Vediamo allora quali sono i diritti dei dipendenti part-time in materia di secondo lavoro.
Possibile un secondo lavoro se non c’è incompatibilità
Il dipendente part-time, quindi, ha tutto il diritto di svolgere una seconda attività a meno che questa non incida negativamente e concretamente sulla prima.
Il secondo lavoro deve ovviamente essere svolto al di fuori dell’orario della prima mansione, e non deve entrare in diretta concorrenza con quest’ultima. In particolare, il dipendente è tenuto a rispettare gli artt. 2104 e 2105 del Codice civile, che stabiliscono che il lavoratore deve prestare il suo servizio con tutta la “diligenza” richiesta dalla natura dell’attività svolta e che il dipendente non deve trarre affari “in concorrenza con l’imprenditore“. I casi concreti in cui invece il secondo lavoro entra in conflitto con il primo devono essere provati, se necessario, in sede giudiziale.
Secondo lavoro e licenziamento per giusta causa
Nel caso di specie, un dipendente part-time di un patronato era stato licenziato per giusta causa per aver intrapreso un secondo lavoro, benché al di fuori delle ore di servizio del primo e nonostante il primo lavoro gli assicurasse una rendita di soli 500 euro al mese. Uno stipendio considerato non sufficiente a garantire un sostentamento dignitoso.
Perché, allora, il licenziamento? Il regolamento dei dipendenti del patronato, all’art. 10, stabiliva esplicitamente che è incompatibile con l’assunzione presso l’azienda “qualunque altro impiego sia pubblico che privato” e ogni altra occupazione o attività “che non sia ritenuta conciliabile con l’osservanza dei doveri d’ufficio e con il decoro dell’ente”. La Corte territoriale aveva deciso in favore del patronato, proprio nel rispetto delle clausole del regolamento contrattuale e ritenendo irrilevante la circostanza che la diversa attività fosse stata prestata al di fuori dell’orario di lavoro.
Cassazione: l’incompatibilità tra i due lavori deve essere concreta
Non così la Corte di Cassazione, che come accennato ha giudicato illegittimo il licenziamento del dipendente e inammissibile il divieto astratto di svolgere una seconda attività lavorativa.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che è proprio il carattere “assoluto” del divieto previsto dall’art. 10 del regolamento dei dipendenti a non essere accettabile. Il datore di lavoro non può disporre della facoltà del proprio dipendente di reperire un’occupazione diversa in orario compatibile con la prima, e non può avere un potere incondizionato di limitazione dei diritti del lavoratore part-time. Una previsione regolamentare in tal senso è semplicemente nulla.
I giudici hanno quindi ribadito che il datore di lavoro deve specificare in cosa consiste esattamente l’incompatibilità tra le due mansioni e muovere specifiche accuse contro il dipendente. Nel caso di specie, invece, all’uomo non era stato contestato né lo sviamento della clientela né alcuna forma di attività concorrenziale. Risultato: il licenziamento “per giusta causa” è illegittimo.
Volume consigliato:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento