La citata legge n. 146/90, soprattutto nell’impianto originario, privilegia un approccio concertativo alla materia, probabilmente dovuto alla consapevolezza della delicatezza degli equilibri connessi al tema. In sostanza, si tratta di contemperare diritti di rango costituzionale, intervenendo in situazioni che possono contenere prevedibilmente elementi di conflittualità sociale. La legge, individua anzitutto l’ambito soggettivo, vale a dire i servizi il cui espletamento ha caratteri di essenzialità, attesa la possibile lesione di diritti, come si è detto, di rango costituzionale.
Servizi essenziali
In tal senso è opportuno evidenziare che l’evoluzione normativa ha influito sulla definizione del citato ambito oggettivo. La formulazione originaria della legge menzionava genericamente i diritti della persona costituzionalmente garantiti. Il testo è però stato modificato dalla legge 11 aprile 2000 anche su questo specifico punto. All’articolo 1 menziona espressamente il “godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà’ ed alla sicurezza, alla libertà’ di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà’ di comunicazione”. Per maggiore chiarezza espositiva il comma II specifica ulteriormente i servizi connessi ai citati diritti e di cui la legge mira a tutelare l’effettività. Si tratta di un elenco puntuale e dettagliato. Atteso che lo sciopero è riconosciuto come strumento di tutela degli interessi dei lavoratori e come manifestazione di libertà, è sembrato opportuno determinare con certezza i diritti contrapposti la cui tutela può prevalere sul diritto degli scioperanti.
L’analisi sul contemperamento rimane piuttosto delicata e richiede un controllo rigoroso del giudice, a solo titolo di esempio possiamo menzionare la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia del 28.11.2017, che accoglie il ricorso avanzato avverso un’ordinanza del Prefetto di Trieste il quale aveva ordinato ad una società appaltatrice del servizio di refezione scolastica di prestare il servizio in occasione della giornata di sciopero. Questa pronuncia conferma l’orientamento a qualificare i servizi essenziali di cui in argomento, in maniera da non lasciare eccessivi spazi interpretativi e in modo da consentire all’interprete di “prediligere un criterio testuale e restrittivo, affinché non risulti compromesso un diritto costituzionalmente riconosciuto per una larga categoria di lavoratori”. E’ allora chiaro il divieto di intervenire estendendo in maniera analogica e oltre i paletti fissati dalla legge, i servizi pubblici essenziali meritevoli della tutela in argomento.
Dal punto di vista soggettivo è interessante osservare come, ai fini dell’effettività della tutela dei diritti connessi all’esercizio dei servizi essenziali, il legislatore sia intervenuto con la legge 11 aprile 2000, n. 83 anche sull’ambito oggettivo della disciplina, allargando il campo di applicazione ai servizi essenziali che devono essere prestati da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori.
In realtà, come è stato autorevolmente osservato, la definizione di “servizio pubblico essenziale” è connessa più che altro alla tipologia di servizio espletato, alla luce delle considerazione di natura costituzionale prima accennate, e ciò al di la della qualificazione giuridica del soggetto che eroga il servizio medesimo. In tal senso si è scelto di oggettivizzare il concetto di servizio pubblico per far sì che gli utenti di servizi essenziali siano tutelati quand’anche il servizio sia svolto da soggetti privati.
Attesa la delicatezza data dalla portata assiologica delle pretese che normalmente accompagnano le situazioni in cui si vuole esercitare il diritto di sciopero, il legislatore ha scelto di fornire al soggetto precettante uno strumento di intervento flessibile.
Poteri del soggetto precettore
Con riguardo al soggetto precettante ci limitiamo a ricordare che la rilevanza nazionale o interregionale o, diversamente, locale del conflitto, fa sì che il soggetto vada individuato nel Presidente del Consiglio dei Ministri, in un Ministro da lui delegato nel Prefetto o un organo corrispondente nel caso di regioni a statuto speciale. Questo soggetto potrà ordinare il differimento dell’astensione, magari unificando la medesima ad altre astensioni previste, la riduzione dell’astensione o intervenire sulle modalità dell’astensione, prescrivendo misure idonee a garantire il funzionamento dei servizi, in modo da garantire la salvaguardia dei diritti contemplati dalla legge in materia.
Il precettante potrà, pertanto, modulare l’incisività dell’intervento, scegliendo quello più adatto alla situazione frangente. Tanto è stato acutamente osservato dal T.A.R. Liguria con sentenza n. 130 del 26 gennaio 2017 in cui si è precisato che, per converso, deve escludersi la legittimità di un provvedimento che disponga “lo svolgimento integrale della prestazione lavorativa, dando così prevalenza assoluta al diritto alla circolazione dei fruitori del servizio e determinando il sostanziale svuotamento del diritto di sciopero.
In tal senso viene confermata, in questa sentenza, come d’altronde nella chiara impostazione della legge, l’intento di assicurare un equilibrato contemperamento dei diritti in gioco.
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