Autodeterminazione: il paziente leso ha diritto all’equo risarcimento
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di diritto all’autodeterminazione del paziente, che sia consapevole del suo stato di salute, con l’ordinanza n. 7260 del 23 marzo scorso. In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava le condizioni di un soggetto che era ben cosciente dell’esito infausto a cui andava incontro, al quale viene riconosciuto il diritto di scegliere i propri percorsi esistenziali. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che “la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, coincide con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico della condizione patologica, l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno con liquidazione equitativa“.
Per approfondire si legga: “L’onere probatorio del paziente”
Onere di allegazione e liquidazione ex art. 1226 c.c.
Nel testo del provvedimento si legge che “la tutela (risarcitoria) della situazione soggettiva in esame si risolve […] nell’immediata protezione giuridica di una specifica forma dell’autodeterminazione individuale (quella che si esplica nella particolare condizione della vita affetta da patologie ad esito certamente infausto) e, dunque, del valore supremo della dignità della persona in questa sua ulteriore dimensione prospettica; una situazione soggettiva che deve ritenersi fatalmente e direttamente violata dal colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente infausto di cui si sia reso autore il sanitario chiamato a risponderne.”
Nell’ambito del giudizio di gravame, la Corte territoriale non riconosceva il risarcimento sul presupposto dell’omessa allegazione delle circostanze rilevanti; diversamente, la Suprema Corte, partendo dalla considerazione per cui il caso di specie non involge una responsabilità per perdita di chance, ha affermato di conseguenza che il soggetto che agisce per il risarcimento non è tenuto a fornire la relativa prova, sostenuta dalle necessarie argomentazioni in termini di perdita di occasioni di miglioramento. L’unico onere a suo carico era stato assolto dall’attore nel momento in cui aveva lamentato la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, quale bene sostanziale autonomo e con una propria dignità, per il cui risarcimento è sufficiente l’allegazione della circostanza di impossibilità del paziente ad assumere per sé le scelte terapeutiche.
Il modulo generico integra il consenso validamente espresso?
La Corte di Cassazione con la sentenza 19 settembre 2019, n. 23328 ha stabilito che la sottoscrizione da parte del paziente di un modulo generico non integra un consenso validamente espresso.
Il paziente ha diritto di ricevere un’informazione dettagliata e adeguata sulle conseguenze dell’intervento medico a cui si sottopone. La violazione dell’obbligo informativo – gravante sul medico – può determinare un duplice nocumento: un danno alla salute e una lesione del principio di autodeterminazione. Ai fini del risarcimento del danno da violazione del diritto di autodeterminarsi, il paziente non deve dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento. Infatti, la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato discende dal solo fatto della sua condotta omissiva. Rileva soltanto che, a causa del deficit di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.
La Suprema Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in tema di consenso informato nell’attività medico-chirurgica e sulla violazione del diritto di autodeterminazione (diverso dalla lesione del diritto alla salute), soffermandosi altresì sul nesso di causalità nella responsabilità civile.
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