Dispositivi di controllo per il contrasto degli eccessi di velocità

Costa Cosimo 21/09/17
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A) PREMESSA

Il 21 luglio 2017, Il Ministro dell’Interno ha emesso il provvedimento, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, avente ad oggetto: “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”.

Tale direttiva, nel prendere atto dell’aumento negli ultimi anni d’incidenti stradali con esito mortale, evidenzia la necessità di una più attenta riflessione sulle cause e sulle dinamiche dei sinistri e, in particolare, di una “rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l’attività di prevenzione e contrasto delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, soprattutto allo scopo di allineare questa attività con gli obiettivi imposti dall’Unione Europea di una riduzione del 50% del numero delle vittime da sinistri stradali entro il 2020”.

Successivamente, il 7 agosto 2017, Il Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, sulla base della precedente direttiva e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 (“recante verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”) ha emanato la  circolare, prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3, che esamina le disposizioni  di maggior rilievo  per l’esecuzione dell’attività di accertamento degli organi di polizia stradale, riguardanti:

1. approvazione e verifiche di taratura;

2. verifiche iniziali e periodiche di funzionalità;

3. termine entro il quale effettuare le verifiche iniziali e periodiche di taratura e funzionalità;

3.1. regime transitorio per i dispositivi e di sistemi già in uso alla data del 31 luglio 2017;

4. modalità di impiego delle postazioni di controllo;

4.1. segnalazione delle postazioni di controllo;

4.2. visibilità delle postazioni di controllo;

4.3. distanza dal segnale indicante il limite massimo di velocità.

 

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B) LA DIRETTIVA MINNITI E LE ISTRUZIONI OPERATIVE

La direttiva del Ministro Minniti del 21 luglio 2017 individua nei seguenti punti gli ambiti e i comportamenti sui quali intervenire per una decrescita degli incidenti stradali:

  1. contrasto degli eccessi di velocità, secondo  le indicazioni  fornite dalla direttiva  300 del 14 agosto del 2009 volta a “garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade” e delle aggiornate istruzioni operative allegate alla direttiva;
  2. contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, attraverso l’utilizzo di dispositivi di controllo (etilometri e precursori) dei conducenti al fine di verificarne lo stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso di tali sostanze;
  3. controllo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta e protezione, attraverso una rinnovata attenzione, prevedendo, all’occorrenza, l’organizzazione di campagne di controllo;
  4. lotta ai comportamenti che sono causa di distrazione, relativi all’utilizzo scorretto, non solo dei dispositivi elettronici o di riproduzione sonora nei veicoli, ma anche dei telefoni cellulari e, soprattutto, degli smartphones;
  5. coordinamento delle azioni di contrasto da parte dei Prefetti , attraverso il coinvolgimento di tutti gli organi di polizia stradale operanti sul territorio.

Svolti brevi cenni sulla direttiva Minniti, il presente contributo si soffermerà sulle istruzioni operative allegate alla stessa, relative al contrasto degli eccessi di velocità di cui al punto sub 1.

 

a) Istruzioni operative. Parte I “Dispositivi di misura della velocità

La direttiva, al punto 1. (contrasto degli eccessi di velocità) fa rinvio alle allegate istruzioni operative che, nella parte I, disciplinano  i “dispositivi di misura della velocità”,  evidenziando che “l’eccesso di velocità può essere accertato attraverso sistemi di rilevamento fissi, temporanei o mobili” e che, secondo la vigente normativa, “l’impiego di postazioni fisse di rilevamento senza la presenza degli operatori di polizia non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni. In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia”.

In ogni caso, la contestazione differita della violazione è sempre possibile quando ricorrono i presupposti dell’art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Altresì, fermo restando che tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le istruzioni operative precisano che:

  • ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato;
  • le verifiche periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento;
  • alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione, a favore del trasgressore, del al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.;
  • gli apparecchi di misura utilizzati per contestare l’eccesso di velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori, e il relativo accertamento “costituendo servizio di polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenti”;
  • la convalida delle immagini prodotte dall’apparecchiatura e la sottoscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effettuate dagli organi di polizia e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione di tali atti. Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali e complementari, nonché mere attività di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza;
  • durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzati purché a questi ultimi non siano affidati compiti di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di polizia stradale;
  • durante la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionati, un operatore di polizia deve presenziare alle operazioni demandate ad un laboratorio privato, al fine di garantire la legittimità dell’operazione e l’obbligo di gestione diretta prevista dal citato art. 345 Reg. Esec. C.d.S.;
  • le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili dall’utenza, mediante l’uso di segnali stradali o dispositivi di segnalazione luminosa (art. 142, comma 6-bis, C.d.S.). La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la stessa postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico;
  • i dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione, e a richiesta dell’interessato la visione successiva, devono essere impiegati nel rispetto delle normativa in materia di riservatezza personale (d.lgs 196/2003).

Tuttavia, l’applicazione di tale normativa è obbligatoria solo nel caso in cui permetta di identificare un soggetto anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni, non già quando i sistemi utilizzati e le registrazioni effettuate non contengano dati identificativi dei veicoli. In ogni caso sono necessarie le seguenti cautele:

  1. gli apparecchi di rilevazione devono memorizzare le immagini solo in caso di infrazione;
  2. le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;
  3. la registrazione deve essere conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone ed essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;
  4. le risultanze fotografiche o le riprese video devono essere nella disponibilità ed essere trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
  5. le immagini devono essere conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso;
  6. nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati ed alle immagini trattate;
  7. le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Tuttavia, siccome l’intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l’effettivo autore della violazione, ottenendo dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati. Pertanto, al momento dell’accesso dovranno essere oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti ripresi nei fotogrammi.

 

b) Istruzioni operative. Parte II. “Individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza dell’eccesso di velocità, in assenza di operatori di polizia”

Le istruzioni operative, nella parte seconda, individuano i tratti di strada lì dove è consentito il controllo a distanza dell’eccesso di velocità (art.142 C.d.S.), in assenza di operatori di polizia.

In particolare, è possibile l’installazione e l’impiego di dispositivi in grado di rilevare, anche in modo automatico, l’eccesso di velocità, senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di polizia stradale, ovvero di mezzi tecnici che mettono in condizione l’organo preposto all’attività di monitoraggio del traffico a distanza di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e dal momento in cui si compie (art. 4 legge 168/2002).

I dispositivi di controllo a distanza sulle strade classificate dall’art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo A (autostrade) e B (extraurbane principali) possono essere sempre utilizzati, non essendo necessaria una preventiva ricognizione da parte del Prefetto, mentre per le strade di tipo C (extraurbane secondarie) e D (urbane di scorrimento) spetta al Prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità.

Inoltre, le strade classificate ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. B e C del Codice della Strada come “extraurbane”, quando attraversano i centri abitati assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall’ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa delle strade stesse.

Pertanto, nell’ipotesi che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali, non è consentita l’installazione di sistemi di rilevamento a distanza; viceversa, è ammessa quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, previa individuazione puntuale da parte del Prefetto.

Sulle strade di tipo A e B, nonché sui tratti di altre strade individuati dal Prefetto, è sempre consentita la contestazione differita della violazione.

Inoltre, l’art. 4 della legge 168/2002, con riferimento alle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali,  indica  i seguenti criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile-  sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto-  l’utilizzo, anche remoto, di dispositivi e mezzi di controllo del traffico, finalizzato all’accertamento degli illeciti tra cui quelli dell’art. 142 Codice della Strada:

  • elevato livello di incidentalità sul tratto di strada diversa da autostrade e strade extraurbane principali;
  • documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata della violazione di norme del C.d.S.

 

c) Istruzioni operative. Parte III. “ Modalità di controllo e di contestazione

L’ultima parte delle istruzioni operative, si occupa delle modalità di controllo e contestazione relative alle postazioni a funzionamento automatico di tipo fisso, le quali possono essere utilizzate solo alle condizioni indicate dall’art. 201, comma 1 bis, lett. f) del C.d.S., che richiama l’art. 4 della legge 168/2002.

Secondo tale normativa, le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni, senza la presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzate: “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”, in considerazione dell’oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli e “sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell’art. 4 della L.168/2002”.

In merito alle postazioni a funzionamento automatico di tipo temporaneo, le istruzioni operative specificano che tali strumenti di misura possono essere utilizzati, in presenza e sotto il controllo dell’operatore di polizia, su tutte le strade sia urbane che extra urbane, precisandone le  modalità di contestazione.

Infine, in merito all’accertamento diretto con fermo del veicolo e contestazione immediata della violazione, precisano che la contestazione immediata dell’eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato non richiede che l’agente accertatore disponga di prove fotografiche o video o altro a supporto della rilevazione effettuata con lo strumento di misurazione.

Quanto sopra trova sostegno, sia nelle disposizioni dell’art. 142, comma 6, C.d.S. che nel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di accertamento con contestazione immediata della violazione, la fotografia o la ripresa rappresenta una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini del raggiungimento della piena prova della violazione stessa:  le risultanze fornite dagli apparecchi omologati o approvati coincidono con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi;  conseguentemente “ la piena efficacia e validità della contestazione si realizzano con l’accertamento diretto da parte dell’operatore addetto al controllo”.

In sintesi, l’accertamento della violazione è effettuato dal personale che presidia l’apparecchio e ha rilevato la velocità; conseguentemente,  nel corpo del verbale di contestazione dovrà essere espressamente indicato il nominativo degli agenti accertatori e che la rilevazione dell’eccesso di velocità è stata compiuta dagli stessi.

 

C) CONCLUSIONI

La direttiva del Ministro Minniti del 21 luglio 2017 individua nel contrasto degli eccessi di velocità uno dei maggiori ambiti sui quali intervenire per una decrescita degli incidenti stradali.

Le istruzioni operative, allegate alla direttiva, si soffermano in modo puntiglioso sui Dispositivi di misura della velocità”, sull’“Indviduazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza dell’eccesso di velocità,  in assenza di operatori di polizia” e, infine, sulle“ Modalità di controllo e di contestazione”.

La circolare del 7 agosto 2017, prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3, del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, emanata sulla base della direttiva Minniti e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,  esamina le disposizioni  di maggior rilievo di tale decreto, che introduce una disciplina dettagliata su omologazione, verifiche periodiche, taratura e visibilità delle postazioni di controllo sulla rete stradale, recependo la pronuncia della Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, che ha dichiarato l’incostituzionalità, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Tali provvedimenti hanno il merito, soprattutto a tutela degli automobilisti, di chiarire i comportamenti degli operatori di polizia stradale e di dettare modalità uniformi di segnalazione e controlli delle postazioni adibite  a controlli di velocità.

 

Notazione. Al punto sub B) si è detto che la direttiva del Ministro Minniti individua gli ambiti e i comportamenti sui quali intervenire per una decrescita degli incidenti stradali. Tra questi vi rientra il controllo dellutilizzo delle cinture di sicurezza, che richiede, secondo la direttiva, una rinnovata attenzione e, all’occorrenza, l’organizzazione di campagne di controllo.

Ebbene, la promessa è stata mantenuta!

Si è conclusa il 17 settembre c. a. una campagna straordinaria, durata una settimana, di controlli sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza in tutti i paesi dell’Unione europea,  oltre a Svizzera e Norvegia, organizzata dal TISPOL, il network europeo delle polizie stradali, di cui l’Italia ha la presidenza dall’ottobre 2016, al quale aderiscono tutti gli stati membri dell’Unione, oltre a Svizzera e Norvegia.

In tutte le regioni d’Italia sono stati predisposti specifici controlli sul corretto utilizzo, da parte di conducenti e passeggeri dei veicoli a motore, delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, rivolgendo particolare attenzione ai seggiolini destinati ai bambini.

 

 

Dott. Cosimo Costa

Comandante della Polizia municipale del comune di Vittoria (RG)

Costa Cosimo

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