Nuovo disegno di legge sull’affidamento alternato: mediatore familiare e coordinatore genitoriale, nuove figure nella famiglia

Redazione 27/09/18
 

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

In data 1 agosto 2018 in Senato è stato presentato dal senatore Simone Pillon il disegno di legge n. 735 contenente: “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” con l’obiettivo di superare le criticità relative al mantenimento del figlio minore, che ha il diritto di mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori anche a seguito di separazione degli stessi.

Nel caso in cui in un matrimonio ci si renda conto dell’impossibilità di continuare la convivenza o in caso di coppia di fatto che si separa, è necessario tenere conto del primario interesse del minore, che di tale distacco deve risentirne in modo assolutamente minoritario. Già con la legge n. 54 del 2006 si è avuta una notevole riforma in materia di diritto di famiglia progredendo verso l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i coniugi (superando la forma dell’affidamento esclusivo che non garantiva le esigenze del minore), successivamente nel 2013 la legge n. 154 ha aggiunto il nuovo art. 337-ter del codice civile che riporta, innovando, il contenuto del precedente art. 155 c.c. relativamente ai provvedimenti riguardo ai figli.
In realtà in Italia si ha il tasso tra i più bassi al mondo di minori che trascorrono il tempo con il genitore non collocatario (soltanto il 3-4 per cento) con l’effetto che l’affidamento condiviso è spesso solo nella forma non identificandosi con un collocamento paritario del bambino con ciascun genitore.
Per ovviare a tali risultati fallimentari, suddetto disegno di legge vorrebbe favorire i genitori a partecipare più attivamente all’educazione e crescita della prole con un mantenimento diretto, ovvero senza che il Giudice debba prevedere un mantenimento a favore del genitore collocatario prevalente.
Il disegno di legge andrebbe a modificare alcune norme relative all’ affidamento dei figli a seguito di separazione o divorzio, vediamo le novità:

– l’art. 1 istituisce l’albo professionale dei mediatori familiari, la cui figura che viene regolata nel dettaglio disciplinandone i relativi requisiti, e stabilendo che tale professione debba avere una formazione approfondita e che non possa essere improvvisata. L’art. 3 disciplina nel dettaglio il procedimento di mediazione familiare, stabilendo che tale esperimento (il cui fine è quello di favorire la negoziazione degli accordi raggiunti dai coniugi al di fuori delle sedi giudiziali), sarebbe condizione di procedibilità nel caso in cui i genitori di un minore vogliano separarsi o divorziare. Gli avvocati devono essere presenti alla stipula dell’eventuale accordo raggiunto e il procedimento può avere una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambi i genitori. Per dare esecutività agli accordi raggiunti sarà necessaria l’omologazione da parte del giudice entro quindici giorni dalla richiesta.

Il procedimento

– Nella fase iniziale del processo della famiglia, l’art. 5 introduce una nuova figura nell’ambito degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie, il coordinatore genitoriale, quale soggetto terzo e imparziale dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale. Tale soggetto ha il compito di risolvere in via stragiudiziale le eventuali controversie insorgenti tra i coniugi e assisterli nell’attuazione del piano genitoriale, e solo previo consenso dei genitori, assume funzioni decisionali. Il Giudice ne dispone la nomina, su richiesta dei genitori, qualora lo ritenga necessario.

– L’art. 6 prevede che l’ordinanza del Giudice di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio da presentarsi entro venti giorni dalla lettura della stessa o dalla ricezione della notifica.

– L’art. 8 riguarda le modifiche che si avrebbero in conseguenze al tentativo di conciliazione da esperirsi all’udienza di comparizione. In caso di esito positivo si avrebbe la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento (invece della mera redazione del processo verbale), se invece la conciliazione non riesce il Giudice informa i coniugi della possibilità di ricorrere all’istituto della mediazione familiare.

– L’art. 9 fa rientrare nelle ipotesi di inadempienza o violazione dei provvedimenti del giudice, anche le ipotesi di “manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore” e le accuse false e infondate di abusi e violenze. Nei casi più gravi, dove non è sufficiente la mera modifica dei provvedimenti di affido, il Giudice può dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
– L’art. 10 prevede che in caso di separazione consensuale dei coniugi questi debbano obbligatoriamente, a pena di nullità, indicare nel ricorso il piano genitoriale previamente concordato.

– L’art. 11 andrebbe a modificare l’attuale art. 337-ter del codice civile che concerne i provvedimenti riguardo ai figli. Tale articolo introduce il diritto del minore a trascorrere tempi paritari con entrambi i genitori, che sono responsabili del figlio in eguale misura, e allo stesso modo hanno diritto di pari opportunità. Suddetti termini dovranno essere “adeguati, paritetici ed equipollenti”, salvi i casi di impossibilità materiale. A seguito di espressa richiesta dei genitori, il Giudice, se non vi sono oggettivi elementi ostativi, garantisce il diritto del minore a frequentare entrambi i genitori in misura paritaria e la permanenza da ciascuno di essi “non deve comunque essere inferiore a 12 giorni al mese compresi i pernottamenti”, salvo, ovviamente, se vi è pericolo per la salute psico-fisica della prole. Il Giudice stabilisce così l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori e prevede la fissazione del doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno di essi “ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute”. Il piano genitoriale deve stabilire anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori può provvedere al mantenimento diretto dei figli, sia per quanto attiene alle spese ordinarie che straordinarie”, in modo da poter contribuire alle esigenze del figlio proporzionalmente al proprio reddito considerando una serie di fattori attinenti al figlio e ai genitori. Il piano genitoriale predisposto dai coniugi verrà valutato dal Giudice in relazione al primario interesse del figlio, e anche in caso di mancato accordo verrà stabilito dallo stesso Giudice che applicherà in ogni caso il mantenimento diretto, determinando egli stesso i tempi e le modalità di frequentazione, oltre quelle relative all’istruzione, alla cura e all’educazione. Appare evidente che debba esserci un accordo tra le parti per determinare un mantenimento diretto evitando il contributo di mantenimento nell’interesse del figlio accreditato sul conto corrente del coniuge collocatario. Questa forma di assistenza economica in favore del minore, alternativa all’ordinario assegno di mantenimento, prevede che il genitore debba provvedere personalmente alle spese ordinarie del figlio durante il periodo che trascorrono insieme. Questo sistema eviterebbe il versamento all’altro coniuge del suddetto assegno di mantenimento che diventerebbe strumento residuale e solo per un tempo determinato. Durante il tempo che i genitori trascorrono col figlio possono assumere autonomamente le decisioni quotidiane, mentre quelle di maggiore importanza relative all’educazione, istruzione o salute del minore devono essere prese di comune accordo.

– L’art 12 garantisce il diritto del minore alla bigenitorialità (o cogenitorialità), ovvero il principio secondo cui il genitore è responsabile nei confronti del figlio e non dell’altro genitore, anche nel caso di affido temporaneo del minore a uno solo dei genitori. Il coniuge non affidatario avrà, difatti, diritto a disporre di tempi adeguati per la frequentazione col minore. Nel caso di impossibilità di affidare il minore ad entrambi i genitori, il Giudice collocherà temporaneamente lo stesso in altro nucleo familiare, preferendo comunque i parenti o in mancanza le famiglie residenti nello stesso territorio.

– Nei casi in cui la conflittualità genitoriale dovesse protrarsi, l’art. 13 prevede un nuovo tentativo di mediazione familiare per la risoluzione delle controversie, che se va a buon fine determina la sospensione del procedimento, se invece non riesce il Giudice propone alle parti la nomina di un coordinatore generale per assisterli moralmente nella risoluzione delle controversie intercorrenti tra gli stessi.

– Per quanto attiene alla residenza del minore, l’art. 14 prevede che il Giudice, salvo il doppio domicilio presso ciascuno dei genitori, possa stabilire che questa rimanga nella casa familiare, nell’esclusivo interesse del figlio. Il genitore che continua a risiedervi sarà comunque obbligato alla corresponsione di un indennizzo verso il proprietario dell’immobile.

– L’art. 17 ricomprende tra le cause di grave pregiudizio al diritto del minore di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con i genitori anche i comportamenti di rifiuto, alienazione o estraniazione nei confronti di uno dei genitori, così che il giudice possa adottare i provvedimenti opportuni. L’aggiunta dell’art. 18 approfondisce il contenuto di tali provvedimenti, stabilendo che questi possono anche limitare o sospendere la responsabilità genitoriale della parte che ha tenuto la condotta pregiudizievole.

La bigenitorialità

Dall’esame di tale disegno di legge si evince come il punto focale della nuova normativa risieda nel garantire un maggiore potere decisionale ai genitori con maggiore responsabilità genitoriale, non limitandosi alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di mantenimento, ma provvedendo direttamente alle esigenze della prole. In questo modo ritengo che i crescenti episodi di contrasti genitoriali possano rimanere separati dal rapporto che qualsiasi genitore dovrebbe avere con il proprio figlio, senza che tali attriti possano in alcun modo coinvolgere il legame e l’affetto che il bambino ha coltivato nel tempo con i genitori.
D’altro canto è necessario che sempre i genitori abbiano la volontà e la capacità di condividere il tanto acclamato piano genitoriale, in relazione al bambino che loro conoscono.
Va anche sottolineato che allo stato i Tribunali come Roma non accolgono l’affidamento a settimane alterne con ciascun genitore nemmeno se frutto di accordo con l’effetto che tale impostazione dapprima dovrà essere recepita dalla magistratura.
Magistratura che, supportata da psicologi, evita che il bambino sia una palla da bowling senza una residenza prevalente.
Ben vista a mio parere invece appare la residenza del minore dove i genitori siano in alternanza in altre abitazioni.
Forse cosi potrebbe essere compreso il disagio di passare da una casa all’altra senza una stabilità.
Ed infatti la bigenitorialità può e deve essere cavalcata sull’accordo genitoriale e non solo sulla parità di frequentazione tra un genitore e l’altro.
Quanto al mantenimento diretto su cui la stampa ha focalizzato l’attenzione, è un punto residuale e solo in caso di accordo previsto dal Giudice esaminato il singolo caso.

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