Diritto di difesa dello straniero dopo la sentenza 254/2007 della Corte costituzionale

Faraon Luciano 03/04/08
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a cura dell’avv. ************** del Foro di Roma
Patrocinante in Cassazione.
 
Il problema della difesa dell’imputato straniero assume sempre più rilevanza proprio perché l’incremento dell’immigrazione aumenta il numero dei casi in cui i Giudici italiani sono chiamati a giudicare persone immigrate che non parlano la lingua italiana e gli avvocati si sono finora,  nella quasi totalità dei casi, dovuti adattare ad avere come unico intermediario l’interprete nominato d’ufficio impedendo così quel rapporto diretto con l’indagato e/o imputato che, sorretto dal vincolo del segreto professionale consente sia l’instaurazione di un più corretto rapporto fiduciario, sia una effettiva difesa dello straniero sottoposto a procedimento penale in Italia..
Ci si rimanda sui fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte Costituzionale a quanto già scritto sul punto prima della sentenza 254/2007 della Consulta  dallo scrivente avvocato    in uno studio pubblicato sul sito dell’******** www.animi.org, studio ripreso da altri siti, dal titolo “Il diritto di difesa dello straniero ed interprete”.
Per portare il problema avanti alla Corte di Costituzionale è stato necessario utilizzare il fatto incidentale   della liquidazione delle competenze dell’interprete di parte, ma il problema sottostante è quello del diritto ad una reale difesa dello straniero.
Diritto  che non si ferma alla retribuzione dell’interprete di parte della persona straniera sottoposta a procedimento penale ed ammesso al gratuito patrocinio, ma alla presenza ed alla  valenza  dell’interprete d’ufficio e di parte nello svolgimento del processo penale di parti ove dovrebbe prevalere quanto disposto dall’art. 111 della Costituzione.
La sentenza 254/2007 così statuisce :
“LA CORTE COSTITUZIONALE
Pertanto deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 102 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete. Resta fermo che il legislatore dovrà compiutamente disciplinare la materia inerente a questa figura di interprete.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 102 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.”
Ma il solo dispositivo della sentenza della Consulta non è sufficiente a rendere la portata di questa pronuncia, anche se nello stralcio surriportato si evidenzia in modo palese il vuoto legislativo in materia sottolineato dalla Corte Costituzionale che ha, come dianzi sottolineato, ha scritto “ Resta fermo che il legislatore dovrà compiutamente disciplinare la materia inerente a questa figura di interprete.”
In realtà in Italia non esiste alcuna normativa che regoli la professione di interprete e quindi si sono viste persone prive di qualsiasi titolo di studio e senza preparazione adeguata essere chiamati a svolgere la funzione di interprete con le conseguenze inevitabili sul diritto ad una reale difesa da parte dell’imputato straniero.
La pronuncia della Consulta ci fa di fatto constare come ad oltre cinquant’anni dall’approvazione della Convenzione dei diritti dell’Uomo ratificata dallo Stato Italiano con L. 4 Agosto 1955 N. 848 la stessa sul punto risulti di fatto inapplicata in Italia.
Per comprendere come  si sia giunti alla decisione della Consulta è opportuno conoscere gli antefatti a partire dall’ordinanza pronunciata dal Presidente della Sezione GIP di Venezia dr. ****************** .
Detta pronuncia è conseguente ad una opposizione alla mancata liquidazione delle competenze all’interprete privato che aveva prestato la sua opera quale tecnico di parte della difesa.
Nell’ordinanza di rinvio alla Consulta l’illuminato   Magistrato di Venezia precisava:
“Rileva questo giudice che nel Testo Unico citato che disciplina il patrocinio nel processo penale non è in alcun modo previsto né la nomina di un interprete da parte dell’imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario né tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato.
È previsto semplicemente che possano essere nominati un sostituto del difensore, un investigatore ed un consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102 D.P.R. 115/2002).
Oltretutto, l’art. 105 precisa che il G.I.P. liquida il compenso all’ausiliario del magistrato stesso e non ad altri e la lett. b) dell’art. 6 L. 4/8/1955 n. 848 riguarda specificamente l’udienza, cioè la trattazione del processo davanti al magistrato.
Trattandosi di normativa assolutamente eccezionale -. tanto più che pone delle spese a carico dell’Erario – non è consentita un’applicazione analogica.
Orbene, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha dato attuazione al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell’art. 24, che prescrive che ai “non abbienti” siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La Corte Costituzionale ha evidenziato che la garanzia costituzionale non può soffrire soluzione di continuità, perché la mancata assicurazione per i non abbienti dei “mezzi” per accedere ad una specifica tutela è già essa stessa diniego della tutela con sostanziale vulnerazione anche del primo comma dall’art. 24 (Corte Costituz. Sent. N. 194, 15/28 aprile 1992, ****************, Est. Granata).
Ne consegue che nel momento in cui è stato previsto che anche gli stranieri possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato deve essere conseguentemente loro consentita con la dovuta efficacia l’esplicazione della loro tutela difensiva.
Ed è di tutta evidenza la esigenza di avvalersi dell’opera di un interprete per il soddisfacimento delle più elementari necessità difensive consistenti non solo, come nel caso di specie, nella necessità di tradurre alcuni documenti da produrre all’Autorità Giudiziaria ma anche e soprattutto nella necessità – primaria per un imputato – di poter conferire con il proprio difensore.
Altrimenti, subisce una notevole riduzione il diritto difensivo della persona la quale ha la possibilità che il proprio difensore venga retribuito dallo Stato in quanto non abbiente ma, a causa delle sue precarie condizioni economiche, non ha poi la possibilità di consultarsi in alcun modo col legale.
È violato, quindi, l’art. 24 della Costituzione – ed indirettamente anche l’art. 3 – nel momento in cui non è consentito allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato di poter esplicare appieno le proprie necessità difensive a mezzo di un interprete, cioè a mezzo di un soggetto naturalmente indicato per aiutare una persona di lingua non italiana.
Del resto, la lettera n) dell’art. 3 dello stesso D.P.R. 115/2002 nel definire ausiliari il magistrato il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione equipara in un certo senso di tali persone e le loro attività.
L’omessa previsione di tale possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio non è manifestamente infondata nei termini di cui sopra ed incide in maniera essenziale nella risoluzione del ricorso giacché esso, altrimenti, deve essere respinto.
PER QUESTI MOTIVI
Solleva d’ufficio questione di legittimità costituzionale per l’omessa previsione nell’art. 102 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 della possibilità per lo straniero di nominare un interprete in contrasto con l’art. 24 Costituzione e sospende il giudizio in corso….. Venezia, 4 maggio 2006 ”
               Avanti alla Consulta è intervenuto lo scrivente avvocato per conto dell’interprete   dott.ssa ********* Bhaumik , persona   che aveva contribuito con la sua attività ad ottenere l’assoluzione dell’imputata trasformata, per incapacità dell’interprete dell’ufficio da testimone della morte del marito ad imputata patendo due anni di ingiusta carcerazione.
               Sono i fatti che fanno emergere i vuoti legislativi e confermano come abbia ragione la Consulta nel precisare nella sentenza succitata che il legislatore deve intervenire a regolamentare la materia dell’interprete.
                Nella fattispecie a  dimostrare l’incapacità dell’ausiliario del P.M. che ha condotto le indagini preliminari è sufficiente il fatto che lo steso, sentito come testimone avanti alla Corte d’Assise ha avuto bisogno dell’interprete d’ufficio per farsi capire.
               Ad ulteriore dimostrazione delle gravità di quanto avvenuto in detto processo, ma sappiamo tutti che non è il solo, il primo interprete  di lingua Bangla nominato dalla Corte d’Assise è stato sostituito sin dalla prima udienza perché chiamato a tradurre il capo di imputazione ( trattasi di caso di omicidio con l’aggravante  per l’imputata, poi assolta, di concorso nell’omicidio del coniuge) questi ha tradotto “ Come si chiamava tuo marito?” !
               Se in udienza non vi fosse stato presente l’interprete della difesa nessuno avrebbe capito che la traduzione era errata dato che nessuno dei presenti conosceva la lingua del Bangladesh e l’osservatore inviato dall’ambasciatore in Italia di tale Stato non poteva intervenire.
               Il processo sarebbe continuato in una situazione di assoluta impossibilità di qualsiasi forma di difesa ragionevole .
         Tale fatto ha sollevato il problema della giusta difesa dell’imputato straniero e della corretta osservanza della norme costituzionali, delle convenzioni internazionali e delle norme di procedura introdotte nel nostro ordinamento a seguito del recepimento delle seguenti convenzioni internazionali.
1)   Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali   di cui alla ratifica con L: 4 Agosto 1955 N. 848 con particolare riferimento all’art. 6 n. 3 lettera “e”
2) Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York ratificato con L. 881/1977.
         Ma nonostante tali accordi internazionali siano stati recepiti nel nostro ordinamento non solo non vi è alcuna normativa regoli l’esercizio dell’attività di interprete avanti agli uffici giudiziari, ma non vi ancora una specifica normativa che. che regoli la professione dell’interprete in generale.
         Professione richiamata nelle convenzioni e nelle norme di procedura  che come tale rientra nelle previsioni del penultimo comma dell’art. 33 della Costituzione che notoriamente statuisce E’ previsto un esame di Stato per ammissione ai vari ordini e gradi di scuole  o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
         Sul punto c’è il vuoto assoluto e l’interprete il più delle volte viene scelto tra un elenco redatto senza nessun accertamento sulla professionalità di chiede di esservi iscritto e senza alcun esame di abilitazione.
         Tale problema assume sempre più rilevanza proprio perché l’incremento dell’immigrazione aumenta il numero dei casi in cui i Giudici italiani sono chiamati a giudicare persone che non conoscono l’italiano ed il legislatore dopo la pronuncia della Consulta non può più sottrarsi all’obbligo di istituire un ordine professionale per gli interpreti fissando le modalità di accesso alla professione. 
         Vi è   quindi  l’obbligo istituzionale di garantire una giusta difesa ed un giusto processo anche all’imputato straniero, cui consegue l’obbligo  di una adeguata tutela della condizione giuridica dello straniero che, nonostante il  contrasto  delle norme in materia di patrocinio gratuito non solo con l’art. 24 della Costituzione come rilevato dal G.I.P. , ma anche con gli artt. 10 e 111 della Carta Costituzionale, in precedenza non è stato garantito.
I fatti avvenuti hanno fatto emergere non solo il diritto dell’accusato – sia esso indagato o imputato – di essere assistito da un interprete di fiducia, ma anche il fatto che le garanzie di difesa dello straniero poste dagli artt. 10,14, 33 e 111 della Costituzione impongono l’obbligo di un esame più serio della capacità dell’interprete che non può essere presunta, ma deve risultare, come dianzi detto, da titolo abilitante a sensi del   penultimo comma dell’art. 33   della Costituzione.
Di qui il giusto richiamo della Consulta al Legislatore a che finalmente deve provvedere a regolamentare la materia della professione dell’interprete ed il suo ruolo nel processo penale.
Già da ora è però chiaro che lo straniero sottoposto a procedimento penale ha diritto di essere assistito da un avvocato coadiuvato da un interprete della difesa e non può essere quindi imposto, come di fatto di solito è avvenuto la sola figura dell’interprete d’ufficio.
La differenza per la difesa è enorme basti rilevare che mentre l’interprete nominato dall’Ufficio, svolgendo una pubblica funzione è obbligato a riferire all’A.G. quanto viene a conoscenza durante lo svolgimento  dell’incarico, di riscontro l’interprete della difesa è tenuto quale ausiliario dell’avvocato allo stesso segreto professionale del difensore.
Quanto detto è importante per valutare il divario esistente tra la prassi attuale di utilizzare sedicenti interpreti  presi senza alcun accertamento della loro capacità professionale.
Capacità professionale che deve comportare sia una corretta   conoscenza della lingua italiana, sia una adeguata preparazione  giuridica elementi indispensabili per poter tradurre il senso esatto delle frasi che riguardano il processo onde rendere lo straniero partecipe del procedimento che lo riguarda e porlo nelle condizioni di comprendere e quindi di decidere consciamente con l’aiuto del proprio avvocato le strategie difensive.
Né consegue che la pronuncia della Consulta è rivolta non solo a risolvere un problema economico di difesa dei non abbienti, ma ad assicurare il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 111 in materia di giusto processo .
Da ciò consegue che nel fatto in esame,come in molti altri similari ci  si è  trovati di fronte ad eclatante violazione del diritto di difesa ove l’A. G. non ha consentito la nomina e/o l’utilizzo di un interprete di parte dell’imputato e conseguentemente della  sua mancata retribuzione a carico dello Stato ove l’imputato fosse stato ammesso al gratuito patrocinio .
La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo sancisce al succitato arti 6. N. 3 ****. “e)” che : “ogni accusato ha  diritto di soprattutto a: … e) farsi assistere gratuitamente da un interprete
Da ciò consegue:
.- Che la retribuzione dell’interprete è ope legis a carico dello Stato, ed ancor più lo è in caso di ammissione al gratuito patrocinio, com’è nella fattispecie;
– Che l’interprete deve essere interprete  professionale e quindi deve avere una preventiva abilitazione all’esercizio della professione di interprete giudiziario.
– Che il diritto ad avere un interprete è dell’accusato e non dell’A.G., che nominerà altro interprete per l’Ufficio con la conseguenza, che è in primis l’accusato che ha diritto a nominare un interpre quale ausiliario della sua difesa.
-Che l’interprete dell’imputato e/o indagato è parte attiva del processo quale ausiliario del difensore e quindi non può essere considerata una presenza  semplicemente tollerata nel .procedimento.
Tale principio è riconfermato dall’art. 14 della convenzione di New York che sancisce :
         Infatti anche questa seconda convenzione internazionale riporta lo stesso principio sancendo all’art. 14 che:
 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un’accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. …….
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
 3 Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta;
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;…”
Va infatti rilevato che la violazione costituzionale per omessa previsione nell’art. 102 del D.P.R. 30 Maggio 2003 n. 115 della possibilità per lo straniero di nominare un interprete risulta si essere in contrasto con le garanzie costituzionalmente sancite dall’art. 24, ma anche con quanto statuito dall’art. 10 della Costituzione atteso che ciò viene a violare la condizione giuridica dello straniero che è tutelata dalle convenzioni internazionali acquisite dall’ordinamento giuridico italiano.
            Infatti la violazione del diritto della difesa  in simili fattispecie è amplificato dalla violazione   delle convenzioni internazionali per la salvaguardia dei diritti dell’uomo cui consegue  una illegittima limitazione del diritto alla libertà dell’imputato con conseguente nullità degli atti ex artt. 109 e 143 c.p.p. e per violazione dell’ art. 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York L. 881/1977 e dell’art. 6 Convenzione internazionale per la salvaguardia dei   diritti dell’uomo L. 848/1955. 
            Infatti ove uno straniero venga a trovarsi in stato di detenzione perché non è stato posto nelle condizioni di difendersi perché sprovvisto di un suo interprete vi è una plurima  violazione di legge  conseguente alla mancata applicazione di quanto garantito dall’art. 10 della Costituzione che impone l’osservanza delle convenzioni internazionali recepite dallo Stato italiano.
            L’importanza della preparazione dell’interprete è risultata eclatante nel procedimento che ha portata il problema dell’interprete alla consulta.-
 Infatti, a causa dell’incapacità  dell’interprete nominato dall’Ufficio di svolgere tale compito, con la contestuale estromissione degli atti tradotti correttamente dall’interprete della difesa la   sig.ra ************ è stata sottoposta ad ingiusta   custodia cautelare presso la Casa Circondariale Femminile di Venezia per oltre 23 mesi ed è stata rinviata a giudizio avanti alla Corte d’Assise di Venezia perché
  Imputata: del reato di cui all’art. 575, 577 n. 1) e 2), 110 c.p. perché in concorso e previo concerto tra loro ( il coindagato ************), cagionavano la morte di ************** coniuge di Akter .Yesmin. In particolare dopo avergli dato appuntamento in Mestre, lo conducevano a Spinea a Spinea nell’oasi naturalistica sita all’interno del parco “Nuove Gemme” in prossimità del Rio Cimato, dove ****** lo strangolava da tergo e lo faceva rotolare nel corso d’acqua nel quale conseguentemente trovava la morte per asfissia da annegamento.” mentre era solo testimone dell’omicidio del marito.
       Sia Il GUP che la Corte d’Assise hanno tollerato la presenza dell’interprete della difesa rifiutando, come dianzi detto dapprima le traduzioni effettuate dall’interprete della difesa dott.ssa ********* ed infine  di disporre perizia sulle errate traduzione effettuate dall’interprete dell’Ufficio, –persona incapace e non abilitata all’esercizio della professione di interprete, nemmeno iscritta al registro di interpreti presso il Tribunale che sentita come testimone in Assise ha avuto bisogno dell’interprete –( fatto registrato dalla RAI della Trasmissione un Giorno in Pretura).
Dopo la pronuncia della Consulta non è più tollerabile che si ripeta quando avvenuto nel caso di specie ove  sia il GUP che la Corte d’Assise   hanno   respinto le eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputa sulla nullità degli atti di indagine a cominciare dal primo interrogatorio del Pubblico Ministero e dal verbale di convalida dell’arresto per violazione insanabile del diritto di difesa in particolare gli abnormi errori delle traduzioni effettuate da interpreti nominati d’ufficio.
Errori di tale gravità  da stravolgere le dichiarazioni dell’imputata e trasformando la narrazione dei fatti, di cui l’imputata era stata testimone e vittima in par tempo, in confessione di correità e di premeditazione del reato.
Reato di omicidio del marito di cui, invece, aveva diritto di essere considerata parte lesa e ciò a comprova del vuoto sia legislativo che nella prassi processuale.
      Infatti ove non sia il diritto garantito all’imputato straniero, al fine di attuare correttamente gli artt. 10, 24 , 33 e 110 della Costituzione, si giunge più  facilmente ad errori abnormi ed insanabili dato che nessuno indennizzo economico può sanare il danno esistenziale di una ingiusta detenzione.
Nella fattispecie l’imputata- era invece parte lesa ed è  stata, suo malgrado, testimone dell’omicidio del marito, mentre è stata trasformata in correa per la traduzione completamente errata dell’interprete occasionale ed incapace utilizzato dall’A.G. sia nella prima fase del procedimento: arresto, interrogatorio del P.M. ed interrogatorio del GIP in sede di convalida e sino  alla prima udienza in Corte d’Assise.
Infatti solo nella prima udienza avanti alla Corte d’Assise è emerso in modo eclatante che ove non vi fosse stata presente l’interprete di parte, l’imputata rischiava di essere condannata all’ergastolo perché considerata complice dell’assassino di suo marito.
La normativa  precedente all’intervento della Consulta  non prevedeva né la retribuzione dell’interprete di parte anche se tale diritto era ed è sancito dalle convenzioni internazionali .
L’ interprete  di parte nei processi precedenti alla sentenza N. 254/ 2007 della Corte Costituzionale  era relegato   a semplice consulente silente della difesa, ma in tal modo, non per dantismo, ma per conoscenza pratica non vi era una garanzia adeguata di difesa dello straniero..
 Nel caso di specie alla prima udienza  avanti alla Corte d’Assise l’interprete nominato dall’Ufficio, in sostituzione di quello contestato che aveva assistito il P.M. nel corso delle indagini preliminari, ha tradotto il capo di imputazione di omicidio in concorso con Sikder Salim, imputato che poi è stato condannato perché ritenuto responsabile della morte del marito della sig.ra ************, in “Come si chiamava tuo marito?”
Circostanza scoperta solo grazie alla presenza dell’interprete di parte.
            Nella fattispecie quindi l’assistenza di un interprete di parte è l’unica  forma di attuazione degli artt, 10, 24 e 111, ma anche 33 della   Costituzione, norme strettamente correlate a quanto previsto dall’art. 143 c.p.p. e dalle convenzioni internazionali in materia. 
Non può aversi corretta attuazione di questo complesso  di norme se non è consentito all’imputato straniero di avere un proprio interprete.
            Non va assolutamente trascurato l’art. 33 penultimo comma della Costituzione che prevede l’obbligo degli esami di stato per l’esercizio della professione e quindi anche per la professione di interprete.
            La decisione della Consulta non lascia certo spazio ad ipotesi demagogiche di liberazione di una professione che invece dovrebbe essere regolamentata a partire da un esame abilitante e dall’istituzione di un vero albo professionale.
            Nella discussione avanti alla Corte Costituzionale si è chiesto di poter parlare anche dei fatti anche perchè la mera teorizzazione dei problemi molte volte non rende la gravità delle continue  violazione dei diritti difesa compiute dal nostro sistema giudiziario,
Ciò anche perchè il solo aspetto formale non  consente molte volte di rendersi conto di quali siano le gravi conseguenze per la persona privata della libertà per non poter né validamente comunicare con il difensore e con l’A.G. , né comprendere di cosa sia accusato e quale sia lo svolgimento del procedimento in suo danno.
            Al fine di porre in evidenza quali sono le conseguenze pratiche il caso di specie è da manuale atteso che  l’inaccettabilità della traduzione svolta dall’ interprete incapace nominato dall’Ufficio e de l quale non erano state preventivamene accertate le capacità si riporta  la frase iniziale dell’interrogatorio dell’imputata da parte GIP in sede di convalida udienza dell’8 giugno 2004 .
Il GIP dice:
“ Le ricordi che la Yesmin è accusata di avere concorso nell’omicidio del marito, e avere concorso insieme a Sikder Salim; in pratica si dice, dice il Pubblico Ministero che si sarebbero messi d’accordo, lei con Sikder Salim, per, praticamene attirare il marito di lei presso il Parco delle Nuove Gemme di Spinea e il Sikder Salim avrebbe ucciso l’************* che è stato trovato il giorno 3 Giugno alle ore 12.30 cadavere in un rivoletto del parco, gli dica intanto questo .”
 Una risposta affermativa a questa domanda costituirebbe confessione di concorso nell’omicidio  premeditato del marito.
Ma l’interprete in lingua “Bangla” non traduce la domanda come formulata dal Giudice, ma questa frase:
Loro stanno dicendo quello che c’è scritto, quello che hai dichiarato in precedenza. Che tu con Selim, insieme, avete portato in parco, dopo che avete portato in parco, avete parlato, e ***** ha ucciso tuo marito. Questo è giusto?
A questa domanda l’indagata risponde “ Uhm, uhm, questo avevo detto”.
A questa frase alla fine è l’interprete che risponde “si” per conto dell’imputata che non ha mai detto “si”.
Ma dalla frase tradotta dall’interprete all’indagata non risulta nessun accordo tra Akter Yesmin e Sikder Salim né di attirare il marito al parco Nuove Gemme e tanto meno un accordo per ucciderlo!
            Entrambi gli interrogatori davanti al P.M. ed al GIP sono stati condotti con lo stesso grado inaccettabile di non  traduzione con la conseguenza che né l’imputata, né il difensore sono stati in grado di capire il vero senso delle domande e le risposte dell’imputa quindi non erano consone alle reali domande fatte dal P.M. e dal G.I.P.  e quindi in tale contesto la difesa era solo un fatto aleatorio.
Con un interprete di fiducia della difesa ciò non dovrebbe più accadere.
Di rimando nel  caso di specie ne è emersa una realtà diversa dei fatti atteso che alla luce della traduzione corretta degli interrogatori si è riscontrato che l’accusa a carico dell’imputata è stata portata avanti in forza di  atti nulli ex art. 109 c.p.p. .
Infatti  la presenza di un interprete  era solo apparente perché incapace di svolgere al sua funzione e dello stesso non era mai stata accertata la capacità professionale determina la violazione degli artt. 10, 24,33 e 111 della costituzione.
L’esistenza formale di un interprete incapace  nei processi non sana le nullità insanabili  che vengono a determinatesi ex art. 109 N. 3 c.p.p. atteso che la corretta applicazione dell’art. 143 c.p.p. impone che vi sia un interprete vero e non un sedicente interprete.
La mancata valorizzazione dell’interprete di parte ove è stata tollerata la sola presenza in un processo che invece è di parti : accusa e difesa ed   ove in forza di quanto statuito dall’art. 111 della Costituzione dovrebbe esserci una pari dignità tra l’interprete nominato dal P.M. e quello nominato dalla difesa sia ai fini della valorizzazione processuale, sia ai fini della retribuzione in pregresso non è avvenuto, ma ora il legislatore ha obbligo di porvi rimedio,
Nel contempo l’indagato e/o l’imputato ha diritto di avvalersi di un interprete di parte diverso da quello dell’ufficio.
Nei processi sin qui celebrati  è stata data valenza solo all’interprete dell’Ufficio, anche se incapace, ma pur sempre retribuito a spese dello Stato  e provocando danni allo stato, mentre l’attività svolta dall’interprete della difesa è stata dio solito del tutto ignorata.
Tale metodologia di condurre i processi ha determinato violazione dell’art. 10 della costituzione cui sono legate le norme a tutela dei Diritti Umani: art. 5 n. 2 e art. 6 n. 3, lett. a), e), della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed all’art. 14 lettere “F” e “G” del “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politi di New York   L. 25.10.1977 N. 861.
Dette norme vanno richiamate in combinato disposto con gli articoli della Costituzione italiana, art. 10 comma 1 – 2 e, ancor più all’art. 24 comma 2, il quale sancisce l’importanza della difesa quale “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” cui conseguono le nullità per il combinato disposto dall’art. 109 c.p.p. e 143 c.p.p. .
Ma la violazione di dette norme costituisce altresì violazione dell’art. 111 della Costituzione in uno con la violazione dell’art. 5 della CEDU atteso che nel caso di specie, ma non solo, è stata causata la privazione della libertà per quasi due anni a seguito di eclatanti violazioni di legge.
Com’è noto, uno dei problemi più rilevanti connessi al nuovo fenomeno della immigrazione straniera è costituito dal riconoscimento agli imputati stranieri dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e più in generale dall’Ordinamento Giudiziario con particolare riguardo agli artt. 10. 24 e 111 della Costituzione cui si lega l’art.. 143 del Codice di Procedura penale che disciplina la traduzione degli atti in relazione all’art. 109 (lingua degli atti) ed art. 169(notifica degli atti all’imputato straniero).
L’art. 143, 2 comma CPP impone, infatti, al Giudice procedente la nomina di un interprete e la traduzione degli atti nella lingua dell’imputato straniero al fine di comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa mentre l’art.109, 2 comma CPP prescrive la traduzione degli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.
La lettera G) dell’art. 14 della convenzione di New York statuisce che all’imputato deve essere garantito di “ non essere costretto a deporre contro se stesso ed a confessarsi colpevole.”
Nella fattispecie la mancata valorizzazione dell’interprete della difesa ha comportato anche la violazione di tale norma della succitata convenzione atteso che l’interprete ha tradotto che quanto l’imputata avrebbe detto sarebbe stato utilizzato a suo favore e non che poteva essere utilizzato contro di lei ! .
La traduzione data dall’incapace interprete in sede di convalida ha fatto emergere una premeditazione ed un concorso in omicidio da parte di ************ che invece non vi è mai stata.
Questo non sarebbe mai avvenuto se l’indagata avesse avuto un interprete di fiducia con il quale consultarsi e farsi spiegare ciò di cu i era accusata.
Questo processo  ha portato la Consulta a ribadire  non solo il diritto dello straniero accusato indagato o  imputato –che sia  di essere assistito da un interprete , ma anche la necessità che l’interprete sia vero e quindi necessariamente abilitato attraverso apposito Esame di Stato come sancito dall’art. 33 della Costituzione.
Una corretta lettura delle norme sancite dalle convenzioni internazionali evidenziano che è l’accusato che ha diritto di nominare un interprete e quindi è la difesa  è garantita per l’interprete che non parla italiano solo dalla presenza di tale tecnico ausiliario. Tecnico che non può essere  lo stesso dell’organo giudicante e/o inquirente, che autonomamente ha diritto ad un proprio tecnico.
Nella fattispecie la mancata valorizzazione dell’interprete di parte oltre che per l’aspetto economico ha avuto conseguenze per la vita di Akter Yesmin.
Persona che  vittima e non correa dell’omicidio del marito  è stata privata della libertà in violazione delle convenzioni internazionali dei diritti dell’uomo perché non è stato dato ascolto a quanto correttamente tradotto dall’interprete della difesa.
Nel caso di specie, mentre il GIP che esaminato il problema della retribuzione dell’interprete della difesa ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per contrasto della norma in esame con l’art. 24 della costituzione, in sede di udienza preliminare la questione di nullità degli atti delle indagini preliminari sollevata per l’incapacità dell’interprete è stata tacitata dal GUP con la mera affermazione che essendo stato nominato un interprete dall’Ufficio il diritto della difesa era stato salvaguardato e quindi gli atti sono stati ingiustamente utilizzabili ( anche se le traduzioni erano errate) e quindi è stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputata poi risultata innocente.
Dopo la pronuncia della Consulta non dovrebbero più ripetersi episodi di mala giustizia ove l’inosservanza delle disposizioni derivanti dalle convenzioni internazionali porta alla violazione dell’art.. 10 della Costituzione e la presenza dell’interprete incapace che giunge fino a tradurre  al contrario la norma e sul fatto che l’indagato non può “ essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole”  .
Episodi come questo determinano nullità assolute  per violazione delle norme succitate  sull’assistenza dell’imputato incapace di comprendere la lingua e le accuse formulate nei suoi confronti e ciò per eclatante  violazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito dall’art. 24 della Costituzione .
Nulla rileva ai fini della declaratoria della nullità degli atti che l’indagato sia indotto o costretto a deporre contro se stesso ed /od a confessarsi colpevole sia stata determinata  dall’incapacità dell’interprete in quanto l’assistenza effettuata a mezzo di interprete incapace equivale a non assistenza..
In tale contesto non può perdersi l’occasione per chiarire alla luce delle norme della Costituzione   che lo straniero ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l’esatto significato dell’accusa formulata nei suoi confronti e di conoscere le facoltà che l’ordinamento processuale gli riconosce per contrastare l’accusa stessa.”
Una corretta lettura delle norme e delle convenzioni fa emergere che la presenza dell’interpre è nell’interesse primario della difesa prima che dell’accusa.
La mancata retribuzione dell’interprete della difesa che si verificava prima della pronuncia della Consulta è una conseguenza diretta della errata valutazione della individuazione del ruolo dell’interprete.
Tale situazione che finora ha posto l’interprete come ausiliario del Giudice e/o del P.M. ha determinato una compromissione delle garanzie inviolabili della difesa individuando nella norma una clausola generale in quanto lo straniero non a conoscenza della nostra lingua deve partecipare al processo senza subire ingiuste limitazioni connesse alla sua posizione linguistica e quindi non subire passivamente il processo a suo carico e di poter invece rendere pienamente conto degli addebiti mossi.
D’altra parte l’art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, facendo esclusivo riferimento alla figura dell’arrestato,prevede che questi abbia diritto ad essere informato nella lingua da lui conosciuta delle ragioni dell’arresto mentre l’art 3, lett. a) della stessa Convenzione attribuisce all’imputato straniero il diritto ad essere edotto nella madrelingua circa la natura e la causa dell’accusa.
Quanto avveniva in precedenza era in  evidente violazione dell’art. 14, n. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’ONU il 16/12/1966 e ratificato dall’ Italia con la L. 25/10/1977 n. 881 e conseguentemente degli artt. 10 e 24 della Costituzione.
Va ricordato che la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è giunta a pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del nostro Paese a causa del mancato rispetto delle esigenze di comprensione linguistica stabilendo che la mancata traduzione degli atti contribuisce a vanificare ogni possibilità di consapevole partecipazione al procedimento dell’imputato al fine di contrastare efficacemente le tesi accusatorie.
Dottrina e Giurisprudenza hanno quindi concordemente definito che la violazione e falsa applicazione dell’art. 5,comma due ed art.6, lett. a) ed e) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Ratificata con L. 4/8/1955 n.848 ,la violazione dell’art.14 n.3 lett. a) ed f) del Patto Internazionale dir. civ. pol. ed infine la violazione dell’ari 10,comma 2 e 24,comma 2 Cost. determina la conseguente nullità dei procedimenti penali attuati in violazione di dette norme..
La norma dell’art. 5 della Convenzione,cui fa implicito riferimento l’art. 143 c.p.p. , prescrive infatti che “ogni persona arrestata deve essere informata ne! più breve tempo ed in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e degli addebiti contestati”.
Il successivo art. 6, lett. a) prescrive il diritto dell’accusato “ad essere informato nel più breve tempo ed in una lingua che comprendere ed in maniera dettagliata del contenuto dell’accusa elevata contro di lui”,mentre la stessa norma, lett. e) stabilisce il diritto dell’accusato “di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.
E’ evidente dalla lateralità delle norme succitate come il rapporto tra interprete ed accusato è un rapporto fiduciario diretto e distinto dal consulente dell’Ufficio.
Di riscontro in passato ciò non avveniva dato che la figura dell’interprete di parte in realtà era una norma non applicata con conseguenza che le traduzioni dell’interprete d’ufficio erano l’unica verità di riferimento anche se errate e venivano  de tutto ignorate le traduzioni corrette prodotte dalla difesa 
L’art. 10, comma due della Costituzione stabilisce sul punto che la condizione giuridica dello straniero e regolata dalla Legge conformità delle norme e dei trattati internazionali”.
Non vi è più margine,quindi,per un’interpretazione difforme ovvero riduttiva della normativa vigente da parte dei Giudici italiani investiti del problema nel rispetto dei diritti dell’imputato straniero sancito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dai Trattati internazionali sottoscritti e recepiti dall’Ordinamento italiano.
Il GIP rinviando gli atti alla Ecc.ma Corte Costituzionale ha di fatto portato all’attenzione della Consulta un problema più ampio di quello della semplice retribuzione dell’interprete della difesa atteso che in realtà la retribuzione a carico dello Stato determina anche il riconoscimento dell’automa figura dell’interprete della difesa rispetto a quello dell’Ufficio all’interno del processo.
E’ pur vero che la pronuncia della Consulta nasce dall’ordinanza del GIP Giudice che    ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale per omessa previsione nell’art. 102 del D.P.R. 30 Maggio 2003 n. 115 della possibilità per lo straniero di nominare un interprete in contrasto con l’art 24 Costituzione ed ha sospeso il giudizio in corso rimettendo gli atti Corte Costituzionale, ma il problema reale era quella dell’attuazione corretta delle convenzioni internazionali   rivolte alla tutela dello straniero giudicato in uno stato diverso dal suo di cui non conosce la lingua.
La pronuncia della Consulta pone Giudici di fronte all’obbligo di applicare nella quotidianità le convenzioni internazionali nei procedimenti nei confronti di cittadini stranieri garantendo la vera assistenza di un interprete  di parte della difesa , al Legislatore di colmare con urgenza il vuoto legislativo attuando concretamente l’art. 33 della Costituzione istituendo l’ordine professionale degli interpreti e fissando le modalità di accesso mediante abilitazione.
A ciò consegue la necessaria istituzione di scuole di specializzazione di interpreti giudiziari atteso che non è pensabile che la mera traduzione letterale della lingua consenta ad interprete di informare correttamente l’imputato di quanto sta accadendo a suo carico.
La Giustizia parte dalla legittimità del procedimento e nel problema della difesa dello straniero la legittimità è garantita solo se questi è assistito da un avvocato   e da un interprete che gli consenta di capire e di farsi capire per poi consentire ai Giudice di pronunciare una sentenza giusta.
 
Roma, 19 Febbraio 2008-
Avv. **************
avvfaraon@libero.it

Faraon Luciano

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