In una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha ampliato i diritti dei dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età, consentendo loro di richiedere il trasferimento temporaneo non solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore, ma anche in quella in cui è fissata la residenza della famiglia. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela della famiglia e del sostegno all’infanzia. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”.
Indice
1. La fattispecie: trasferimento dipendenti pubblici
Il caso esaminato dalla Corte riguardava il diniego di un’istanza di trasferimento temporaneo presentata da un dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui coniuge lavorava fuori dalla regione Campania. In precedenza, questa richiesta sarebbe stata respinta a causa della normativa vigente che limitava il trasferimento solo alla provincia o regione di lavoro dell’altro genitore. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”.
Il lavoro pubblico
Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani
A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021
75.05 €
2. Il contesto normativo
Fino a questa sentenza, l’articolo 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, permetteva ai dipendenti pubblici con figli minori di tre anni di richiedere il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui l’altro genitore esercitava la propria attività lavorativa. Questa restrizione spesso causava difficoltà alle famiglie che avevano scelto di fissare la propria residenza in una diversa provincia o regione.
3. La decisione della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 99 del 4 giugno 2024, la Corte Costituzionale, presieduta da Barbera e redatta da D’Alberti, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 42-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non permetteva il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia.
4. Le motivazioni della Corte
La Corte ha argomentato che questa limitazione non era ragionevole e non teneva conto della complessità e della varietà delle situazioni familiari moderne. La decisione è coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, promuovendo la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte riguardanti la loro vita familiare. La Corte ha sottolineato l’importanza di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari, soprattutto nei primi anni di vita dei figli, quando è fondamentale garantire la presenza e l’accudimento da parte di entrambi i genitori.
Conclusioni
La sentenza n. 99 del 4 giugno 2024 della Corte Costituzionale rappresenta una significativa evoluzione nella tutela dei diritti dei dipendenti pubblici con figli minori. Questo ampliamento delle possibilità di trasferimento temporaneo non solo supporta meglio le esigenze familiari dei dipendenti, ma è anche un passo importante verso una maggiore equità e flessibilità nel mondo del lavoro pubblico. La decisione rafforza il principio costituzionale di sostegno alla famiglia e all’infanzia, confermando l’importanza di politiche che facilitino l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare.
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