Accesso documentale – Il diritto di accesso all’informazione ambientale

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Indice

2. Il diritto di accesso nella materia ambientale

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Il diritto amministrativo nella giurisprudenza

Il volume raccoglie 62 pronunce che rappresentano significativamente i principi fondamentali, gli istituti e le regole del diritto amministrativo sostanziale e processuale; fornendo – anzitutto agli studenti – uno strumento che consente di cogliere la sostanza di quanto nei manuali viene descritto in termini generali e, in definitiva, i modi concreti in cui il diritto amministrativo opera e interviene sulle situazioni reali. La suddivisione degli argomenti ricalca, in via di massima, lo schema seguito nelle trattazioni manualistiche. Per ogni argomento si esaminano una o due decisioni, rese in sede giurisdizionale o anche consultiva. La struttura di ciascun contributo è così articolata: il quadro generale; la vicenda; la sentenza o il parere; il commento; la bibliografia di riferimento. Nei contributi in cui vengono esaminate due decisioni, lo schema “la vicenda – la sentenza (o il parere) – il commento” si ripete per entrambe. IL QUADRO GENERALE tende precisamente a collocare la singola pronuncia nel contesto dei principi e delle regole che la riguardano, anche con rinvio ad essenziali riferimenti di dottrina. Segue, quindi, LA VICENDA, vale a dire la descrizione dei fatti da cui trae origine la controversia. I fatti sono talora noti, riferendosi a vicende importanti, oggetto di attenzione da parte dei media; in altri casi, sono invece eventi di minore importanza, capitati a cittadini comuni in circostanze ordinarie. Si tratta, comunque, di casi che si presentano particolarmente idonei ad evidenziare profili rilevanti del diritto amministrativo. Nella parte concernente LA SENTENZA o IL PARERE, poi, viene riportato un estratto della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione, Corte costituzionale) che risolve la questione. Infine, IL COMMENTO tende a fornire qualche elemento per collocare la pronuncia nel contesto più generale della giurisprudenza, segnalando se l’orientamento adottato si presenti, rispetto ai precedenti, pacifico o quanto meno prevalente, o se sia all’opposto minoritario o, ancora, se si tratti di un caso privo di precedenti. Al termine di ogni contributo, nella BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO è fornito un elenco essenziale delle opere bibliografiche richiamate nel testo, secondo il modello di citazione “all’americana”. Marzia De Donno Ricercatrice TD B di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara. Gianluca Gardini Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara. Marco Magri Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.

A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma, sezione 1-bis, sent. 10 marzo 2022, n. 2802

  2. [2]

    Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, sezione 6, sent. 10 agosto 2022, n. 5366

  3. [3]

    Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, sent. n. 5366/2022

  4. [4]

    Consiglio di Stato, sez. 2, sent. 11 maggio 2022, n. 3717

  5. [5]

    Consiglio di Stato, sent. n. 3717/2022 cit.

  6. [6]

    Consiglio di Stato, sezione 4, sent. 22 novembre 2022, n. 10275. Si veda anche: Tribunale Amministrativo Regionale, Campania – Napoli, sezione 6, sent. 22 novembre 2019, n. 5511

  7. [7]

    V. anche: Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio – Roma, sezione 3-quater, sent. 14 marzo 2022, n. 2918, per il quale “la richiesta può essere avanzata da chiunque senza dover dichiarare il proprio interesse”

  8. [8]

    Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano, sezione 1, sent. del 24 settembre 2021, n. 2017

  9. [9]

     Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio – Roma, sezione 2-ter, sent. 27 febbraio 2018, n. 2141. Conforme: Tribunale Amministrativo Regionale, Campania – Napoli, sezione 6, sent. 17 dicembre 2014, n. 6687

  10. [10]

    Tribunale Amministrativo Regionale, Campania – Napoli, sezione 6, sent. 22 novembre 2019, n. 5511

  11. [11]

    Recita l’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 195/2005 che “l’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonchè ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

  12. [12]

     Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio – Roma, sent. n. 2141/2018 cit., per la quale “le informazioni ambientali sono sottratte all’accesso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. “c” del Dlgs 195/2005, ove possano recare pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari e per l’accertamento di illeciti”

  13. [13]

    Tribunale Amministrativo Regionale, VENETO – Venezia, sezione 2, sent. 8 aprile 2021, n. 464

  14. [14]

    Tribunale Amministrativo Regionale, Abruzzo – L’Aquila, sezione 1, sent. 8 ottobre 2015, n. 678

  15. [15]

    L’istante può anche chiedere il riesame della determinazione negativa all’istanza di accesso, v. artt. 5, co. 6, e 7 del d.lgs. n. 195/2005

  16. [16]

    Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – Venezia, sezione 3, sent. 22 aprile 2022, n. 593

Avv. Ylenia Montana

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