Diritto di accesso – Generalità del soggetto che ha presentato un esposto Tar Lombardia, Brescia, sez. II – Sentenza 20 novembre 2014 n. 1251

Interessante pronuncia del Tar Lombardia Brescia, in tema di diritto di accesso e generalità del soggetto che ha presentato un esposto.

Sussiste il diritto del destinatario di un esposto e/o di una segnalazione diretta alla P.A., di accedere alle generalità del soggetto che ha presentato l’esposto e agli atti del medesimo esposto, che ha originato l’attivazione da parte della P.A. di due procedimenti.

Pertanto, il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere – inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità – suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato.

Infatti, l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione la quale diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione; la sua divulgazione non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacchè il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi.

D’altra parte, la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico e gli autori degli esposti sono tutelati dagli strumenti predisposti dall’ordinamento contro ogni forma di ritorsione o vendetta privata.

Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell’esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell’istante, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre (eventualmente) contro-denunce a tutela della propria immagine verso l’esterno; detto rilievo rende privi di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull’uso strumentale e ritorsivo della conoscenza dell’esposto che ha dato luogo ai procedimenti a carico del ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di riservatezza possano determinare un vulnus intollerabile ad un diritto fondamentale della persona, quale quello dell’onore.

In buona sostanza il principio di trasparenza dell’attività amministrativa vale sia per il denunciato nei confronti del denunciante sia in senso inverso, in quanto la posizione di denunciante legittima l’accesso agli atti della procedura che ha preso origine dall’esposto.

Casesa Antonino

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