Direttiva trasmessa alle forze di polizia in merito allacompetenza penale del giudice di pace: indagini preliminari e polizia giudiziaria

Redazione 26/08/00
Giuseppe Toscano Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Siracusa

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Par.1 – Considerazioni generali –

Con il Decreto Legislativo 28.8.2000, n.274, che ha dettato le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999,n.468), si è attribuita al giudice di pace la competenza penale su varie tipologie di reati (v.ALL.1 ), creandosi, in riferimento alle medesime, come è stato autorevolmente osservato, “una struttura semplificata della fase investigativa, in cui soggetto principale è la polizia giudiziaria, non più il Pubblico Ministero, anche se questi mantiene intatte tutte le sue prerogative di direzione, controllo e determinazione finale sui risultati delle indagini”.

Il potere del Pubblico Ministero di direzione, controllo e determinazione finale sui risultati delle indagini espletate appare, peraltro, conforme ai principi costituzionali (artt. 109 e 112 Cost.) e costituisce il necessario bilanciamento e la migliore garanzia rispetto ad inedite facoltà nel campo della microcriminalità in capo alla polizia giudiziaria, che viene, in tal modo, a rivestire, con il D.lgvo 274/2000, compiti di “supporto alla funzione dell’accusa”.

I procedimenti previsti sono due, il procedimento ordinario ed il procedimento per ricorso.

Il primo (PROCEDIMENTO ORDINARIO) riguarda sia i casi di notizia di reato acquisita dalla Polizia Giudiziaria, sia i casi di notizia di reato acquisita dal Pubblico Ministero ( si tratterà, di regola, in tale ultimo caso, di denuncie, di referti e di querele, presentate o trasmesse ai sensi degli artt. 331 e segg. C.P.P.) e riconduce, in ogni caso, sia ai reati procedibili d’ufficio, che a quelli procedibili a querela.

Il PROCEDIMENTO PER RICORSO (della persona offesa dal reato) davanti al giudice di pace è, invece, previsto, al contrario del primo, solo per i reati procedibili a querela.

L’attività di indagine preliminare della P.G. è, però, prevista solo nel caso di PROCEDIMENTO ORDINARIO.

La conseguenza è che, come è stato da alcuni posto in evidenza, se il ricorso immediato davanti al giudice di pace dovesse incontrare particolare favore nella sua applicazione, l’attività della P.G. potrebbe finire per riguardare per lo più i reati perseguibili d’ufficio e, pertanto, essenzialmente i reati contravvenzionali.

E’ ancora presto, comunque, per avanzare previsioni.

Alla luce di tali generali principi, esaminiamo ora come si svolge l’attività di indagine della P.G..

Acquisita la notizia di reato (riguardante, naturalmente, tipologie chiaramente appartenenti alla competenza penale del giudice di pace), la Polizia Giudiziaria non ha più l’obbligo, di cui all’art.347 C.P.P., di informare il P.M. senza ritardo con una comunicazione descrittiva dei fatti e di attendere le sue direttive.

La P.G., in tali casi, deve, piuttosto, svolgere entro 4 mesi, in via di principio, una attività investigativa completa (non limitata, quindi, al compimento degli atti urgenti), trasmettendo alla Procura della Repubblica una relazione scritta.

Pertanto, l’attività di polizia, in questa fase, non è più rivolta, come si ricava dalla Relazione Ministeriale al D.lgvo 274/2000, “a fare apprendere i dati necessari per l’iscrizione della notizia nel registro di reato ed a porre il P.M. in condizione di orientare e dirigere le indagini”, ma “diventa stabilmente funzionale ad esaurire le indagini, offrendo al P.M. un quadro investigativo completo che gli consenta la scelta tra la richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale”.

Va, tuttavia, ricordato, che deve ritenersi ancora esistente, come si spiegherà meglio più avanti, l’obbligo di comunicazione della notizia di reato entro 48 ore, allorchè la P.G. abbia compiuto atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore (discendendo, come si vedrà, dalla trasmissione dei verbali al P.M., conseguenze di tipo diverso).

Una situazione singolare può, però, venirsi a creare allorchè, per i reati procedibili a querela, una notizia di reato venga acquisita prima che intervenga la stessa condizione di procedibilità e cioè la querela stessa. Si allude essenzialmente alle lesioni (colpose) da incidenti stradali.

In base agli artt. 11 e 12 del Cod.Strad., costituisce servizio di polizia stradale, tra gli altri accertamenti, “la rilevazione degli incidenti stradali e l’accertamento di tale servizio spetta, in via principale (anche se non esclusiva), alla Polizia stradale della Polizia di Stato e, quindi, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai servizi di Polizia Giudiziaria ed ai rimanenti ufficiali ed agenti di P.G. indicati nell’art.57, commi 1 e 2, C.P.P..

E’ stato autorevolmente osservato ( B.Simone) come il fatto che l’art. 11 Cod. Strad., ripetendo il contenuto dell’art.136 Cod. Strad. Abrogato, abbia eliminato, al punto b), la dizione “ai fini giudiziari” (per la quale l’obbligo d’intervento per la rilevazione degli incidenti era finalizzato ai futuri procedimenti giudiziari), “conferma l’obbligo d’intervento per ogni tipologia di sinistro stradale”.

Ciò posto, va fatta una distinzione.

Nel caso di incidenti stradali con lesioni gravi, si procede di solito al sequestro dei mezzi coinvolti ed altro ed in tal caso, come si vedrà, va interessata l’A.G. entro 48 ore per la convalida (si possono, però, continuare le indagini, procedendo successivamente alla redazione della relazione di cui sall’art.11 se e dopo che il P.M., disposta o meno la convalida, avrà restituito gli atti per la prosecuzione delle indagini stesse).

Si ritiene preferibile, in tali casi, presentare al P.M. la relazione scritta di cui all’art. 11 allo scadere dei 4 mesi, sia che pervenga, nel frattempo, o meno (direttamente o non), la prescritta querela, tanto più che da lesioni di tal genere può anche derivare la morte della vittima, che trasformerebbe, di conseguenza, il reato in omicidio colposo, procedibile d’ufficio ed attribuito alla competenza del Tribunale (e non più del Giudice di pace).

Diverse sono invece le considerazioni allorchè l’incidente abbia provocato lesioni lievi, poiché in tali casi non si procede al alcun sequestro; appare preferibile, quindi, effettuare solo i rilievi (obbligatori) e poi rimanere in attesa di eventuale querela, che, se perverrà entro i 4 mesi, consentirà alla P.G. operante di trasmettere tempestivamente la relazione (con eventuali rilievi planimetri e descrittivi acquisiti, esame dei veicoli e di persone a conoscenza dei fatti), mentre, in caso contrario, appare facile prevedere che sarà assegnato dal P.M un ulteriore termine per la prosecuzione delle indagini.

D’altronde, ove nell’ipotesi di lesioni gravi provocate alla vittima venisse successivamente sciolta la prognosi, potrà essere la stessa P.G., che ha già probabilmente interessato l’A.G. per la convalida di un sequestro effettuato, a richiedere al P.M. stesso (qualora nel frattempo non fosse intervenuta querela) il dissequestro dei mezzi e, così come per le lesioni lievi, astenersi dal presentare la relazione di cui all’art. 11, ipotizzandosi una evidente improcedibilità per mancanza di querela. O, meglio, limitarsi a relazionare alla A.G. (anche contestualmente alla richiesta di dissequestro) sulla improcedibilità per mancanza di querela, non tempestivamente proposta.

Va, inoltre, puntualizzata, per rimanere in tema, un’altra questione che potrebbe evidenziarsi; si allude a quella relativa alle informazioni richieste ai sensi dell’art. 11 del Cod. Strad., la cui disciplina è contenuta nell’art. 21 regolamento di esecuzione del Cod. Strad.. Tali informazioni, a norma dell’art. 21, se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, possono essere fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell’A.G. Il problema è, dunque, se, a seguito della introduzione delle nuove norme sulla competenza penale del giudice di pace, si sia innovato o meno rispetto alla disciplina dell’art. 21 su richiamato. Sembra debba darsi risposta negativa, vuoi perché al P.M. è in ogni caso demandato, alla luce della normativa sul giudice di pace, un potere costante di direzione e controllo sull’attività svolta dalla P.G. ( tanto che, ai sensi dell’art.5 D.M.204/2001, spetta al P.M. il potere di chiedere alla P.G. la trasmissione degli atti compiuti anche prima della relazione di cui all’art.11D.lgvo 274/2000), vuoi perché, in definitiva, da un procedimento per lesioni colpose (specie se gravi) potrebbe sempre derivare la morte della vittima, con conseguente trasformazione del procedimento, in altro ben più grave, di omicidio colposo, di competenza del Tribunale e non più del giudice di pace.

Fatte queste precisazioni, va anche aggiunto, ritornando alle argomentazioni principali, che in questa fase delle indagini preliminari rimangono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Penale, mentre non sono applicabili nel procedimento davanti al giudice di pace, in quanto palesemente inconciliabili con la natura dello stesso, le disposizioni relative all’arresto in flagranza, al fermo di indiziato di reato ed alle misure cautelari personali (art.2).

In proposito, va ricordato che è proprio di questi giorni un vivace dibattito in ambienti giudiziari sul fatto che la competenza sull’art.189 Cod. Strad.,6° co. (che impone ad ogni utente di fermarsi se provoca un incidente stradale anche con danno alle persone), è passata, dal 2 gennaio 2002, al giudice di pace, così che, non potendo applicarsi le disposizioni sull’arresto in flagranza, nel caso di incidenti stradali con lesioni gravi o gravissime per i quali rimane la competenza del giudice di pace, non è più possibile procedere all’arresto (in flagranza) del pirata della strada, che investendo una persona (la cui morte sopraggiunge magari dopo poche ore o pochi giorni, trasformandosi poi il reato in omicidio colposo), ometta di fermarsi dopo aver provocato un incidente.

Va, però, chiarito che in passato, in tali casi, si procedeva, di solito, ad arresto della persona solo in caso di decesso immediato; e sembra, comunque, che il Parlamento stia già studiando un provvedimento modificativo rivolto ad una maggiore considerazione del problema.

Ma, ciò che è importante sottolineare è soprattutto il ruolo fondamentale che viene ad essere svolto dalla P.G., alla cui professionalità, serietà e competenza rimane attribuito il compito di svolgere compiutamente l’attività di indagine sopra richiamata.

Appare, dunque, prioritaria una oculata scelta degli Ufficiali di P.G. destinati a questo lavoro ed è anche necessario che si provveda a stimolare adeguatamente, ai fini del conseguimento del miglior risultato, lo spirito di collaborazione tra le forze di P.G., di modo che si possano delegare fra di loro singoli atti di indagini, richiedendo breve termine per i riscontri richiesti.

E’ auspicabile, anzi, che nell’ambito dei necessari collegamenti, si riesca a creare moduli organizzativi, che riconducano per taluni accertamenti a specifiche e sperimentate competenze, oltre che a spiccate professionalità (es.Polizia Stradale in caso di incidenti stradali da cui derivino lesioni gravi alle persone od organismi misti fra Ispettorato del Lavoro ed Asl in caso di infortuni sul lavoro a seguito di infortuni con lesioni entro i 20 giorni).

Quali sono, dunque, in concreto i casi in cui la P.G. è chiamata ad operare?.

Sono tutti i casi in cui ricorre il c.d. PROCEDIMENTO ORDINARIO di cui si è detto, vuoi ove sia la stessa P.G. ad acquisire direttamente la notizia di reato (art.11), vuoi ove si tratti di notizia di reato acquisita dal P.M. (art.12) e questi decida di trasmetterla alla P.G. perché proceda ai sensi dell’art.11, fatta salva, naturalmente, in tal caso, l’osservanza delle direttive imposte.

L’attività di indagine completa che si richiede alla P.G. comprende ogni attività formale di indagine, consistente nell’assicurare le fonti di prova e nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole (v.art.348 C.P.P.).

E’ facile prevedere, però, che, ai fini della riuscita della riforma, sia possibile conseguire tale obiettivo se la P.G., nel termine di 4 mesi riesca nella generalità dei casi a completare esaurientemente le indagini espletate, dovendo rimanere solo ipotesi residuale il ricorso ad ulteriore periodo per le indagini.

D’altronde, il fatto che la P.G. debba trasmettere all’A.G. le indagini svolte in maniera completa ed esauriente non esclude che queste possano essere condotte- e debbono essere condotte- in maniera semplice, essenziale e sintetica, in relazione, naturalmente, al contesto della vicenda di volta in volta presa in esame.

Si ritiene, anzi, che, in linea generale, si debba operare all’insegna della massima semplificazione (se si vuole che la riforma abbia probabilità di successo), curando sempre la P.G. di documentare ( art.357 C.P.P.) l’attività svolta:

La necessità dell’osservanza del termine di 4 mesi per le indagini si ricava, peraltro, anche sotto altro profilo.

A differenza di quanto accade con l’art.16,co.3, che sanziona con l’inutilizzabilità gli atti compiuti dopo la scadenza del termine a seguito della proroga del P.M., manca nell’art. 11 una specifica previsione; va, pertanto, richiamato il principio di utilizzabilità delle prove contenuto nel C.P.P., al quale si deve far ricorso per tutto quanto non previsto nel D.lgvo 274/2000 (art.2): si allude, cioè, al regime di cui all’art.191 C.P.P., per il quale gli atti assunti in violazione dei limiti di legge sono sanzionati mediante l’inutilizzabilità.

Ciò posto, vanno tenuti distinti gli atti ai quali la P.G. può provvedere di propria iniziativa, dagli atti (art.13) che si possono compiere a seguito di autorizzazione del Pubblico Ministero.-

Fra i primi, ATTI DI PROPRIA INIZIATIVA, (soggetti alle norme sulla documentazione dell’attività di P.G. -art. 357 C.P.P.- e a tutte le altre costituenti il titolo IV C.P.P.), ricordiamo i seguenti:

gli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle persone accompagnati da verbali di sopralluogo (art.354 C.P.P.) e, se del caso, rilievi fotografici o planimetrici, piante dei luoghi, etc.(è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato);

l’identificazione delle persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art.349 C.P.P.);

l’esame di persone informate sui fatti (ai sensi dell’art.351 C.P.P.);

D) l’esame dell’indagato ai sensi dell’art.350 C.P.P., così come (ma non dal semplice agente di P.G.) l’esame di persona imputata in procedimento connesso o di un reato probatoriamente collegato, con il rispetto delle formalità previste dall’art. 351,co1-bis C.P.P.

gli accertamenti tecnici di cui all’art. 359 C.P.P., per il cui svolgimento la P.G. può nominare un ausiliario, ai sensi dell’art. 348,co 4, C.P.P.;

la prova documentale (certificati medici, fatture, etc.) prodotta dalla parte o acquisita d’ufficio (ed eventualmente oggetto di sequestro) Peraltro, se si tratta di documentazione acquisita in copia,la P.G., ove si tratti di documento di rilievo, avrà cura di prendere visione dell’originale e di attestarne la conformità della copia.

G) Il sequestro di cui all’art. 355 C.P.P., la perquisizione eseguita ad iniziativa della P.G. ( art.352, co.4, C.P.P.) ed il sequestro preventivo nei casi di urgenza (art.321,co.3-bis C.P.P.).

In tali casi, contrariamente a quanto accade per le indagini su reati di competenza del giudice di pace, sussiste ancora l’obbligo della comunicazione della notizia di reato entro 48 ore (indipendentemente dalla relazione di cui all’art.11) e di trasmissione dei verbali per la convalida.

Compiuti gli atti di cui sopra, la P.G. può continuare le indagini, provvedendo successivamente alla redazione della relazione di cui all’art.11 se e dopo che il P.M., disposta o meno la convalida, avrà restituito gli atti per la prosecuzione delle indagini.

Fra gli ATTI CHE SI POSSONO COMPIERE SOLO SU AUTORIZZAZIONE DEL P.M. (art.13) bisogna, in realtà, distinguere i veri e propri atti di indagine che si possono compiere a seguito di preventiva autorizzazione del P.M. ed atti del P.M. richiesti dalla P.G. unitamente ad idonei elementi di valutazione.

Sono atti sottoposti a preventiva autorizzazione del P.M. gli accertamenti tecnici irripetibili, gli interrogatori ed i confronti cui partecipi l’indagato.

Tali atti, ove venissero compiuti senza l’autorizzazione del P.M., sarebbero senz’altro inutilizzabili in giudizio.

Esaminiamoli singolarmente:

a) Gli accertamenti tecnici irripetibili sono quelli di cui all’art.360 C.P.P. ( alle cui condizioni si rinvia), quelli, cioè, che la legge riserva al P.M. nei procedimenti non di competenza del giudice di pace (non sono invece soggetti ad autorizzazione del P.M. gli accertamenti di cui all’art.359 C.P.P.). Nello svolgimento dell’accertamento di cui all’art.360 C.P.P., dovrà essere dato avviso alle parti interessate (indagato e persona offesa) dei modi e dei tempi dell’espletamento dell’accertamento, per dar loro modo di assistere anche attraverso consulenti di parte (con la conseguenza, inevitabile, della inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti senza osservare tali prescrizioni).

Va, però, ricordato che, nonostante l’art.360 C.P.P. preveda la possibilità per le parti di richiedere l’incidente probatorio, si deve ritenere che ciò vada escluso per i casi in esame, per la esplicita esclusione (art.2) dell’istituto dell’incidente probatorio nel procedimento davanti al giudice di pace.

b) L’autorizzazione del P.M.è prescritta anche per i confronti cui partecipi la persona sottoposta ad indagini, dato che si tratta di atti che incidono “profondamente” sulla libertà delle persone.

c) Gli interrogatori (con l’avviso al difensore e la sua assistenza) possono rendersi utili, in taluni casi, per l’accertamento della verità e si tratta, peraltro, di atti già delegabili alla P.G. dal P.M. ai sensi dell’art.370,1 co., C.P.P.

Nessuna autorizzazione è, invece, richiesta per l’esame dell’ indagato, ai sensi dell’art.350 C.P.P. ( come si è precedentemente osservato).

Sono veri e propri atti giudiziari del P.M., richiesti dalla P.G.,le perquisizioni (art.247 C.P.P.) ed i sequestri (art.253 C.P.P.), ai quali la P.G.non può procedere d’iniziativa, al di fuori, quindi, delle condizioni di urgenza di cui agli artt. 348 e 354 C.P.P.

Vi è, però, per inciso, da notare che, ai sensi dell’art. 19, 2°co., sulla richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P. decide in ogni caso il giudice di pace circondariale e questi decide pure sul sequestro richiesto dall’interessato nel caso in cui il P.M. ritenga che non debba essere disposto ex art. 368 C.P.P. ed è, infine, competente a pronunciare i provvedimenti in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e segg. C.P.P.: “in concreto, questa disposizione va correlata essenzialmente all’art.13 della legge 12 luglio 1991, 203, che, in deroga agli artt. 266 e 267 C.P.P., consente l’attività di intercettazione quando essa è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di minaccia col mezzo del telefono in ordine al quale sussistano sufficienti indizi” (su Guida al Diritto).

Ma, in tutti i casi sopra ricordati, vediamo quali possono essere le risposte del P.M. alle richieste della P.G. avanzate ai sensi dell’art.13.

Prima, quindi, della relazione conclusiva e qualunque sia la richiesta pervenuta all’A.G., il P.M. può:

non concedere né l’autorizzazione al compimento degli atti richiesti, né rilasciare il provvedimento di perquisizione o sequestro e restituire semplicemente gli atti per il prosieguo;

oppure decidere di procedere personalmente alle indagini con i normali poteri di direzione, anche impartendo alla P.G. direttive (eventualmente diverse rispetto alle richieste) o delegando singoli atti (tutto ciò, però, dopo avere disposto l’iscrizione della N.R.);

oppure, senza assumere la direzione delle indagini, decidere di svolgere personalmente solo l’atto oggetto di richiesta, restituendo, poi, gli atti alla P.G. per il prosieguo normale: in tal caso, ai sensi dell’art.8, 2° co., D.M. 6.4.2001 n.204, copia degli atti svolti personalmente è trasmessa alla P.G. (e la trasmissione è annotata nel registro delle attività del Pubblico Ministero);

oppure decidere di rilasciare l’autorizzazione richiesta e di emettere il provvedimento richiesto (di perquisizione o sequestro) ed, in tal caso, la P.G., compiuti gli atti di cui sopra, trasmette (giusta quanto dispone l’art.8, 1° co., D.M.204/2001), se necessario, per gli adempimenti di cui all’at. 366 C.P.P., gli originali dei relativi verbali alla segreteria del P.M., trattenendone copia.

Un richiamo a parte merita la questione sulla informazione di garanzia e se la P.G. sia o meno tenuta ad inviarla all’avente diritto.

Si allude precipuamente ai casi in cui il P.M. (art.13) ha autorizzato la P.G. (che ha acquisito la N.R. ex art.11) al compimento degli atti (e quindi accertamenti tecnici irripetibili, confronti, interrogatori, perquisizioni e sequestri per i quali non ricorrono motivi di urgenza), ma anche ai casi in cui il P.M., acquisita la notizia di reato ex art.12, la trasmetta alla P.G. con apposite direttive e delega, per es., ad interrogatori ex art. 370, 1° co., C.P.P.

E’ stato, infatti, autorevolmente osservato come la P.G. venga di fatto ad esercitare, ai sensi del D.lgvo 274/2000, poteri corrispondenti a quelli del P.M., così che, nei casi in cui verrà assunto un mezzo investigativo per il cui espletamento è previsto, ai sensi dell’art.369 C.P.P. (atti ai quali il difensore ha diritto di assistere), l’invio dell’informazione di garanzia, spetterà alla P.G. la cura della sua comunicazione, con le stesse modalità previste per l’analogo adempimento del P.M. (pertanto, per gli atti a sorpresa, quali perquisizioni e sequestri l’informazione non può ovviamente precedere il compimento degli atti) (V. ALL. 2).

Par.2 – La relazione della P.G., di cui all’art. 11 D.lgvo 274/2000 e le conseguenti decisioni del Pubblico Ministero.

Al completamento delle investigazioni, la P.G, secondo le prescrizioni dell’art.11 D.lgvo274/2000, dovrà, quindi, fare pervenire al P.M. la relazione scritta sulle indagini svolte entro il termine di mesi quattro dalla ricezione della notizia di reato.

Ciò vale, naturalmente, anche nel caso che siano rimasti ignoti gli autori del reato su cui si è indagato, di modo che il P.M. potrebbe anche decidere di proseguire le indagini, piuttosto che chiedere l’archiviazione.

In modo sintetico la relazione di cui sopra dovrà

contenere le necessarie informazioni sull’acquisizione della notizia di reato e, pertanto, giorno ed ora dell’acquisizione (da cui decorrono i quattro mesi), tempo e luogo del commesso reato, fonti di cognizione, modalità (denunzia, querela, etc.), gli elementi di fatto e gli atti dai quali trae fondamento;

richiamare le indagini svolte (per es: sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti, sequestri operati e/o accertamenti tecnici, irripetibili o meno, ed altro), specificando se vi siano stati atti autorizzati dal P.M. o disposti dal P.M., ai sensi dell’art.13;

contenere, in allegato, tutti i documenti e verbali (se possibile, in doppia copia, sì da facilitare la eventuale formazione del fascicolo per il dibattimento), con gli avvisi di deposito e le notifiche effettuate;

riferire sull’esito delle indagini espletate e sulle conseguenti valutazioni in ordine alla sussistenza del reato. Se si ritiene fondata la notizia di reato, spetta, anzi, alla P.G. il compito di prospettare una ipotesi di imputazione, con il richiamo degli articoli di legge violati (si richiama l’attenzione su tale aspetto procedimentale, che segna la profonda innovazione della nuova normativa, che, traendo fondamento dalla esperienza e dalla professionalità delle P.G. operante, richiede alla medesima la formulazione di proposte penalmente propositive) e richiedere, quindi, “l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace”.

Assieme alla relazione dovranno essere depositati i corpi di reato e le cose pertinenti al reato oggetto di accertamento.

Si ravvisa, infine, l’opportunità che con la relazione in oggetto (così come con ogni istanza, richiesta o informativa inoltrata al P.M.), la P.G. provveda a specificare se il P.M. è stato o meno già interessato della vicenda in esame, chiarendone, in caso affermativo, le modalità.

Il Pubblico Ministero, ricevuta la relazione (art.15) deve iscrivere la notizia di reato e può assumere, a seconda dei casi, diverse decisioni(va, comunque, ricordato che il P.M., prima della trasmissione della relazione di cui all’art.11, può richiedere alla P.G. la trasmissione degli atti compiuti – art.5 D.M. 204/2001-).

Il P.M., pertanto, può:

richiedere l’archiviazione al giudice di pace del capoluogo del circondario.

oppure disporre ulteriori indagini per altri 4 mesi, provvedendo personalmente ovvero avvalendosi della P.G. “impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti”, fermo restando che (art.16,1° co) il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di mesi 4 dall’iscrizione della notizia di reato”, che può essere proseguito per altri 2 mesi, ma solo (art.16,2°co) nei casi di particolare complessità e con provvedimento motivato del P.M. da comunicare al giudice di pace, che può diversamente statuire (gli atti compiuti dopo la scadenza di detti termini sono inutilizzabili: art.16, 3° co.). Se si vuole, però, che alla riforma consegua l’esito sperato, è auspicabile che si tratti di ipotesi residuali, dato che il procedimento è improntato alla massima semplificazione; ancora una volta va, quindi, richiamata la necessità che le indagini siano rapidamente svolte, con interventi mirati ed essenziali (tanto da non richiedere proroga alcuna).

oppure esercitare l’azione penale formulando il capo di imputazione ed autorizzando la P.G. (v. All. 3) a disporre la comparizione (citazione) a giudizio ai sensi dell’art.20 per il giorno di udienza indicato e già richiesto al giudice di pace ai sensi dell’art. 49 D.lgvo 274/2000.

A questo punto, ai sensi ell’art.20, spetta alla P.G., sulla base dell’imputazione formulata dal P.M., citare (v. All. 4) l’imputato davanti al giudice di pace.

Par.3- CONCLUSIONI-

Nella speranza che con le presenti indicazioni si sia riusciti ad offrire un contributo di chiarezza alla lettura di alcune norme che interessano la competenza penale del giudice di pace, va ricordato che l’esperienza pratica, come sempre accade, potrà confermare talune delle indicazioni proposte, così come potrà evidenziare nuovi spunti di riflessioni o motivi di ripensamento.

L’apporto di ciascuno sarà, comunque, determinante.

Siracusa, 1/02/2002

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO

presso il TRIBUNALE DI SIRACUSA

( Dott.Giuseppe Toscano)

Redazione

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