Il disconoscimento della firma

Redazione 05/10/18
Va previamente rilevato che l’art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, poiché la sottoscrizione, intesa come segno, costituisce forma ad substantiam, quando vergata di pugno dall’autore, come attributo strettamente personale che contraddistingue ogni individuo dall’altro.

L’esperimento della querela di falso

In particolare nel caso di denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta; questa richiede l’esperimento della querela di falso ai sensi degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c., nel caso in cui il riempimento sia avvenuto absque pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra tale dichiarazione e la sottoscrizione. Diversamente, non è richiesto l’esperimento della querela di falso nella ipotesi un cui il riempimento sia stato eseguito contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito dall’accordo intervenuto preventivamente (cfr. Cassazione civile sez. III 07 marzo 2014 n. 5417; Cassazione civile sez. III 16 dicembre 2010 n. 25445; Cassazione civile sez. III 07 febbraio 2006 n. 2524; Cassazione civile sez. I 03 marzo 1983 n. 1577; e Cassazione civile sez. I 26 aprile 1982 n. 2561).
La diversa disciplina si giustifica, in quanto nella prima ipotesi l’abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
In ogni caso, quando risulti accertata l’autenticità della sottoscrizione, il sottoscrittore, ove voglia negare la paternità dell’atto documentato, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento è poi avvenuto in violazione (falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento (Cass. sez. 3ˆ, 18 febbraio 2004, n. 3155).

La proposizione della querela di falso

Ai sensi degli artt. 221 e ss cpc, la proposizione della querela di falso può avvenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, sia in via principale che in via incidentale, e spetta al giudice civile ordinario, “cui è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (artt. 9 e 221 c.p.c.) verificare la legittimazione e l’interesse ad agire di chi propone la querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito” (Cass., SS.UU., n. 4479/1988). Pertanto, la presentazione della querela di falso in via incidentale impone un previo giudizio di ammissibilità del giudice di merito, il quale procede con la sospensione della relativa causa di merito, per esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare, di efficacia probatoria erga omnes, il documento impugnato con contestuale rimessione della decisione al collegio, ex art 225 co 2 cpc.
L’atto con il quale viene proposta la querela di falso deve contenere a pena di nullità insanabile e quindi di inammissibilità della querela, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ne consegue che detti elementi e prove debbono formare oggetto di valutazione, da parte del giudice, ai fini della rilevanza del documento, nella fase preparatoria rescindente del processo.
Nel giudizio di falsità la prova della falsità del documento deve essere offerta dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento della autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori da qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso tra testo e suo autore.

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