Ebbene, vediamo in cosa consistono questi disegni di legge.
Gli articoli del progetto di legge
L’art. 1 del primo progetto di legge prevede che all’articolo 438 del codice di procedura penale “sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo»; b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all’individuazione di un reato diverso allo stato degli atti»; c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, di cui al comma 5, ovvero della richiesta di cui al comma 5-bis, l’imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado»”.
Tal che, per effetto di questa modificazione dell’art. 438 c.p.p., si escluderebbe la possibilità di poter avvalersi di questo rito speciale per tutti quei procedimenti inerenti i delitti per cui la legge dispone la pena dell’ergastolo salvo il caso in cui l’imputato riesca a convincere il giudice che il fatto a lui contestato, non uno tra quelli sanzionati con l’ergastolo, o perché risulta in realtà contestabile un illecito penale diverso da quello oggetto del processo.
E’ infine preveduto che, nel caso di reiezione della richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, anche se, assieme a detta richiesta, ne sia proposta, in subordine al suo rigetto, la richiesta di abbreviato incondizionato, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., l’imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Posto ciò, proseguendo la disamina di questo disegno legislativo, l’art. 2 stabilisce che il “comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. In caso di condanna per reati diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche ove l’imputato abbia presentato la richiesta ai sensi dell’articolo 438, commi 5, 5-bis o 6, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo»”.
Tal che se prima era previsto dall’art. 442, c. 2, c.p.p. che, in “caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo”, ove la modifica summenzionata venisse approvata dal Parlamento, per effetto del fatto che l’ergastolo sarebbe di norma ostativo, come visto prima, all’accesso a questo procedimento speciale, va da sé che la rideterminazione della pena, nel caso di ergastolo, in una evenienza processuale di questo genere, non avrebbe più senso.
L’art. 3 di questo disegno di legge, infine, dispone che le “disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale” e pertanto, ove dovessero diventare legge queste ipotesi normative, allorchè si sia acceduto al rito abbreviato prima della entrata in vigore di questa disciplina giuridica, il processo verrà comunque definito con questo procedimento speciale.
Venendo invece ad esaminare l’altra proposta di legge, vale a dire il disegno di legge n. 460, l’art. 1, lettere a) e b) di questa ipotesi normativa riproduce lo stesso contenuto dell’art. 1, lettere a) e b), disegno di legge n. 392 e dunque si rinvia a quanto già esposto in precedenza.
Invece, la lettera c) dell’art. 1 del progetto di legge n. 460 stabilisce che, “al comma 6, le parole: «ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte»”.
Di tal ché ne discende che se prima era disposto che in caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2” (vale a dire: fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. ndr.) (questo dispone l’attuale art. 438, c. 6, c.p.p.), invece, ove questo progetto di legge dovesse diventare norma giuridica, verrà previsto che anche la richiesta di cui all’art. 438, c. 5 bis, c.p.p. (sempre che anche questa ipotesi normativa dovesse essere approvata) può essere proposta, al pari di quella prevista dall’art. 438, c. 5, c.p.p., entro e non oltre il momento in cui siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p..
A sua volta l’art. 2 di questo progetto di legge dispone quanto segue: “1. Dopo l’articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «ART. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell’articolo 438, l’imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 2. L’imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo. 3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e, a seguito della modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza”.
Orbene, se il primo comma di questa norma procedurale prevede, analogamente a quanto disposto dall’art. 1, lett. c), disegno di legge n. 392, che, nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell’articolo 438, l’imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i successivi commi, però, regolano specifiche ipotesi processuali in cui è consentito all’imputato chiedere al giudice del dibattimento di essere ammesso al rito abbreviato: a) qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo; b) se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e, a seguito della modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516 , risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo.
In tutti i casi previsti dall’art. 438 bis c.p.p., ad ogni modo, il giudice interverrebbe con ordinanza stante quanto (sarebbe) previsto dal comma quarto di questo precetto normativo (si ripete, sempre se dovesse essere approvato dal Parlamento).
Sempre l’art. 2 di questo progetto di legge prevede l’inserimento di un ulteriore articolo, cioè l’art. 438 ter c.p.p., intitolato “Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise”, e così formulato: “1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell’articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l’ora della comparizione”.
Pertanto, nei procedimenti di competenza della Corte di Assise, ove si proceda per uno dei reati per cui è consentito ricorrere a questo rito speciale, sarebbe previsto, nel caso in cui tale progetto di legge divenisse legge, che il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l’ora della comparizione.
Dal canto suo l’art. 4 di questo progetto normativo contempla quanto segue: “Dopo l’articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: « ART. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell’articolo 438-ter del codice, si applica l’articolo 132 delle presenti norme»”.
Dunque, ove il giudice, dopo aver stabilito che deve procedersi con rito abbreviato, non è solo tenuto a trasmettere gli atti alla corte di assise nei termini suesposti, ma dovrà altresì osservare anche quanto stabilito dall’art. 132 disp. att. c.p.p. che, come è noto, dispone, per un verso, che, quando “la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire” (comma primo), per altro verso, che, per “ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal consiglio superiore della magistratura, il giorno e l’ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio” (comma secondo).
Chiarito ciò, proseguendo la disamina di questo disegno di legge, l’art. 3, per evidenti esigenze di coordinamento normativo, dispone la modifica dell’art. 442 c.p.p. nel senso di sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 2 di questo precetto normativo; e infatti, non avrebbe senso che rimanesse in vigore quella parte di questa disposizione legislativa in cui è previsto, da un lato, che, alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta, dall’altro, che alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.
L’art. 5, invece, emenda l’art. 69 c.p. nei seguenti termini: “1. All’articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all’articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»”.
Tal che, nel caso di approvazione di questa ipotesi di legge, per i delitti contro la persona, le aggravanti dei motivi abietti o futili e quelle di avere adoperato sevizie, o avere agito con crudeltà verso le persone non possono essere ritenute equivalenti rispetto alle attenuanti generiche nè tali attenuanti possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste aggravanti anche se esse costituiscono circostanze aggravanti speciali; in questi casi, invece, le diminuzioni di pena si operano solo sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Da ultimo, l’art. 6 di questo disegno di legge dispone, da una parte, che salvo “quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” (primo comma), dall’altra, che, per “i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali, alla medesima data, sia già stata presentata richiesta ai sensi dell’articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data” (secondo comma).
La disciplina transitoria
Pertanto la disciplina transitoria di questa normativa verrebbe articolata nel senso che le norme ivi previste si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge salvo il caso in cui sia già stata presentata richiesta ai sensi dell’articolo 438 del codice di procedura penale, nel termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo e dunque, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p., si applicano invece in tale ipotesi (cioè quando sia stata già fatta questa richiesta) le disposizioni relative al giudizio abbreviato già vigenti a tale data.
Queste dunque sono in estrema sintesi le novità introdotte da questi progetti di legge.
Non resta dunque che vedere se e in che termini questi disegni di legge verranno effettivamente approvati da parte del potere legislativo.
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