Direttore di stabilimento e responsabilità in tema di infortunio sul lavoro: conferimento di una formale delega di funzioni (Cass. pen. n. 41981/2012)

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Massima

Infortunio sul lavoro e delega di funzioni: è responsabile il dirigente di una spa, che abbia la delega in materia di sicurezza, per le lesioni di un prestatore di lavoro, con conseguente malattia. 

 

 

1.     Premessa

 

Nella decisione in commento del 25  ottobre  2012, n. 41981 i giudici della Corte hanno evidenziato come in tema di infortuni sul lavoro e delega di funzioni, sia responsabile il dirigente di una spa, con delega, per le lesioni personali (1) occorse al lavoratore con conseguente stato di malattia.

Nella fattispecie, l’imputazione consisteva nell’aver omesso (2) di dotare gli operai dell’idonea attrezzatura ai fini di una sicurezza individuale.

L’articolo 18 del Testo Unico del 2008 ha posto, quali comportamenti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, una  serie di obblighi in materia di sicurezza.

Fatta salva la predisposizione del documento di sicurezza e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (3) al dirigente competono, secondo le attribuzioni a lui conferite, gli stessi obblighi sulla sicurezza che fanno carico al datore di lavoro.

Il dirigente risulta, pertanto, essere uno dei soggetti titolari di posizioni di garanzia, poichè destinatario degli obblighi di sicurezza iure proprio, ovvero direttamente, e, di conseguenza, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc da parte del datore di lavoro.

Da ciò ne consegue che tale soggetto, per il fatto stesso di essere formalmente o in via di fatto, nella posizione di colui che dirige l’attività lavorativa di altri soggetti, deve essere tenuto alla predisposizione (nel settore di competenza) di tutte le misure di sicurezza atte affinché venga tutelata la salute e l’integrità dei lavoratori.

I lavoratori, infatti, devono essere informati in maniera adeguata nonché addestrati circa le corrette modalità attuative.

 

2.     La fattispecie

 

All’imputato, infatti,  in qualità di dirigente della spa (4) era stato addebitato, come già evidenziato, di aver omesso di dotare i lavoratori della attrezzatura adeguata e nello specifico, di un gancio (5) munito, come si legge testualmente in sentenza,  “di dispositivo automatico di chiusura all’imbocco di guisa che, mentre la persona offesa era intenta, insieme al gruista ****, all’operazione di svuotamento di detti scarti da conferire all’interno di un container, la relativa catena si era sganciata, facendo cadere il cassone ed attingendo al volto l’operaio”.

Da ciò ne conseguiva la condanna dell’imputato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante.

Pena di un mese di reclusione: dichiarata estinta in applicazione dell’indulto.

In primo ed in secondo grado si ha la condanna dell’imputato; si ricorre, quindi in Cassazione.

 

 

3. Conclusioni

 

Nella sentenza che si commenta i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, hanno precisato che l’imputato, nella qualifica di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento (6) era destinatario jure proprio (7) dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni in tal senso.

Se, ovviamente, allo stesso, in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse in capo al datore di lavoro, era, però, da ritenersi pacifico il fatto che, attesa la ricoperta funzione apicale, faceva capo sempre allo stesso una precisa posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità nonché della salute dei lavoratori in servizio presso lo stabilimento.

Si legge testualmente in sentenza “Costituisce invero principio di diritto costantemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità (8) quello secondo cui, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi specifici e generici di colpa (e quindi l’imputazione riguardi la condotta dell’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento) in tanto può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto la causazione dell’evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un’ipotesi differente.

In caso contrario (come nella concreta fattispecie in esame) deve ritenersi legittimamente consentito al giudice individuare, oltre agli elementi di fatto contestati, altri profili del comportamento colposo dell’imputato emergenti dagli atti processuali in relazione ai quali questi era stato posto in grado di difendersi”.

Si provvede al rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Rassegna giurisprudenziale

 

E’ responsabile il titolare di una ditta e del responsabile del cantiere e preposto alla sicurezza per infortunio occorso ad un operaio: quest’ultimo si accingeva a collocare una “mensola” sugli appositi pilastri, lavorando su una intelaiatura posta a circa 8-9 m. da terra, quando veniva colpito dal braccio della gru alla quale era appesa la detta mensola, manovrata da un collega di lavoro che doveva avvicinare il pezzo al punto ove doveva essere collocato; a seguito del forte urto l’infortunato perdeva i sensi, veniva ricoverato in ospedale dove rimaneva 25 giorni in terapia intensiva riportando poi una paralisi facciale, gravi problemi all’udito ed altri postumi.

E’ stata altresì esclusa la rilevanza di un eventuale concorso di colpa dello stesso operaio infortunato per non aver indossato il casco in dotazione, sulla base del rilievo che, a prescindere dal fatto che la circostanza non è stata accertata con sicurezza, anche di tale circostanza doveva farsi carico il ricorrente assicurando, tramite la propria presenza sul posto o la presenza di altra persona (invece assente), il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.

E’ infatti pacifico che ai fini dell’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte dei soggetti obbligati, non è sufficiente porre a disposizione del lavoratore il casco protettivo o prescrivergli l’uso di esso, ma è necessario esigere che il casco venga indossato, il che avrebbe potuto e dovuto essere assicurato tramite una opportuna sorveglianza. (9)

Cass.  pen., Sez. IV, 10 agosto 2012, n. 32335

 

 

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, lo C. ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la macchina che gli ha procurato l’infortunio e che era priva di adeguati dispositivi di protezione.

Cass. pen. sez. IV, 10 maggio 2012 n. 17750

 

 

La condotta imprudente di altri, come il caso di errore di un altro lavoratore che aveva comandato la chiusura della pressa stessa provocando lo schiacciamento del polso, non vale ad escludere la concorrente responsabilità dei due soggetti imputati.

In secondo luogo, la posizione di garanzia ricoperta dal RSPP imponeva allo stesso precisi doveri di formazione e vigilanza proprio per evitare comportamenti imprudenti da parte dei lavoratori stessi.  

Se è vero che “i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perchè difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come “ausiliari” del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni … vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario” è altrettanto vero che ciò “non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP. 

Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.”

Infine nemmeno l’eventuale colpa dei lavoratori può escludere la responsabilità del datore di lavoro che, in qualità di garante della sicurezza, deve appunto garantire la correttezza dell’agire del lavoratore: l’unico modo per interrompere il nesso causale tra condotta colposa del datore di lavoro e l’evento derivatone è un vero e proprio comportamento abnorme, imprevedibile ed inevitabile da parte del lavoratore stesso.

Cass. pen. sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19523

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

________ 

(1) Grave.

(2) Per colpa generica e violazione del D.Lgs. 626/1994 – art. 35.

(3) Che rientrano tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.

(4) Con delega in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(5) Quale terminale di una catena metallica impiegata per il sollevamento di un contenitore dei materiali di scarto dei residui di lavorazione dello stabilimento.

(6) Unità produttiva autonoma come articolazione di organizzazione aziendale complessa.

(7) Al pari del datore di lavoro.

(8) Cfr. Sez. 4 n. 38818/2005; Sez. 4 n. 35666/2007.

(9) http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7738:cassazione-penale-sez-4-10-agosto-2012-n-32335-responsabile-di-cantiere-e-preposto-alla-sicurezza-responsabilita-per-infortunio-con-il-braccio-di-una-gru&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Sentenza collegata

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