa la Corte Cost., Sent. 9 aprile 2013, n.85, la quale si precisa che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla costituzione si trovano in un rapporto di integrazione reciproca […]. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.
[21]N. BOBBIO, Il futuro della democrazia. La difesa delle regole del gioco, Torino, 1984, p. 16
L. Califano, Privacy: affermazione e prestica di un diritto fondamentale, Collana Crispel, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 133-135
[22] Cons. Stato, Ad.Plen., n. 19/2020
[23]C.Colapietro, Il complesso bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla Privacy, in Federalismi.it, Numero 14,2020, pp.77-81
[24] P.MILAZZO, L’istituto simbolo della trasparenza amministrativa in Italia: il diritto di accesso alle informazioni detenute dall’ amministrazione. Tra evoluzione normativa e tumultuosa, dubbi interpretativi ed incertezza di tutela, in Relazione al convegno ransparencia, “acceso a informaciòn pùblica y lucha contra la corrupciòn tres experiencias a examen, italia, brasil, espana”, passim;
[25] art.24 comma 6 della L. n. 400/1988
[26] Cfr. C. COLAPIETRO, F. LAVIOLA, I trattamenti in ambito sanitario, in S. SCAGLIARINI (a cura di), Il “nuovo” codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. 101/2018, Torino, 2019, pp. 201 ss; Cfr. G. GIACOBBE, Riservatezza (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, XL,Milano,1989, pp.1247 e ss; D.GRANARA, Il fronte avanzato del diritto alla riservatezza, in Riv. It. Dir.pubbl.comunit., fasc.3-4,2015;
[27] Art.16, comma 2, d.lgs.n. 135/1999
[28] Cfr. M. CLARICH, Diritto di accesso e tutela alla riservatezza, p. 439; N.LUGARESI, Il trattamento dei dati nella pubblica amministrazione, in J. MONDUCCI – G.SARTOR (a cura di) Il codice in materia di protezione dei dati personali, Padova, 2004, p. 237
D.U. GALETTA, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: un’analisi storico-evolutiva in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, p. 1019 ss.;
[29] La regola è l’accesso generalizzato a tutti i dati detenuti dagli enti pubblici sul punto v. A. MARRA, La trasparenza degli atti amministrativi, tra il diritto di accesso e tutela della privacy, in Dir.Amm., 2017 al contrario il Garante suggerisce di eliminare l’aggettivo “totale” sia perché l’accesso totale non è coerente con il generale sistema di equilibrio elaborato dal legislatore e sia perché il termine potrebbe creare confusione nei cittadini che ricorrono all’ accesso civico generalizzato e nei funzionari pubblici che si trovano a valutare concretamente le istanze.
[30] Le Linee Guida del 2016 evidenziano anche che, «in tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito»
[31] Cfr. “Linee guida ANAC in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”
[32] Il principio di esattezza dei dati prevede che le informazioni trattate debbano essere non solo corrette, ma anche aggiornate, ed eventualmente corrette, a richiesta dell’interessato, se sbagliati. Di conseguenza, se un dato raccolto risulta inesatto, il trattamento risulta illecito. Per tale motivo, il Titolare del trattamento è tenuto a verificare periodicamente la correttezza e la corrispondenza al vero dei dati raccolti, anche senza espressa richiesta dell’Interessato o del Garante, e ad adottare tutte le misure idonee per la cancellazione o la rettifica tempestiva dei dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
[33] Cfr. Sent. CGUE, C-434/16 del 20/12/2017
[34] ibidem
[35] Garante per la protezione dei dati perosnali, Registro dei provvedimenti n.59 del 5 febbraio 2024
[36] Così D. U. GALETTA, Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de “le vite degli altri”
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