Diritto d’autore online: novità (penali) della l.93/2023

Allegati

È stata pubblicata il 24 luglio del 2023 sulla Gazzetta ufficiale la legge, 14 luglio 2023, n. 93, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.
Ebbene, in questa normativa, il legislatore ha previsto delle misure, anche di natura penale, volte a contrastare siffatto fenomeno criminale.
In particolare, proprio per quanto attiene l’ambito penale, l’art. 3 di questa legge ha provveduto a modificare la norma incriminatrice preveduta dall’articolio171-ter della legge n. 633/1941, nonché ad emendare l’art. 131-bis cod. pen. che, come è noto, prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni, anche alla luce degli ultimi sviluppi del diritto d’autore, per l’approfondimento dei quali consigliamo il volume:
“Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

Testo completo della legge

legge-su-pirateria-editoriale.pdf 101 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La modifica apportata all’art. 171-ter della legge n. 633/1941


L’art. 3, co. 1, legge n. 93/2023 è intervenuto sull’art. 171-ter della legge, 22/04/1941, n. 633 nei seguenti termini: “Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita»”.
Dunque, per effetto di codesto innesto legislativo, è adesso stabilito che è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro, abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ossia: mediante l’introduzione, l’installazione o comunque l’utilizzo abusivo nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. Per approfondire il tema delle sfide sul diritto d’autore consigliamo il volume: “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. La modifica apportata all’art. 131-bis cod. pen.


L’art. 3, co. 2, legge n. 93/2023, a sua volta, è intervenuto sull’art. 131-bis cod. pen. nel seguente modo: “Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».”.
Quindi, per effetto di questo precetto normativo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge[1].
Di conseguenza, per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità preveduta dall’art. 131-bis cod. pen..

Potrebbero interessarti anche:

Per approfondire gli argomenti


Giornata contro la violenza di genere: focus su social media e intelligenza artificiale
Il 25 novembre 2024, nella Sala del Commendatore a Roma, si terrà un’importante iniziativa dedicata alla Giornata contro la violenza di genere, organizzata dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con istituzioni accademiche e associative di rilievo. Tra le relazioni più attese spicca quella del Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, dal titolo “Le nuove frontiere della violenza di genere nella rete: social media e intelligenza artificiale”.
Sirotti Gaudenzi, condirettore del Master in Safeguarding e noto editorialista, affronterà un tema di stringente attualità, analizzando il ruolo che i social media e l’intelligenza artificiale rivestono nel propagarsi della violenza di genere online. La presentazione offrirà un contributo fondamentale per comprendere come la tecnologia possa essere strumento sia di rischio sia di contrasto alla violenza.
L’evento, che prevede interventi di magistrati, criminologi, psicologi ed esperti del settore, intende promuovere la consapevolezza sulle diverse dimensioni della violenza di genere e sulle soluzioni applicabili, con un ricco programma di relazioni, esibizioni e letture. La partecipazione è gratuita, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un dibattito di rilevanza sociale.

Note

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “Salvo quanto previsto dall’art. 171- bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento