Diritto d’autore: fotografie e ritratti sul web

Redazione 05/07/19
La fluidità con cui circolano fotografie e ritratti sul web necessità di essere contemperata con la disciplina (per certi versi rigida) in tema di diritto d’autore.

Per approfondire e per sapere tutto su come gestire correttamente sul web i contenuti coperti da diritto d’autore leggi “Il copyright su internet. Come proteggere la proprietà intellettuale su siti, blog e social network” di Daniele Marongiu.

Diritto d’autore e nozioni essenziali

Occorre distinguere tra diritto d’autore morale e diritto d’autore patrimoniale.

Il diritto morale corrisponde alla necessità, giuridicamente tutelata, che all’autore sia sempre riconosciuta la paternità dell’opera. Pertanto, nessun altro soggetto può dichiarare che l’opera rappresenta una propria creazione. Inoltre ogni riproduzione o esposizione deve essere accompagnata dalla corretta attribuzione di paternità al creatore.

Rientra altresì nel diritto morale la facoltà, in capo all’autore, di opporsi a qualunque alterazione dell’opera che sia da lui giudicata lesiva del proprio onore.

Tali aspetti sono espressamente enucleati nella Convenzione di Berna, nel vigente articolo 6-bis e negli artt. 20 ss. della Legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941).

Il diritto morale può trovare limitazioni con solo riferimento alle opere di architettura, in relazione a modifiche che si rendano necessarie durante o dopo la loro realizzazione.

Il diritto patrimoniale d’autore, invece, risiede nella possibilità in capo all’autore di sfruttare economicamente la propriacreazione. Esso è disciplinato principalmente dagli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941. In particolare, il diritto patrimoniale d’autore comporta il diritto di pubblicare l’opera, nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge.

Dunque, qualora i terzi intendano riprodurre l’opera, si rende necessario il consenso esplicito dell’autore ed eventualmente la corresponsione di un equo compenso.

Mentre il diritto morale è inalienabile (cioè non può essere ceduto dall’autore), il diritto patrimoniale può essere legittimamente alienato.

L’inalienabilità del diritto morale non impedisce però al creatore dell’opera di rinunciare ad apparire, presentando la sua creazione in forma anonima o sotto pseudonimo.

Quanto all’oggetto del diritto d’autore, qualunque opera deve essere considerata soggetta a diritto d’autore, salvo diversa indicazione e in assenza di elementi che inducano ad affermare il contrario. Ciò vale sia per le creazioni esistenti e non ancora pubblicate, sia le opere pubblicate in qualunque sede. Può dunque ben essere ritenuto oggetto del diritto d’autore ogni contenuto presente nel web. Definizioni più dettagliate delle opere soggette a diritto d’autore sono contenute Convenzione di Berna, all’articolo 2, nonchè negli artt. 1 e 2 della L. n. 633/1941,

Il diritto d’autore si incorpora all’opera nel momento stesso in cui essa nasce, senza che sia necessario nessun adempimento da parte dell’autore o di altri soggetti affinché sussista il copyright.

Dunque, affinché un’opera presente in Rete sia considerata soggetta a diritto d’autore, non occorre un’esplicita indicazione o che le sia associato un contrassegno specifico (come il simbolo ©). Vale dunque il criterio per cui, in assenza di diciture specifiche e di elementi che conducono alla certezza del contrario, un elemento presente sul web non può essere considerato soggetto a libero riutilizzo.

Fotografie e dei ritratti sul web

Le fotografie, che ritraggano o meno persone, sono oggetto di profili regolatori specifici e peculiari, che trovano quindi piena applicazione anche nel contesto del web.

Occorre distinguere tra “opere fotografiche” e “semplici fotografie”.

Le opere fotografiche hanno un carattere creativo e possono essere considerate realizzazioni intellettuali pienamente protette.

Le semplici fotografie sono il frutto di un’operazione puramente tecnica e non hanno qualità di “opere”. Esse sono definite all’articolo 87 della legge n. 633/1941 come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.

In caso di controversie, l’identificazione della fotografia come “opera” oppure come “semplice fotografia” è rimessa alla discrezionalità del giudice. Sul punto, il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 giugno 1993, ha stabilito che una fotografia rientra nella prima categoria quando  “il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l’autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto”.

Sul piano della tutela, le fotografie qualificabili come “opere” sono pienamente assoggettate alla normativa generale sul copyright alla maniera di qualunque altra tipologia di creazione intellettuale. Invece, le mere fotografie conservano la disciplina prevista per i “diritti connessi”, con una protezione limitata, sia sul piano temporale, che con riferimento alla possibilità di gestione del diritto da parte del titolare e di riproduzione da parte di terzi.

Per sapere tutto sulla disciplina dei diritti connessi leggi “Il copyright su internet. Come proteggere la proprietà intelletuale su siti, blog e social network” di Daniele Marongiu.

 Infatti, in base all’art. 88 della legge n. 633/1941, con riferimento alle semplici fotografie “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”.  Al contempo però in base all’art. 90 della legge n. 633/1941 affinché la fotografia possa essere protetta deve portare le seguenti indicazioni: “1) il nome del fotografo, o (…) della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell’anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”.  Nello stesso articolo, al secondo comma, si legge che “qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi (…), a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”.

Questo significa che la diffusione di una “semplice fotografia”, da parte dell’autore, in forma anonima, rende legittima la libera riproduzione da parte di terze persone.

Così non è per le “opere fotografiche”. Sono inoltre sottratte alla regola appena esposta anche le semplici fotografie pubblicate in riviste e giornali, in forza di quanto stabilito nell’articolo 92, ultimo comma, della legge n. 633/1941:“La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”.

A quanto detto sin qui si aggiunge che, qualora la semplice fotografia costituisca “ritratto” di persona (ciò accade in tutti i casi in cui le foto rappresentano persone in modo riconoscibile), in base all’art.96 della legge n. 633/1941, affinché il fotografo possa riprodurre la fotografia e sfruttarla economicamente, occorre il consenso della persona ritratta. Dopo la morte della persona ritratta, continua ad essere necessario il consenso degli eredi.

In base all’art. 97 della legge n. 633/1941 ciò non vale qualora il soggetto ritratto sia un personaggio pubblico o se lo è l’evento in cui la foto è scattata. Tuttavia, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

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