Ebbene, vediamo in cosa consiste questo progetto di legge (numerato A.C. 1189)
Il nuovo progetto di legge
L’art. 1 apporta le seguenti modifiche al codice penale.
In primo luogo sono stabilite le seguenti emende al libro primo del codice penale: a) all’articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»; b) all’articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»; c) all’articolo 32-ter, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, non può avere durata inferiore a cinque anni né superiore a sette. Nondimeno, la condanna a pena superiore a due anni di reclusione per i delitti di cui al secondo periodo importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio»; d) l’articolo 32-quater è sostituito dal seguente: «ART. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316- ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452- septies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644 del presente codice nonché dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi in danno o a vantaggio di un’attività impren-ditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»; e) all’articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» sono inserite le seguenti: «, 321 » e le parole: «all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio » sono sostituite dalle seguenti: «all’ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio e, comunque, non inferiore a euro 10.000»; f) all’articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la so-spensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »; g) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non pro-duce effetti sulla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell’incapacità di contrattare in per-petuo con la pubblica amministrazione. Decorso un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».
Tal che, per effetto di queste statuizioni di legge, si andrebbe ad incidere su diverse norme previste da questo libro del codice penale andandosi ad introdurre le seguenti modifiche: I) la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis c.p. e per quelli di cui articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis; II) l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, quale pena accessorie, non può avere durata inferiore a cinque anni né superiore a sette nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p. fermo restando che la condanna a pena superiore a due anni di reclusione per i delitti di cui al secondo periodo importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; III) la modifica dell’art. 32-quater c.p. inserendovi, tra gli illeciti penali per cui è applicabile, nel caso di condanna, la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, i seguenti reati: peculato (non di uso); corruzione in atti giudiziari; abuso d’ufficio nel caso di danno di rilevante gravità e impedimento del controllo (in materia di delitti contro l’ambiente); IV) la modifica dell’art. 165, c. 4, c.p. nel senso di inserire, tra i reati per i quali la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, sostituendo le parole «all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio» con le seguenti: «all’ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio e, comunque, non inferiore a euro 10.000»; V) la modifica dell’articolo 166, primo comma, aggiugendovi un periodo in base al quale è stabilito che, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; VI) la modifica dell’art. 179 c.p. mediante l’inserimento di un ulteriore comma sulla scorta del quale è disposto che, nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell’incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione fermo restando che, decorso un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
E’ evidente dunque, dalla lettura congiunta di questi interventi legislativi, come l’obiettivo che si prefigge il Governo, con questa proposta di legge, sia quello di inasprire la possibilità di godere dei benefici di legge per coloro che commettono atti di corruttela rendendo più difficile poter usufruire, ad esempio, del beneficio della sospensione condizionale della pena ovvero della riabilitazione.
Le novità codicistiche
Posto ciò, proseguendo la disamina dell’art. 1 di questo disegno di legge, vi sono una serie di emende anche per le norme incriminatrici volte a sanzionare alcune tra le condotte di corruzione prevedute dal codice penale [e non solo (come vedremo da qui a breve)]; infatti, in questo articolo, è previsto quanto segue: h) l’articolo 317-bis è sostituito dal seguente: « ART. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l’interdizione per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette »; i) all’articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »; l) all’articolo 322-bis: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »; 2) al primo comma, dopo il numero 5-bis), sono aggiunti i seguenti: «5-ter) alle persone che esercitano fun-zioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizza-zioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizza-zione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali »; 3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di man-tenere un’attività economica o finanziaria » sono soppresse; m) all’articolo 322-quater, dopo la parola: «320» sono inserite le seguenti: «, e le parole: «pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio » sono sostituite dalle seguenti: « pari all’ammontare di quanto in-debitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servi-zio e, comunque, una somma non inferiore a euro 10.000 »; n) dopo l’articolo 323-bis è inserito il seguente: « ART. 323-ter. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del pubblico ufficiale, dell’incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all’indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilità non si applica quando vi è prova che la denuncia di cui al primo comma è premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato»; o) l’articolo 346 è abrogato; p) all’articolo 346-bis: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei»; 2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»; 3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; q) all’articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».
Tal che, per effetto di questi innesti normativi, si andrebbe ad incidere sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione nei seguenti termini: a) per quel che riguarda le pene accessorie, da un lato, si prevede l’interdizione perpetua dai pubblici uffici anche per i delitti di corruzione per l’esercizio della funzione, per la corruzione aggravata a norma dell’art. 319 bis c.p. (“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi “), per il delitto di Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater, c. 1, c.p. (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi”), per il delitto di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, per il delitto di cui all’art. 321 c.p. (“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”), e infine per quelli di cui agli articoli 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ) e 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite), dall’altro, si modifica il secondo capoverso dell’art. 317 bis c.p. nel senso di prevedere non più, come adesso, che se, per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea ma stabilendo invece che se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l’interdizione per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette; b) si modificano le pene previste per la corruzione nell’esercizio della funzione elevandole da uno a sei anni a da tre a otto anni; c) viene modificato il delitto di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri nel seguente modo: I) l’attuale rubrica (“Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) verrebbe sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»; II) inserimento, tra coloro che possono commettere questo illecito penale, anche dei seguenti soggetti: persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; i membri delle assemblee par-lamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali; III) la soppressione dell’art. 322 bis, c. 2, n. 2), c.p. nella parte in cui si fa riferimento al caso in cui il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito van-taggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria e quindi le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso si applicherebbe a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali anche qualora il fatto non sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito van-taggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria; d) l’emenda dell’art. 322-quater c.p. (“Riparazione pecuniaria”) specificandosi che il pagamento di quanto dovuto a titolo riparatorio non può essere inferiore a 10.000 euro; e) l’introduzione di un’apposita causa di non punibilità prevista dal “nuovo” art. 323-ter c.p. in base al quale si stabilirebbe, ove dovesse essere approvata, che sarebbe punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, costui lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili fermo restando che, da un lato, la non punibilità del pubblico ufficiale, dell’incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all’indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma, dall’altro, questa causa di non punibilità non si applica quando vi è prova che la denuncia di cui al primo comma è premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato; f) si abroga l’art. 346 c.p. in base al quale è oggi previsto che, per un verso, chiunque “millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065” (primo comma), per altro verso, la “pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare” (secondo comma); g) si modifica il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nella seguente maniera: a) viene modificato il primo comma dell’art. 346 bis c.p. in tali termini: I) si estendono i reati presupposto da cui può scaturire questa condotta delittuosa anche a quelli preveduti dall’articolo 318 c.p. e in ordine ai reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis c.p.; II) viene modificata la condotta criminosa dato che, per un verso rileverebbe, per effetto di questo novum legislativo, anche il fatto di sfruttare o vantare relazioni asserite e non solo esistenti (come è adesso unicamente previsto), per altro verso, la mediazione illecita ivi prevista potrebbe essere finalizzata anche a favore di uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, per altro verso ancora, la condotta delittuosa in oggetto non sarebbe più finalizzata ad indurre uno dei soggetti ivi previsti dall’art. 346-bis, c. 1, c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (come è adesso attualmente previsto), ma, viceversa, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; III) viene elevata, nel massimo edittale, la pena prevista dall’art. 346-bis, c. 1, c.p. da uno a tre anni a da anni uno ad anni quattro e mesi sei; b) il denaro o altro vantaggio patrimoniale di cui all’art. 346 bis, c. 2 e c. 3, c.p. viene sostituto con le parole “altra utilità”; c) è disposta, per effetto della modifica dell’art. 346 bis, c. 4, c.p., l’inserimento di una ulteriore aggravante speciale ad effetto comune prevedendosi appunto l’aumento delle pene nel caso in cui le condotte contemplate da questa norma incriminatrice siano poste in essere per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; h) attraverso la modifica dell’art. 649 bis c.p., si introducono ulteriore ipotesi di procedibilità d’ufficio prevedendosi che, per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio, non solo qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (come previsto ora) ma anche quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Proseguendo la disamina delle disposizioni legislative previste da questo disegno di legge, l’art. 2 interviene in materia di procedura penale nel seguente modo: a) all’articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »; b) all’articolo 445: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter»; 2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale»; c) all’articolo 578-bis, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale »; d) all’articolo 683, comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: «, e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».
Tal che, per effetto di questo precetto normativo, si modifica il codice di rito penale nel seguente modo: a) in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, per un verso, è stabilito che, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie e, in questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta, per altro verso, in deroga a quanto previsto dall’art. 445, c. 1, c.p. (“La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale”), sono applicabili le pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale stante quanto previsto dal “nuovo” art. 445, c.1-ter, c.p.p. (sempre introdotto da questa normativa) (“Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dagli articoli 32- ter o 317-bis del codice penale”); b) per quanto attiene alla decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.), si modifica questa disposizione legislativa nel senso di stabilire che il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato non solo nei casi in cui è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge (come previsto ora), ma anche quando sia disposta la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale (“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato”); c) si emenda l’art. 683 c.p.p. nel senso di disporre, da un lato, che il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, non solo decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti (come previsto ora) ma anche sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale (“La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle”), dall’altro, specificando che la decisione sulla revoca, a cui fa riferimento l’art. 683, c. 1, secondo capoverso, c.p.p., riguarda la riabilitazione.
Posto ciò, per quel che riguarda l’art. 3, esso modifica il codice civile prevedendo l’abrogazione degli articoli 2635, c. 5, c.c. (“Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”) e 2635-bis, c. 3, c.c. (“Si procede a querela della persona offesa) e dunque rendendo i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati procedibili d’ufficio.
A sua volta l’art. 4 modifica l’ordinamento penitenziario disponendo che all’“articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « mediante atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319- ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis” e quindi, per questi illeciti penali, vengono estesi il divieto di concessione dei benefici, secondo quanto previsto da questa norma della legge n. 354 in relazione ad una serie di delitti già ivi previsti.
Dal canto loro l’art. 5 modifica la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) prevedendo la sostituzione della lettera a) del comma primo dell’art. 9 di questa normativa con la seguente: «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, so-stanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno de-naro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali» mentre l’art. 6 emenda il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante disciplina della respon-sabilità amministrativa delle persone giuri-diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), nel seguente modo: a) le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»; b) all’articolo 25, comma 5, le parole: « per una durata non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni».
L’art. 7
Invece, l’art. 7 interviene in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici stabilendo che l’elargizione di contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati fermo restando che, per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell’erogazione e, in caso di scioglimento anche di una sola Camera, il predetto termine è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l’annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione mentre, entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendi-conto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico.
Si prevede al contempo come sono esenti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi occasionalmente corrisposti in denaro contante per un importo complessivo non superiore a euro 500 nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici, fermo restando in ogni caso l’ob-bligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei con-tributi riscossi dal partito o movimento politico fermo restando che ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero e da persone fisiche mag-giorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto.
E’ infine previsto che i contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 , entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1. 4. I contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale possono essere utilizzati per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, attività di comunicazione ovvero per ogni altra spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico. 5. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di quindicimila abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale e, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet, non è richiesto il consenso espresso degli interessati.
Oltre a ciò, si richiede che i partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 .
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L’art. 8
Terminata la disamina dell’art. 7, analizziamo l’art. 8 che modifica il sistema di tracciabilità dei contributi ai partiti politici apportando all’art. 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ossia la disposizione legislativa che detta le norme per la trasparenza e la semplificazione , le seguenti modificazioni: “a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l’anno » sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l’anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»; b) al comma 3: 1) il primo periodo è soppresso; 2) al secondo periodo: 2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse; 2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 »; 2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»; 3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»; 4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»; 5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del con-senso espresso degli interessati »; l’ottavo periodo è soppresso. 2. All’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: «mille»”.
Invece, l’art. 9 interviene sulle disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche emendando sempre l’art. 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 sostituendo il quarto comma con il seguente: seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l’elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, non ché di candidati a cariche istituzionali elettive». 2. Un partito o movimento politico può essere collegato ad una sola fondazione o ad una associazione o ad un comitato di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. I partiti o movimenti politici e le fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati devono garantire la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione o comitato ad essi collegata”.
A sua volta l’art. 10 prevede apposite sanzioni, nel caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 7, commi 1, secondo periodo, e 2, prevedendo che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non infe-riore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti (così: il c. 1) prevedendosi al contempo, da un lato, che al partito o al movimento politico, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 7, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati fermo restando che, nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati (così: il c. 2), dall’altro, che al partito o al movimento politico che, viola gli obblighi previsti dagli articoli 7, commi 5 e 6, e 9, comma 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendi-conti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a 120.000 (così: il c. 3).
E’ inoltre stabilito che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall’ar-ticolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 fermo restando che non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981 (così: il c. 4).
E’ infine stabilito che, per un verso, le “somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547” (c. 5), per altro verso, a “decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell’applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge” (c. 6, primo capoverso) e a “tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizza-zione e modalità operative” (c. 6, secondo capoverso).
Da ultimo, l’art. 11, rubricato “Disposizioni finali”, stabilisce che, ai “sensi e per gli effetti delle dispo-sizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici” mentre l’art. 12, rubricato “Clausola di invarianza finanziaria”, dispone che dall’“attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo comma) e che le “amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo comma).
Queste dunque sono in estrema sintesi le novità introdotte da questo disegno di legge.
Non resta quindi che vedere se questo progetto di legge diventerà legge dello Stato e, se si, in che modo.
NOTE
(1)Ai sensi del quale: “2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all’allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull’andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato B. 3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all’allegato C. 4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria. 5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. 8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. 9. L’inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L’inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti. 10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e’ annotata l’identita’ dell’erogante. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all’esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. 12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale”.
(2)Secondo cui: “1. Presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e’ istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalita’ giuridica. 2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. 3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e’ stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l’ente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita’ dell’ente indicate nel comma 2, nonche’ disciplinare l’amministrazione, la contabilita’, la composizione degli organi e le modalita’ di funzionamento dell’ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 5. Nell’espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende puo’ utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell’amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. 6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e’ trasmesso anche alla Corte dei conti”.
(3) Per il quale: “E’ istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l’operativita’ attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione puo’ altresi’ avvalersi di cinque unita’ di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita’ di revisione, e di due unita’ di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell’attivita’ di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell’incarico, ivi incluse le indennita’ accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, e’ reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione e’ composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e’ nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e’ individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e’ corrisposto alcun compenso o indennita’ per l’attivita’ prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell’incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il mandato dei componenti della Commissione e’ di quattro anni ed e’ rinnovabile una sola volta”.
(4) La quale ora prevede quanto segue: “1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita’, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita’, di semplicita’ di consultazione, di qualita’, di omogeneita’ e di interoperabilita’. 2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita’ di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche’, dopo il controllo di regolarita’ e conformita’ di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa’ di revisione, ove prevista, nonche’ il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni e’ resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresi’ pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. 2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita’ per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l’anno. Di tali dichiarazioni e’ data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. 3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4, che non superino nell’anno l’importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilita’ dell’operazione e l’esatta identita’ dell’autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell’articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e’ pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita’ per garantire la tracciabilita’ delle operazioni e l’identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. 4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonche’ alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita’ o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita’ degli statuti e dei bilanci”.
(5) Ai sensi del quale: “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione”.
(6) Secondo cui: “L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione”.
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