Disastro ambientale e disastro innominato

Redazione 12/10/18
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Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ridefinito il perimetro della fattispecie penale del disastro ambientale prevista all’art. 452 quater c.p., dando atto di quali sono i rapporti con il delitto di disastro innominato previsto dall’art. 434 c.p., oggetto della clausola di riserva del reato di nuova introduzione

Il caso

Nel caso di specie, ai rei veniva addebitato il concorso nel delitto di disastro ambientale colposo, ai sensi degli artt. 113, 452 quater, comma 2, n. 3 e 452 quinquies c.p., per non aver, pur essendovi obbligati in virtù delle cariche ricoperte nell’amministrazione comunale, adottato nessuna iniziativa concreta dinnanzi all’elevato rischio di crollo di un fabbricato abusivo.

Il principio di diritto

Il delitto di disastro ambientale, disciplinata all’ art. 452 quater c.p., ha quale bene giuridico tutelato la integrità del bene ambiente e in ciò si distingue dal disastro innominato, di cui all’art 434 c.p., che è posto a presidio della pubblica incolumità.
Nella pronuncia in questione, la Corte di Cassazione ripercorre le tre alternative ipotesi in cui si può integrare il reato di disastro ambientale, al fine di evidenziarne i tratti distintivi con la condotta che realizza la fattispecie di disastro innominato.
Ebbene, sin da una prima lettura del disposto ex art. 452 quater c.p., si rileva che le prime due ipotesi di disastro ambientale sono incentrate sulla lesione dell’ecosistema, mentre, all’opposto, la terza rappresenta un reato pluri-offensivo, tutelando tanto l’integrità del bene ambiente quanto una forma qualificata di pubblica incolumità. Si sottolinea, dunque, che la suddetta terza ipotesi di disastro ex art. 452 quater c.p. è l’unica in astratto ricollegabile alla fattispecie dell’ art. 434 c.p., poiché entrambe le condotte delittuose generano una rilevante lesione del bene pubblica incolumità. Il tratto che differenzia le due fattispecie, invece, è individuato nella tutela del bene ambiente.
In effetti, il comma terzo dell’art 452 quater c.p. si riferisce a condotte che, pur ledendo in modo rilevante la pubblica incolumità’, devono pur sempre avere un’incidenza sul bene ambiente. Invero, affinché non perda ragion d’essere il delitto di cui all’ art 434 c.p., il comma terzo dell’art 452 quater si riferisce ad un’ipotesi in cui l’offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione all’ambiente o di una sua componente – che abbia avuto significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo.
Diversamente, affinché si integri il reato di disastro innominato l’offesa alla pubblica incolumità non deve essere conseguenza di un fatto lesivo del bene ambiente.

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