Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

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Attraverso l’introduzione di istituti e strumenti non solo penali ma anche amministrativi volti a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, viene conferita maggiore tutela in quei settori particolarmente sensibili.

L’efficacia delle informative antimafia

La legge n. 136 del 13 agosto 2010, la quale costituisce il “Piano straordinario contro le mafie”, ha introdotto, nell’art. 2 il comma 1, lett. c) che ha allargato le maglie di applicazione dell’informativa al fine di rendere effettiva la lotta alle mafie.

Tale disposizione ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e conferisce immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1109 del 8 marzo 2017 ha chiarito che l’immediata efficacia delle informative è da intendersi con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.

L’art. 2 comma 1, lett. c) della legge n. 136 del 13 agosto 2010 si riferisce, pertanto, a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione senza differenziazioni.

In particolare, non vengono fatte distinzioni tra le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come avviene in altre disposizioni e la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.

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Il testo intende fornire un quadro completo di tutti i rimedi, giurisdizionali e non, alle controversie nascenti in materia di appalti pubblici, sia nel corso di svolgimento della procedura di gara e fino all’aggiudicazione, sia nella successiva fase di esecuzione del contratto di appalto. In primis, dopo un excursus sull’evoluzione degli ultimi anni, utile a comprenderne pienamente la ratio, viene affrontato approfonditamente il rito processuale speciale, disciplinato dal Libro IV, Titolo V del Codice del processo amministrativo, con particolare attenzione alla fase cautelare. Vi è poi un focus sul rito “super accelerato”, da ultimo dichiarato conforme alle direttive europee da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 14 febbraio 2019.Alle controversie sorte in fase di esecuzione dei contratti di appalto è dedicato uno specifico capitolo, che rassegna le principali pronunce del Giudice Ordinario con riferimento alle patologie più frequenti (ritardi nell’esecuzione, varianti, riserve).Infine, quanto alla tutela stragiudiziale, il testo tratta i rimedi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, quali l’accordo bonario, la transazione e l’arbitrato e infine approfondisce il ruolo dell’ANAC, declinato attraverso i pareri di precontenzioso, i poteri di impugnazione diretta, e l’attività di vigilanza.Più schematicamente, i principali argomenti affrontati sono:• il rito speciale dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, delineato dagli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo;• il processo cautelare;• il rito super accelerato ex art. 120 comma 2 bis;• il contenzioso nascente dalla fase di esecuzione del contratto di appalto;• i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie: accordo bonario, transazione, arbitrato;• poteri e strumenti di risoluzione stragiudiziale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.Elio Guarnaccia, Avvocato amministrativista del Foro di Catania, Cassazionista. Si occupa tra l’altro di consulenza, contenzioso e procedure arbitrali nel settore degli appalti e dei contratti pubblici. È commissario di gara nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in qualità di esperto giuridico selezionato da UREGA Sicilia e dall’ANAC.È autore di numerosi saggi e articoli nei campi del diritto amministrativo e del diritto dell’informatica, nonché di diverse monografie in materia di appalti pubblici, processo amministrativo, amministrazione digitale. Nelle materie di propria competenza ha sviluppato un’intensa attività didattica e di formazione per pubbliche amministrazioni e imprese. In ambito universitario, ha all’attivo vari incarichi di docenza nella specifica materia degli appalti pubblici.

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L’efficacia delle informative antimafia chiarita dalla Corte costituzionale

Anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 ha chiarito l’efficacia delle informative.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 136 del 2010 ha inteso allargare il campo di applicazione dell’informazione antimafia, stabilendo che la sua “immediata efficacia potesse esplicarsi “con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale ha osservato che con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo le mosse dalla situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l’adozione di un’informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi indicati dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.

In particolare l’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, operativamente consente al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale e nelle loro attività svolte all’esterno e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.

Leggi anche:” Elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa”

Sottoposizione delle attività oggetto di s.c.i.a. alla normativa antimafia

Come ha ribadito la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6057 del 2 settembre 2019 “le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a s.c.i.a.”.

Lo si desume dalla stessa interpretazione letterale del dettato normativo e per espressa volontà del legislatore antimafia.

L’art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l’autocertificazione, da parte dell’interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67, riguarda anche “attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione .

Pertanto, le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività non sono esenti dai controlli antimafia ed anzi il Comune è tenuto a verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o a revocare la s.c.i.a. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.

L’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 impone espressamente al Prefetto di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di s.c.i.a. e/o durante i controlli che concernono le attività ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall’art. 89, comma 2, lett. a), anche per la s.c.i.a.

Viene pertanto confermato quanto già espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n.565 del 9 febbraio 2017 secondo la quale anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a S.c.i.a. soggiaciono alle informative antimafia e non soltanto alla comunicazione.

La comunicazione antimafia è costituita da un’attestazione circa l’assenza di misure di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti ed è necessaria per il rilascio di autorizzazioni, licenze o S.c.i.a. L’informativa antimafia è invece una valutazione del Prefetto sul rischio di infiltrazione mafiosa.

Monitoraggio dei cantieri

L’articolo 26 d.l. 113/2018 con la modifica al D.lgs.81/2009 include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell’inizio dei lavori pubblici in alcuni cantieri, secondo i contenuti fissati dall’Allegato XII ( data della comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell’opera, responsabile dei lavori, coordinatore, data inizio e fine lavori, durata dei lavori , ammontare dei lavori.

Tale disposizione estende la notifica preliminare (art 99 D.lgs. 81/2008) anche al prefetto territorialmente competente nei casi di cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; cantieri che ricadono nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini al giorno.

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Dott.ssa Laura Facondini

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