Questa ordinanza si aggiunge alla giurisprudenza precedente che mette sulla bilancia l’interesse del figlio ad avere informazioni sui genitori biologici e il diritto all’anonimato espresso al momento della nascita.
Tale diritto costituisce un diritto fondamentale personale per la ricostruzione della propria discendenza biologica e delle proprie radici e permette all’individuo di avere uno sviluppo più equilibrato e sereno sia con sé stesso che nelle relazioni con gli altri.
L’art 28 della legge n. 184/1983 riconosce al comma 5 il diritto potestativo dell’adottato ad avere accesso alle informazioni relative ai genitori biologici una volta compiuto il venticinquesimo anno di età, salvo il limite posto dal comma 7, ossia quando la madre abbia dichiarato al momento del parto di rimanere anonima.
Quest’ ultimo comma ha destato diversi dibattiti, soprattutto a livello giurisprudenziale.
Vediamo insieme le pronunce giurisprudenziali più significative.
La giurisprudenza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021, afferma che:
“in tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione da un lato ha ribadito, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1946 del 2017, che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare; dall’altro lato, ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato erga omnes, anche dunque nei confronti del figlio“.
Nella fattispecie, è stata così confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l’identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute anche psichica.
Corte di Cassazione, sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19824 del 22/09/2020 ha stabilito che l’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.
Corte costituzionale, nota n. 278 del 2013
Ricordiamo poi, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 con la quale venne dichiarata illegittimo, nella sua assolutezza, il divieto previsto dall’articolo in esame, suggerendo al contempo al legislatore il modello procedimentale da seguire per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive confliggenti.
La tecnica di bilanciamento prescelta dalla Corte costituzionale non fu quella di rimettere al giudice la valutazione in concreto delle due esigenze contrapposte, ma di verificare, attraverso un procedimento preventivo di interpello, la volontà attuale e la disponibilità della madre a rimuovere il segreto sulla propria identità, in modo da permettere al figlio di esercitare il proprio diritto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 1946 del 2017
Anche le Sezioni unite, con la sentenza n. 1946 del 2017, hanno confermato, anche in assenza di un intervento legislativo in merito, la possibilità per l’adottato di procedere all’interpello materno all’interno di un procedimento che garantisca la massima riservatezza per la madre biologica. In questo caso, la questione riguarda proprio il diritto da parte dell’adottato a conoscere le generalità relative alle proprie sorelle, le quali al momento dell’adozione furono affidate a famiglie diverse.
Nella specie il ricorrente, a seguito del rigetto della propria istanza nei primi due gradi di giudizio, denuncia, oltre che una violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 ottobre 1989) oltre che una violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 ottobre 1989) − i quali impongono la tutela dell’identità del minore da intendersi come ricerca delle proprie origini e quindi delle proprie radici e legami biologici − e dell’art 30 della convenzione de L’Aja (29 maggio 1993), l’errata interpretazione dei commi 4 e 5 dell’art 28, legge n. 184/1983, ritenendo che si possano ricomprendere nei legami famigliari anche i fratelli.
Il Consesso stabilisce che «l’esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti non può realizzarsi con modalità identiche».
Ed invero, con riferimento alla conoscenza dell’identità dei genitori biologici il legislatore riconosce all’adottato un vero e proprio diritto potestativo a conoscere le proprie origini, svolgendo una valutazione ex ante della preminenza del diritto dell’adottato rispetto a quello dei genitori ed escludendo un bilanciamento ex post.
Tale principio non deve essere automaticamente applicato nel caso in esame in considerazione della diversa posizione che i fratelli, rispetto ai genitori, assumono nello sviluppo della personalità di un individuo.
Ed infatti, «l’interesse dei fratelli alla riservatezza e quello dell’adottato a conoscere l’identità biologica degli stessi sono posizioni giuridiche di pari rango e di contenuto omogeneo sulle quali non sussiste alcuna predeterminazione legislativa circa la graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre, come invece previsto nei commi 5 e 6 dell’art 28, con riferimento all’adottato maggiorenne che voglia conoscere l’identità dei genitori biologici».
Pertanto, nel caso in esame, «è necessario operare un bilanciamento tra le due posizioni in conflitto attraverso il procedimento d’interpello preventivo individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013».
Il diritto in questione, quindi, non può qualificarsi come diritto potestativo al pari di quello previsto dal comma 5 dell’art. 28 nel caso di richiesta di accesso all’identità dei genitori biologici.
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Liliana Palmieri, Renzo Calvigioni, Tiziana Piola | 2018 Maggioli Editore
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