L’interessato citato in un articolo di giornale che riguarda altri soggetti in via principale non può chiedere la rimozione dell’intero articolo, ma la sua rettifica nella parte relativa al coinvolgimento del medesimo interessato.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy
Indice
1. I fatti
Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che una società editrice di due siti web aveva pubblicato due articoli, uno in ognuno ei due siti web in questione, che comportavano una violazione della normativa in materia di privacy.
In particolare, il reclamante sosteneva che il primo articolo fosse completamente falso, in quanto rappresentava che il reclamante fosse indagato in un procedimento penale ivi menzionato allorquando egli non era mai stato indagato in detto procedimento; invece il secondo articolo non sarebbe stato aggiornato, in quanto riportava la notizia di un sequestro di beni nei suoi confronti senza dare conto della successiva revoca da parte dell’autorità giudiziaria con conseguente restituzione dei beni al reclamante medesimo.
In considerazione di quanto sopra, il reclamante chiedeva la rimozione di entrambi gli articoli e la deindicizzazione dei medesimi dai motori di ricerca nonché, in subordine, con riferimento al secondo articolo, il suo aggiornamento.
Il Garante chiedeva quindi alla società editrice di fornire chiarimenti su quanto lamentato nel reclamo di cui sopra e la società si difendeva sostenendo di non essere editrice del sito web contenente il primo articolo in questione e che invece il secondo articolo avesse un contenuto corrispondente a verità e la relativa notizia fosse di interesse pubblico per il carattere rilevante del reato contestato e per il ruolo ricoperto dall’interessato. Infine, l’editore sosteneva di aver provveduto all’aggiornamento dell’articolo non appena avuta notizia della revoca del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria.
Il garante chiedeva quindi al reclamante di prendere posizione su quanto riferito dall’editore e il primo sosteneva che mancasse una chiara indicazione degli estremi identificativi dell’editore del sito web contenente il primo degli articoli in questione e che anzi i pochi dati ivi contenuti rimandavano proprio alla società reclamata.
Con riferimento al secondo articolo, il reclamante sosteneva di non aver mai eccepito la falsità del contenuto, ma che la perdurante reperibilità del medesimo e il suo rinvenimento tramite i motori di ricerca recava un pregiudizio a carico del reclamante nonostante il tempo trascorso dalla revoca del sequestro.
Secondo il reclamante, infatti, in considerazione del fatto che egli non rivestiva e non riveste tuttora alcun ruolo pubblico e del fatto che la notizia del sequestro era ormai superata e obsoleta e tale da generare una impressione inesatta sulla sua persona, non vi erano i presupposti per mantenere ancora on line l’articolo.
Infine, il reclamante precisava che l’aggiornamento della notizia non sarebbe stato satisfattivo in quanto contenente errori materiali da parte dell’editore in ordine al cognome del reclamante e all’autorità che aveva emesso il provvedimento di revoca del sequestro.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:
I ricorsi al Garante della privacy
Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.
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2. Diritto all’oblio e rimozione di articolo che riguarda più soggetti: la valutazione del Garante
Preliminarmente, il Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato che al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di privacy prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche. In particolare, la predetta normativa conferma che è lecito trattare i dati degli interessati per finalità giornalistiche, anche laddove tali trattamenti si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, per quanto riguarda la pubblicazione del primo articolo (che al momento in cui il Garante ha deciso sul reclamo oggetto del presente commento) era già stato rimosso, il Garante ha ritenuto che le notizie ivi contenute riguardavano, in via principale, soggetti diversi dall’interessato. Quest’ultimo, inoltre, ha eccepito di non essere indagato nella vicenda descritta, ma non ha dedotto alcun elemento atto a chiarire le ragioni del suo coinvolgimento. Invece, alla luce delle ragioni per cui era stato coinvolto nella vicenda, avrebbe eventualmente potuto chiedere la rettifica dell’informazione eventualmente veicolata in maniera erronea sul proprio conto; piuttosto che chiedere la rimozione dell’intero articolo che, essendo relativo a vicende riferite in via principale ad altri, risultava, nel suo complesso, di interesse pubblico.
Per quanto riguarda, invece, il secondo articolo, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione di informazioni relative al reclamante ivi contenute risulta avvenuta nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell’interesse del pubblico a conoscere dati relativi alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.
Pertanto, il Garante ha ritenuto che i trattamenti non sembrano essere stati effettuati, all’epoca della pubblicazione, in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione.
Inoltre, al momento della decisione del Garante, il secondo articolo era stato deindicizzato ed era rinvenibile soltanto all’interno dell’archivio on line del giornale. Tale conservazione è legittima in quanto il trattamento avviene per finalità di tipo documentaristico che, anche se diversa dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta comunque compatibile con detta ultima finalità.
3. La decisione del Garante
In considerazione di tutto quanto sopra, il Garante ha ritenuto di dover considerare infondata la richiesta di rimozione contenuta nell’atto di reclamo, così come ha ritenuto infondata la richiesta di aggiornamento e deindicizzazione avanzate in subordine alla prima richiesta.
A tal proposito, il Garante ha rilevato che la società editrice ha provveduto, con riguardo al secondo articolo, ad aggiornare il suo contenuto e a disporne la deindicizzazione; inoltre, l’istanza di aggiornamento non ha formato oggetto di previo interpello da parte del reclamante e, sulla base di quanto dichiarato dall’editore, le integrazioni sono state apportate non appena ricevuta la notizia del dissequestro. Per quanto riguarda, infine, alcuni errori materiali commessi dall’editore nella nota di aggiornamento, il Garante ha accertato che gli stessi non risultano attualmente presenti nell’articolo conservato nell’archivio del giornale e, in ogni caso, anche all’epoca non apparivano di entità tale da alterare il significato dell’integrazione apposta.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto di poter archiviare le contestazioni di cui sopra sollevate dal reclamante nei confronti della società editrice (anche se, il Garante ha poi sanzionato la società per la mancata individuazione del titolare del trattamento del sito web dove era pubblicato il primo articolo e alla mancata implementazione di una idonea informativa privacy).
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