Il diritto ad un ambiente salubre nell’elaborazione della giurisprudenza di Strasburgo

Redazione 19/01/05
Dott.ssa Flora Vollero
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Il contesto sociale non è più l’unico capace di condizionare l’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona. Infatti,”La società moderna sembra più minacciata dallo sviluppo insostenibile che dagli attacchi diretti alla libertà individuale[1]”.
L’evidente interrelazione tra protezione dell’ ambiente e tutela dei diritti dell’uomo non poteva non avere risonanza all’ interno dei consolidati sistemi sovranazionali di tutela dei diritti umani .
La Convenzione Europea sulla salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali non riconosce, infatti, un diritto dell’uomo all’ambiente, ma in essa sono contenute varie disposizioni che hanno consentito lo sviluppo di una giurisprudenza <<ambientale>> degli organi giurisdizionali della Convenzione .
Proprio in materia ambientale la Convenzione europea, in forza dell’ interpretazione che di essa ne hanno dato la Corte e la Convenzione, ha dato prova delle sue capacità evolutive e di essere uno strumento assolutamente “vivente da interpretare alla luce delle concezioni prevalenti nella società”.[2]
L’ambiente diviene un <<valore>> della società, che giustifica limitazioni ad altri diritti riconosciuti dalla Carta e che richiede interventi positivi da parte dello Stato per la sua protezione.
La giurisprudenza di Strasburgo ha ritenuto, così, che la predisposizione di misure a tutela dell’ambiente fosse necessaria condizione per il godimento di alcuni diritti fondamentali: la mancata predisposizione di queste misure da parte di uno Stato aderente alla Convenzione è stata considerata, infatti, una violazione della stessa, comportando un obbligo di risarcimento nei confronti della vittima.
Il percorso seguito dai Giudici di Strasburgo ricalca quello delineato in Italia dalla giurisprudenza di Cassazione che, sulla base di una creativa interpretazione del combinato disposto dagli artt. 32, 9 e 2 Cost., ha garantito tutela al cd. “diritto ad un ambiente salubre”[3]. Anche in questo caso l’ambiente non è oggetto immediato di tutela, ma viene in considerazione indirettamente quale mezzo per assicurare il rispetto dei diritti inviolabili dell’individuo: la qualità del primo verrà migliorata e protetta in quanto sia funzionale al miglior godimento dei secondi.
In altre parole, “pur non assumendo un rilievo autonomo, la protezione dell’ambiente si è affermata come nuovo valore in grado di contribuire ad un più equo bilanciamento tra l’esercizio dei diritti umani espressamente riconosciuti dalla Convenzione e il principio generale del rispetto dell’individuo, cui l’intero sistema di garanzia CEDU è consacrato [4]”.
Si conferma, quindi, come il diritto all’ambiente salubre rappresenti una rielaborazione ermeneutica di diritti già esistenti in una prospettiva ambientalista, senza per questo poter essere confuso con il diritto all’ambiente in senso stretto – quale diritto all’integrità dell’ambiente tout-court – la cui configurabilità è dubbia[5].
Analizzando la giurisprudenza degli organi di controllo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo possiamo schematicamente individuare due ordini di problemi:
Un primo tipo di questioni affrontate imponeva di stabilire se esigenze di tutela ambientale potevano giustificare limitazioni ad altri diritti fondamentali garantiti dalla Carta: a riguardo sono stati ritenuti possibili limiti all’esercizio di alcuni diritti quali, ad esempio, il diritto di proprietà o il diritto al rispetto della vita privata per salvaguardare l’ambiente. [6]
E’ bene specificare che la Corte e la Commissione non hanno ritenuto valide in assoluto le restrizioni apportate a questi diritti, ma hanno semplicemente notato che le stesse si presentavano adeguate a perseguire la tutela di un determinato valore senza richiedere limitazioni irragionevoli ad altri valori ( a seconda dei casi la libertà di domicilio, la tutela della proprietà.)
Un secondo ordine di questioni riguardava, invece, da vicino la materia di cui si tratta: ossia il collegamento tra stato dell’ambiente e godimento dei diritti garantiti dalla CEDU.
Tale problematica era stata sollevata in una serie di ricorsi individuali, proposti durante gli anni ottanta, nei quali fenomeni di inquinamento acustico venivano in rilievo sotto il profilo della violazione dell’art. 8 della Convenzione[7] .
Nel famoso caso “Arondelle contro Regno Unito[8]” la Commissione dichiarava ricevibile il ricorso, ritenendo decisiva a tal fine:

<< la situation particulière de la requérente, dont la proprietà est située en un lieu si proche de la piste de l’aéroport, que le bruit des avions la soumet (…) à stress intollérable (…) >>

ed il fatto che le autorità non avessero elaborato alcuna soluzione specifica per porre rimedio a tale situazione
Sulla base di motivazioni simili sono riscontrabili altre decisioni di ricevibilità. [9]
Tra queste, l’unico precedente su cui la Corte ebbe modo di pronunciarsi fu “il caso Powell e Rayner contro Regno Unito”[10], anch’esso caratterizzato dalle interferenze acustiche prodotte dal traffico aereo.
La Corte respinse il ricorso ragionando in termini di bilanciamento di interessi tra il diritto individuale dei ricorrenti garantito dall’art. 8 della Convenzione e l’esigenza di mantenere operativa un’attività aeroportuale che, pur dando luogo a ripercussioni negative sull’ambiente, perseguiva un legittimo interesse di carattere pubblico.
La sentenza è interessante in quanto mette in evidenza come il valore ambientale abbia un’intersettorialità tale da non consentire soluzioni delle problematiche in termini di diritti assoluti, ma di coordinamento tra valori, dovendo tener conto di volta in volta della proporzionalità e non arbitrarietà delle reciproche limitazioni.
Punto che verrà ripreso e ampliato anche nel primo caso in cui per la Corte ha avuto modo di affermare e ricostruire il diritto ad una ambiente salubre come prolungamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di cui ora è necessario dare una breve trattazione.
il caso López Ostra contro Spagna
Il “caso López Ostra[11] contro Spagna”, infatti, rappresenta una tappa fondamentale nella giurisprudenza di Strasburgo: in esso la Corte affronta e risolve, in maniera diretta, l’ipotesi di correlazione tra danni alla persona e alterazione dell’ambiente.
La ricorrente López Ostra, una cittadina spagnola residente a Lorca, possedeva un’abitazione a pochi metri da un impianto di trattamento dei rifiuti prodotti da alcune industrie vicine: le emissioni di questo impianto raggiungevano concentrazioni elevate e si rilevavano nocive per la salute.
Nonostante i ricorsi presentati, l’impianto, dopo un breve periodo di interruzione, continuava la sua attività; ai cittadini di Lorca fu solo permesso di trasferirsi al centro della città (in abitazioni più distanti) per un periodo limitato e a spesa delle autorità municipali.[12]
López Ostra si rivolgeva, cosi, agli organi di Strasburgo, denunciando l’atteggiamento passivo tenuto dalle autorità spagnole circa la continuazione della attività dell’impianto e la situazione di disagio provocata dalle emissioni, nonché i disturbi alla salute subiti soprattutto dalla figlia, con conseguente violazione degli artt. 8 (tutela diritto alla vita privata e familiare) e 3 (diritto di ogni individuo a non essere sottoposto a trattamento inumano e degradante) della Convenzione.[13]
Il ricorso fu ritenuto ricevibile dalla Commissione che istruì la causa e la Corte europea dei diritti umani, ricalcando le conclusioni del Rapporto di quest’ultima, condannò lo Stato spagnolo ad un copiscuo risarcimento per violazione dell’art. 8 della Convenzione.[14]
Basandosi sulla istruttoria della Commissione, la Corte osservava:

<< il va pourtant de soi que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’interéssée.>>[15]

Furono ritenuti, dunque, inquadrabili come violazione dell’art 8 I comma Conv. i fastidi che la ricorrente ed i suoi familiari erano stati costretti a sopportare a causa delle emissioni degli impianti.
Per stabilire la responsabilità dello Stato ciò, però, non era sufficiente.
La Corte, infatti, si interroga se nel caso di specie possa ritenersi applicabile il secondo paragrafo della disposizione in esame, il quale ammette quelle ingerenze della pubblica Autorità nell’esercizio del diritto che si rendono necessarie, in una società democratica, a garantire <<…la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti o delle libertà altrui. >>
Le ingerenze nelle vita privata degli abitanti del quartiere circostante l’impianto di smaltimento dei rifiuti potevano essere, infatti, giustificate dalla soluzione dei gravi problemi di inquinamento determinata dalla elevata concentrazione industriale nella città di Lorca, problemi ai quali lo stesso impianto doveva far fronte.[16]
Il ragionamento della Corte nella risoluzione della questione evidenzia che, in base all’art. 8 Conv., le pubbliche autorità non devono solamente rispettare il diritto alla riservatezza della vita privata dell’individuo, ma anche proteggerlo.
Il portato della disposizione non sarebbe, pertanto, da interpretarsi come diretto solo a sanzionare misure direttamente adottate da pubbliche autorità che possano incidere sul diritto alla vita privata e/o alla tutela del domicilio di un individuo.
Al contrario, la protezione offerta dall’art. 8 andrebbe ad estendersi anche a quelle intrusioni indirette, che si pongono come conseguenze di misure miranti ad altri scopi di interesse pubblico .
Il punto è allora verificare se:

<< (…) les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour protéger le droit de la réquerente au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiare garanti par l’art. 8.>>[17]

La Corte rileva, a proposito, che non solo le autorità pubbliche non hanno preso, successivamente alla decisione di arresto parziale dell’attività dell’impianto, alcuna altra misura rilevante al fine di proteggere il diritto alla riservatezza dell’individuo, ma hanno altresì impugnato le decisioni giudiziarie, che, adottate in altri procedimenti amministrativi e penali, potevano andare in tale direzione . Dunque:

<< (…) malgré la marge d’appéciation à reconnue à l’Etat défendeur.. celui-ci n’a pas su ménager un juste équilibre entre l’intérêt du bien- être économique de la ville de Lorca- celui de disposer d’une station d’ épuration- et la jouissance effective par la réquerante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.>>[18]

La ricorrente era rimasta esposta per più di tre anni alle emissioni insalubri dell’impianto. La stessa disponibilità delle autorità a sostenere le spese del suo alloggio in un’altra parte della città non cancellava gli inconvenienti e i disturbi patiti dalla stessa nel periodo precedente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte afferma la violazione da parte dello Stato spagnolo dell’art. 8 della Convenzione e lo condanna ad un risarcimento nei confronti della vittima.
Osservazioni e recenti tendenze.

Il caso López Ostra contro Spagna non è il primo nel quale alterazioni dello stato dell’ambiente venivano lamentate in quanto causa di violazione del diritto alla vita privata e familiare, ma si presenta come “esemplare nel definire il diritto ad un ambiente salubre e nel proteggere in via riflessa l’ambiente”[19], tanto è che ad esso la Corte farà continuo riferimento nella soluzione di casi simili.
Ciò permette di constatare uno sviluppo sostanzialmente omogeneo della tutela ambientale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
“La constatata assenza di un autonomo diritto umano all’ambiente”, quindi, “non ha impedito che la protezione dell’ambiente si affermasse come valore primario, in grado di condizionare l’esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione.”[20]
Interessante è esaminare la struttura che questo diritto assume nell’elaborazione della Corte.
Come visto i turbamenti alla persona causati da fenomeni di alterazione dell’ambiente vengono ricondotti all’art. 8 della Convenzione.
Come è stato notato sembrerebbe (specie nel caso di López Ostra, la quale lamentava anche disturbi alla salute causati dalle emissioni inquinanti) che le disposizioni più adatte a dare protezione al diritto ad un ambiente salubre siano in vero l’art. 2 ( diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge) o l’art 3 ( diritto all’integrità fisica).
La giurisprudenza di Strasburgo non sembra appoggiare questa soluzione: lo dimostra il caso esaminato, dove espressamente la Corte ha rifiutato le doglianze basate sull’art. 3. Altre conferme provengono anche da altre pronunce .
Nel “caso Guerra ed altre contro Italia”, nel quale era stata appunto lamentata la violazione della disposizione contenuta nell’art. 2 Conv. (la questione riguardava la domanda di alcuni cittadini di Manfredonia danneggiati da emissioni di gas e fuoriuscite di altre sostanze tossiche causate dallo Stabilimento Enichem), già la Commissione non ha ritenuto ricevibile, anche se per mancato esaurimento dei rimedi interni, la parte del ricorso riguardante l’art. 2, notando, però, per inciso che:

<< (…) la question pourrait se poser de savoir si plutôt que sous l’angle de l’art 2, la situation dénoncée par les requérantes ne devrait pas être examinée sous l’angle de l’art. 8 de la Convention qui garantit, entre autre, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiare>>[21]

In effetti, porre la questione come violazione dell’art 8 permette di prendere in considerazione fattispecie di inquinamento di entità minore di quelle che potrebbero mettere in pericolo la salute dell’individuo e la sua integrità fisica.
L’affermazione sembrerebbe essere supportata da un passaggio della sentenza che concluse la vicenda spagnola, ove si afferma che l’inquinamento può compromettere il benessere di una persona, privandola, quindi, del godimento del diritto alla riservatezza della sua vita familiare, anche senza che ciò comporti pericoli alla salute della stessa.[22]
Un’ implicazione fondamentale è quella per la quale si rendono possibili interventi “prima che lo stato dell’ambiente circostante l’individuo sia così degenerato da mettere in pericolo la sopravvivenza di quest’ultimo: indirettamente, per questa via, si rende possibile preservare lo stesso ambiente naturale da forme più gravi ed irrimediabili di inquinamento.”[23]
Risulta evidente, a proposito, la grande facilitazione che la giurisprudenza di Strasburgo ha nel difendere il diritto ad un ambiente salubre rispetto a quanto avviene in Italia, ove la giurisprudenza utilizza l’articolo 32 Cost. Quanto è accaduto, ad esempio, nello stabilimento ICMSA di Seveso è sicuramente più grave di ciò che è avvenuto a Lorca, eppure note sono le difficoltà che la Corte di Cassazione ha dovuto superare per identificare giuridicamente il danno subito dalle vittime di quel disastro ecologico.
Quello era, infatti, il classico caso in cui non si erano verificate morti e danni permanenti alla salute, ma era stato leso l’ordinario svolgersi della vita delle persone, costrette a sottoporsi a controlli medici, spesso coattivi, a trasferirsi dalle loro abitazioni per periodi più o meno lunghi di tempo ( per non parlare dello stato d’ansia e patimento causato dalla paura di poter subir danni alla salute, per via dell’esposizione a concentrazioni elevate di diossina)[24].
Costruendo il diritto all’ambiente salubre come prolungamento del diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, la giurisprudenza di Strasburgo, quindi, riesce ad assicurare una protezione più ampia di quella offerta dalla giurisprudenza italiana[25].
Ma l’articolo 8 risulta maggiormente funzionale alla tutela dell’ambiente anche per altra ragione:
L’art. 8 tutela un diritto verso il quale sono possibili limitazioni a differenza dell’art. 2 e dell’ art. 3 che, al contrario, sono assoluti in quanto nelle disposizioni che li prevedono non sono ammesse costrizioni.
Questo aspetto lo rende meglio indicato “a dare un parziale riscontro, sul piano della tutela dei diritti umani, alle più recenti tendenze emerse nell’ambito della protezione internazionale dell’ambiente e riassunte nella nozione di sviluppo sostenibile, le quali vanno appunto nel senso di realizzare un equilibrio tra le esigenze della tutela ambientale e quelle dello sviluppo economico”.[26]
La Corte richiama, innanzi tutto, compiti attivi dello Stato volti a preservare la qualità dell’ambiente come necessario presupposto per il godimento effettivo di alcuni diritti. Il punto nodale della questione è, allora, non quello di preservare un diritto all’integrità dell’ambiente ( che non c’è), ma quello di garantire un giusto equilibrio tra i diritti individuali e le esigenze della società.
Così è stato notato che “il diritto all’ambiente riconosciuto dalla giurisprudenza va di pari passo con un effettivo dovere dei pubblici poteri di adottare misure di salvaguardia di tale diritto. La considerazione del benessere economico, per esempio, non giunge fino ad imporre agli individui nocumenti che superino una soglia elevata e che incidano sensibilmente sulla loro qualità della vita”[27].
Un ultimo accenno meritano i recenti indirizzi della Corte, i quali confermano la perdurante versatilità che la Convenzione dimostra avere come strumento di diritto vivente.
Mi riferisco alla tutela del diritto all’informazione ambientale, diritto funzionale alla salvaguardia dell’ ambiente e che trova ampio riconoscimento in varie dichiarazioni internazionali e anche all’interno dell’Unione Europea attraverso la previsione in specifiche direttive[28].
Il percorso qui è stato meno lineare ed ha seguito due fondamentali indirizzi: il primo della Commissione, il secondo della Corte, i quali però raggiungono il medesimo risultato.
L’indirizzo della Commissione mirava a sottolineare le potenzialità espansive dell’articolo 10 della Convenzione, relativo alla libertà di espressione, che comprende la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare delle informazioni o delle idee. Così, nel dichiarare il ricorso del “caso Guerra ed altre contro Italia”[29] ricevibile per violazione dell’art. 10, nel suo rapporto rilevava:

<<(…) l’importance que, dans les domaines interdépendants de la protection de l’environnement et de la santé et du bien-être des individus, revêt désormais l’information du public(…) >>

tanto che deve considerarsi come un diritto fondamentale della persona non solo il diritto di accesso a una informazione ambientale chiara ed esaustiva, ma anche il diritto di ricevere informazioni atte a mettere in guardia da percoli insiti in attività inquinanti .Quindi :

<< L’importance d’un droit à la information dans ce domaine découle de sa raison d’être, qui est celle de protéger le bien-être et la santé des personnes concernées, c’est –à-dire indirectament des droits qui sont visés par d’autres dispositions de la Convention >>[30].

Ossia l’importanza della informazione in materia ambientale trova la sua ragione d’essere nel fatto che essa è direttamente strumentale ad ovviare e prevenire i danni che possono provenire dall’inquinamento, i quali a loro volta si presentano come violazioni di altri diritti protetti dalla Convenzione quali appunto l’art 8 .
Dunque, l’articolo 10 impone allo Stato non solo di rendere accessibili al pubblico le informazioni in materia ambientale, ma anche di raccoglierle, di elaborarle e di trasmetterle: l’art. 10 tutela, secondo il Rapporto della Commissione, un vero e proprio diritto all’informazione ambientale.
La Corte decidendo il caso ha, invece, ritenuto non sussistente la violazione dell’art 10, preferendo non forzare il contenuto della disposizione. infatti:

<< (…) le libellé de l’art 10, et le sens s’ attachant courament aux mots utilisés, ne permettent pas de déduire qu’un Etat se trouve dans l’obligation positive de fournir des informations, sauf lorsqu’une personne demande exige d’elle- même des informations dont le gouvernament dispose à l’époque considérée.>>[31]

Nonostante quest’ obbligo non fosse desumibile dall’art. 10, la Corte ha riconosciuto lo stesso tutela al diritto all’informazione ambientale: in maniera forse più ardita ha ritenuto, infatti, che la mancata comunicazione alle popolazioni interessate delle informazioni sui rischi legati alle attività industriali pericolose, alle misure di sicurezza adottate, ai piani d’urgenza preparati ed alla procedura da seguire in caso di incidente comporta violazione essa stessa, direttamente, dell’art 8 della Convenzione.
L’informazione ambientale, secondo la Corte, rientrava tra quei compiti “attivi” di cui già la sentenza del ’93 aveva fatto carico allo Stato per rendere effettivo il godimento del diritto alla riservatezza della vita familiare e privata.[32]
Così,anche se per vie diverse, la giurisprudenza di Strasburgo ha riconosciuto il diritto all’informazione ambientale che si affianca al riconoscimento del diritto sostanziale all’ambiente salubre, quale necessario prolungamento del diritto garantito dall’articolo 8.[33].
Note:
[1] K .BOSSELMANN, Un approccio ecologico ai diritti umani, in M. GRECO ( a cura di ) Diritti umani e ambiente, ECP 2000
[2] M. de SALVIA, Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, n. 2/1997
[3] Per una ricostruzione cfr. BALDASSARRE voce Diritti socalii, Enciclopedia giuridica Treccani vol. XI,1989; F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1995
[4] N. COLACINO, La tutela dell’ambiente nel sistema della Convenzione europea dei dritti dell’uomo: alcuni elementi di giurisprudenza, in Diritto e gestione dell’ambiente n. 2/2001.
[5] Cfr. S. GRASSI, Relazione introduttiva, in Diritti umani e ambiente, ECP 2000; G. ALPA, Il diritto soggettivo all’ambiente salubre:nuovo diritto o espediente tecnico?, in AA.VV. Ambiente e diritto,1999.
[6] Può farsi riferimento al caso Herric ( ric. 11965/86 ) ove veniva lamentata la lesione del diritto garantito dall’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per via delle limitazioni all’uso abitativo di un bunker, essendo lo stesso situato in una zona ritenuta ad alto interesse paesaggistico.
[7] Art.. 8 ( Diritto al rispetto della vita privata e familiare) -1. << Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza>>.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. >>.
[8] Richiesta n. 7889/77, Arondelle c. Royame –Uni, Decisione 15/7/1980 sulla ricevibilità, in Commissione; il caso riguardava la doglianza di una proprietaria che lamentava l’insostenibilità delle condizioni di vita nella sua villetta, a seguito dell’allungamento delle piste dell’ aeroporto poco distante. Essa sosteneva di aver così subito una grave violazione della sua vita privata, nonché della sua salute (ex art 8 Conv.) e anche una lesione del suo diritto di proprietà in seguito alla svalutazione del valore della propria abitazione per i sopravvenuti disagi alla vivibilità del posto.
Il regolamento amichevole che chiudeva il ricorso impegnava il governo britannico al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.
[9] Per una rassegna dei casi cfr M.de Salvia ,op.ult cit.
[10] Ricorso n. 9310/81, Powell c. Regno unito, decisione 16/7/86.
[11] Caso López Ostra contro Spagna, sentenza 2/12/94,
[12] Per una descrizione più accurata dei fatti cfr. par. 7- 9 della sentenza.
[13] Cfr par.. 16- 22 della sentenza, anche per l’ elencazione dei numerosi ricorsi all’autorità giudiziaria e le norme dell’ordinamento spagnolo invocate dalla ricorrente.
[14] A differenza della Commissione ( Rapporto 31/10/93; richiesta n. 16798/ 90), però, la Corte non ritenne sussistere una violazione dell’art. 3 Conv. da parte delle autorità spagnole, notando che seppure le condizioni di vita cui era stata costretta per anni la ricorrente erano senza dubbio da considerarsi “difficili”,queste non erano tuttavia tali da dar luogo a quel trattamento inumano e degradante descritto dall’art. 3 Conv.( par. 61.)
[15] Cfr. par 51.
[16] Cfr par. 51 e 52 della sentenza
[17] Par. 54 della sentenza.
[18] Par. 58 della sentenza
[19] G. ALPA, Il diritto soggettivo all’ambiente salubre, in AA.VV. Ambiente e diritto, 1999
[20] N. COLACINO, op. cit.
[21] Commissione Europea dei diritti dell’uomo decisione sulla ricevibiltà della richiesta n. 14967/89. Il ricorso fu invece ritenuto ricevibile per la parte in cui si riteneva violato l’art 10

[22] Cfr T .SCOVAZZI, Tutela dell’ambiente e diritti dell’uomo”, in Rivista giuridica dell’ambiente,1994.
[23] N. COLACINO, op. cit.
[24] Documentazione disponibile sul sito internet www.itis-setificio.co.it.
[25] G. ALPA, op. cit
[26] T. SCOVAZZI, op. cit.
[27] M. de SALVIA , Ambiente e CEDU, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, n.2/1997
[28] A livello internazionale si segnala la Dichiarazione di Rio del 1992 la quale li pone gli al centro di una efficace politica ambientale al principio 10 affermando:
<<Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. A livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali.
Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni.
Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo>>.
Nell’Unione fondamentale la direttiva 90/313/CEE.
[29] Richiesta n. 14967/89; Decisione sull’ammissibilità Rapporto 29/6/1999
[30] Cfr.. Rapporto di ammissibilità della Commissione par. 42-49.
[31] Cfr. par. 56 della sentenza.
[32] Anche la recente decisione sul caso L .C. B contro Regno Unito( richiesta n.23413/94 ; sentenza 9/ 6/ 1998) presenta interessanti spunti. La Corte ha ritenuto infondata la richiesta, ma per inciso ha affermato che l’articolo 8 impone una procedura semplificata e di facile accesso, che consente agli aventi diritto di accedere alle informazioni necessarie.
[33] Ci si potrebbe domandare tuttavia <<se la Corte si sarebbe pronunciata negli stessi termini, qualora le vittime non fossero state in grado di provare il possesso delle informazioni richieste da parte dell’autorità pubblica.>> ( B. MAUER LIBORI, Il diritto all’informazione ambientale in Europa, in Diritto e gestione dell’ambiente 3/2001)
Per questo la ricostruzione della Commissione sarebbe stata preferibile.

Redazione

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