Come anticipato nella precedente trattazione e come si poteva facilmente intuire, alle restrizioni dei diritti finalizzate al contenimento del contagio analizzate nella precedente disamina, hanno fatto seguito nuove misure normative.
QuasiQuasi a voler offrire un nuovo contributo all’analisi precedente, il Presedente del Consiglio, nel corso della conferenza stampa del 25 marzo, ha ribadito concetti che avevo delineato rifacendomi alla gerarchia delle fonti; in particolare ha chiarito che il nostro ordinamento non conosce un’esplicita disciplina dello stato di emergenza, per tale ragione, e per garantire un intervento normativo celere, è stato adottato un piano di intervento innovativo, usando le parole espresse in sede di conferenza, <<un percorso politico nuovo, affidato ai DPCM, che trovano il loro fondamento giuridico nel decreto legge>>.
I concetti di necessità e di urgenza
L’emergenza che stiamo vivendo, definita da Conte <<uno shock senza precedenti che richiede misure eccezionali volte a contenere la diffusione del contagio>> richiama certamente i concetti di necessità e di urgenza, per tale ragione ritengo utile volgere lo sguardo alle caratteristiche dei decreti legge.
L’art 77 Cost. ne delinea le peculiarità e la ratio, richiedendo quali elementi essenziali per l’emanazione di tali atti “casi straordinari di necessità e di urgenza”.
In ragione di tali atti il governo può, con <<delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria>>, esercitando così la funzione legislativa.
Il decreto-legge è un atto avente forza di legge, nella gerarchia si colloca tra le fonti primarie e produce i medesimi effetti della legge ordinaria.
Dal dettato costituzionale emerge inoltre che i decreti-legge operano in maniera provvisoria, è dunque necessaria la conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni, decorsi i quai <<perdono efficacia sin dall’inizio>>.
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Il nuovo decreto: quali ulteriori restrizioni
Il consiglio dei ministri, il 24 marzo 2020, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce <<misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>>.
Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.
Quindi, in relazione alla diffusione del Covid-19, si potrà operare in modo agile, flessibile, con strumenti in grado di adattarsi alla situazione concreta, attraverso misure più o meno restrittive, adeguate e proporzionali al rischio collettivo.
Contenuti del nuovo decreto
Il decreto si ispira innanzitutto al principio di trasparenza nei rapporti tra Governo e il Parlamento, per tale ragione ogni iniziativa governativa verrà trasmessa ai Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio, o un Ministro
delegato, andrà a riferire periodicamente al Parlamento sulle misure adottate.
Inoltre, come già anticipato dall’ art 3 comma 1 decreto legge 6[1], sarà assicurato il massimo coinvolgimento delle Regioni, sia singolarmente, sia attraverso la conferenza stato-regioni; da ultimo, esplica il rafforzamento dei poteri riconosciuti ai Presidenti delle Regioni, che, qualora lo ritenessero necessario, possono adottare, nell’ambito esclusivo delle proprie competenze, ulteriori misure restrittive seppur coordinandosi al Governo.
Quali ulteriori restrizioni?
Dal decreto sono delineate misure volte a limitare la circolazione delle persone, vietare in modo assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e porre in quarantena precauzionale le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati; sono inoltre previsti la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Agilità, adeguatezza e proporzionalità, quali sanzioni?
A livello sanzionatorio il decreto ha previsto una multa che va dai 400 ai 3000 euro per chi trasgredisce le misure restrittive adottate.
Il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, determina la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Smentita l’ipotesi, almeno con tale decreto, della proroga dell’emergenza fino al 31 luglio 2020, non è mancato, a conclusione della conferenza stampa, un riferimento agli strumenti informatici, in particolare alla digitalizzazione della scuola, dell’università, del lavoro.
A fronte di tale analisi esplicativa del decreto del 24 marzo, si auspica, come annunciato, un assetto normativo semplificato, chiaro ed idoneo a fronteggiare la difficoltosa situazione economica in cui il paese versa.
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Note
[1] Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
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