In materia sono state introdotte novità procedurali dall’art. 6 del D.Lgs. 149/2011 (Premi e sanzioni) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 dello scorso 20 settembre. Si attribuisce in tale sede alle sezioni di controllo della Corte dei conti la competenza all’accertamento dei presupposti dello stato di dissesto degli enti locali e l’indicazione delle misure correttive necessarie per il conseguimento dell’equilibrio finanziario correlandole ad un autonomo potere di intervento dell’autorità prefettizia. In particolare, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dall’organo contabile, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Stante il perdurante inadempimento da parte dell’ente locale delle misure correttive, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso anche quest’ultimo infruttuosamente, il Prefetto stesso provvede alla nomina di un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente (Lilla Laperuta).
Dissesto finanziario negli locali, nuovi poteri di intervento del Prefetto
Lo stato di dissesto finanziario si manifesta quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definiti indispensabili e quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. In tali circostanze l’art. 247 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) prevede che l’organo regionale di controllo assegni all’organo consiliare un termine, non superiore a 20 giorni, per la deliberazione del dissesto; decorso infruttuosamente tale termine lo stesso organo di controllo nomina un commissario ad acta perché vi provveda e ne dà comunicazione al Prefetto. A quel punto l’autorità prefettizia inizia la procedura di scioglimento del Consiglio.
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