Risulta illegittimo il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in ipotesi di condanna per fatti di lieve entità. Il questore deve valutare, in concreto, la pericolosità sociale dello straniero.
Per approfondire sui permessi di soggiorno: Stranieri e comunitari -Guida per l’ufficio anagrafe
Indice
1. Ruolo al questore
Non può essere rigettata, in modo automatico, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in ipotesi di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, il quale dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
2. Articoli dichiarati illegittimi costituzionalmente
Il pronunciamento arriva dalla Consulta, attraverso la sentenza n. 88 dell’8 maggio, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle:
- per il reato di piccolo spaccio (articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ossia T.U. Stupefacenti),
- per il reato di vendita di merci contraffatta (articolo 474, comma 2, c.p.)
senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
3. Questioni di costituzionalità
Erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di due giudizi avviati da stranieri, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i predetti reati.
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4. Bilanciamento di diritti e interessi
Aderendo alle pronunce ove erano state dichiarate illegittime disposizioni legislative che, nella materia dell’immigrazione, introducevano automatismi tali da incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri, e in sintonia con la giurisprudenza della CEDU, la Corte costituzionale ha chiarito, in motivazione, che il legislatore è bensì titolare di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti.
5. Irragionevolezza
A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati:
- illecita detenzione di grammi 19 e cessione di grammi 1,50 di hashish,
- vendita di prodotti con segni falsi,
l’automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive:
- sia perché, per le stesse condanne, nell’ambito della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare, volta allo stesso scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest’ultimo non è automaticamente escluso, bensì implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero;
- sia perché l’automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), collide col principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della CEDU, ai sensi dell’art. 8 CEDU.
6. Giudizio di pericolosità
Per la Consulta può verificarsi che la condanna, nelle fattispecie considerate, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, e ciò per svariate ragioni:
- la lieve entità e le circostanze del fatto,
- il tempo ormai trascorso dalla sua commissione,
- il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto.
7. Ruolo dell’autorità amministrativa
Occorre che, nell’esaminare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l’autorità amministrativa apprezzi tali elementi, per evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU. La Consulta ha evidenziato che “l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice”.
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