Nella seduta del 17 ottobre 2007, il Senato ha convertito in legge il Decreto Legge n. 147 del 7 settembre 2007 (numero d’Atto n. 1829), senza modifiche rispetto al testo licenziato lo scorso 3 ottobre dalla Camera dei Deputati.
La Legge in commento si apre con la reintroduzione nella scuola primaria dell’orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Si apprende da un comunicato di Palazzo Chigi che s’intende superare lo stato di incertezza in cui si trova il settore in relazione alle reiterate richieste provenienti dalle famiglie in materia di ‘tempo-scuola’. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato dovrà essere individuato nell’ambito dell’organico e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola: tutto naturalmente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (sic!). Sarà cura del Ministro della Pubblica Istruzione, definire un piano triennale di intervento (anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio) ed individuare misure di sostegno all’incremento dell’offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati.
E’ ripristinato anche il giudizio di ammissione agli esami di terza media. La Legge stabilisce che i candidati esterni agli esami di Stato dovranno indicare, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Dirigente dell’ufficio scolastico regionale provvederà successivamente ad assegnare i candidati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel Comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel Comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella Provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella Regione. E’ integrato inoltre l’articolo 11 del D.Lgs. n°59/2004. E’ precisato che l‘esame di Stato annuale comprenderà anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova saranno scelti dal Ministro della Pubblica Istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.
Di notevole rilievo è il disposto che assicura che a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 il Ministro della Pubblica Istruzione fisserà, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione, in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze (e abilità) degli studenti, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonchè altre rilevazioni necessarie per la valutazione del “valore aggiunto” realizzato dalle scuole. In materia di procedure disciplinari, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. n. 297 del 1994) è novata la normativa contenziosa, stabilendo che se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal Dirigente scolastico, salvo convalida da parte del Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato) e nei confronti dei Dirigenti scolastici, dal Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, il provvedimento è revocato di diritto, in mancanza di conferma da parte dello stesso Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale della sospensione cautelare disposta nei confronti dei Dirigenti scolastici.In particolare, qualora ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità alla permanenza nella scuola o nella sede (c.d. incompatibilità ambientale), può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, se trattasi di Dirigente scolastico. Anche in questo caso, il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, per la convalida, al Dirigente dell’ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente Dipartimento del Ministero della Pubblica Istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e, in ogni caso, in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Qualora le ragioni di somma urgenza siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell’ambito scolastico, degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il Dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento (cfr. etiam la Direttiva 2000/78/CE), può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti. Nel caso in cui i fatti siano riferibili a comportamenti di Dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente Dipartimento del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il trasferimento d’ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità alla permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal Dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente Consiglio di Disciplina del Consiglio Scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente Consiglio per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d’ufficio debba aver luogo su Provincia diversa da quella in cui l’interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base dei criteri razionali della viciniorità e della raggiungibilità.
Si segnala infine che è conferita la possibilità ai Dirigenti scolastici di provvedere direttamente al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l’impiego territorialmente competente, fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica nei soli casi in cui risultino già esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali.
Scarse ma interessanti sono, nondimeno, le novità circa le assunzioni dei ricercatori universitari, tutte concentrate sulla c.d. metrica delle performances: la qualità dell’attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle Università a seguito di concorsi, è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione, alla valutazione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.). In caso di valutazione negativa, il Ministero dell’’Università e della Ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all’Università interessata, una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. Il Check non è occasionale: sarà ripetuto ogni tre anni.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento