Un software frequentemente è innovativo ed originale e può essere prodotto industrialmente ma, in Italia, non è brevettabile. Quindi il creatore dell’opera potrebbe erroneamente ritenersi privo di tutela.
Invece, il codice sorgente alla base di un’applicazione o di sito web è tutelato in base alla legge sul diritto d’autore, il legislatore ha ritenuto preferibile introdurli nel genus della proprietà intellettuale anziché nella proprietà industriale ( unica eccezione è l’ipotesi in cui il software si concretizzi in una nuova soluzione tecnica in grado di risolvere in maniera inventiva un problema tecnico (Art. 52 della Convenzione di Monaco).
Infatti, i programmi per elaboratore sono tutelati dall’art. 1 della l. n. 633 del 1941, quali opere letterarie, quindi non soggette al rigido paradigma brevettuale rispetto alla innovazione dipendente di alto profilo tecnico ed economico così come precisato nella nota sentenza del Pretore di Milano 19 gennaio 1988 «ai fini della tutela è sufficiente che il programma per elaboratore presenti un pur modesto grado di creatività» in cui il Giudicante ha anticipano le disposizioni del d. lgs. n. 518 del 1992. ( In senso conforme Cass. pen., Sez III, 24 Novembre 1986)
Nell’ambito del diritto d’autore, va distinto l’imprescrittibile ed inalienabile diritto morale di paternità dell’opera, da quello più propriamente patrimoniale legato all’utilizzo per finalità lucrative.
Il legislatore italiano ha accordato all’autore una penetrante tutela riconoscendogli facoltà quali, il diritto di inedito, il diritto di rivendica, il diritto di mercato.
Il diritto morale di autore è equiparato ai diritti della personalità: la giurisprudenza lo ha definito «diritto all’identità artistica».
Pertanto, il creatore del software che non abbia rinunciato volontariamente al diritto di essere menzionato può sempre far valere il proprio diritto morale.
Per quanto concerne i diritti economici sul software e le attività riservate la citata legge n. 633 tutela, il titolare della proprietà autorale, sia dalla riproduzione e della duplicazione sia dalla traduzione, adattamento, trasformazione o altro modificazione, infatti il copyright, fa salvi i diritti del titolare anche rispetto a: traduzioni (nel contesto elettronico, volgere un programma in altro linguaggio informatico), trasformazioni, modifiche, miglioramenti etc. (cfr. Conv. Berna, art. 2.3, e art. 4 nostra LA). Dal che deriva che qualsiasi soggetto che vorrà effettuare una delle operazioni sopra descritte dovrà sempre richiedere l’autorizzazione al primo autore per poter sfruttare economicamente la sua creazione. Nell’ipotesi in cui lo sviluppatore utilizzi come base del suo lavoro un software open source ( ad esempio Magento o Linux) potrà comunque tutelare i propri diritto verso i terzi, essendo co-creatore del nuovo codice sorgente creato mediante l’opera del suo ingegno.
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In conclusione, il soggetto che ritiene violato il proprio diritto d’autore sul software da lui ideato ( ivi compresi i codici sorgenti di applicazioni, siti web ecc…) potrà adire l’Autorità Giudiziaria sia per ottenere l’accertamento della lesione della proprietà autorale e il conseguente risarcimento del danno patito sia in sede cautelare, con l’azione inibitoria, volta ad ottenere la cessazione della condotta illecita altrui.
Pertanto, in ipotesi di contratto per la realizzazione del software ( ad esempio un privato o una azienda che si rivolge ad una Web Agency per lo sviluppo di un app) sarà sempre opportuno pattuire espressamente il trasferimento della proprietà del software realizzato in capo al committente.
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