Distacco riscaldamento centralizzato: necessità autonomo

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Il condomino che si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato deve installare un impianto proprio?
riferimenti normativi: artt. 1118 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016
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Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 26185 del 08-09-2023

DISTACCO-CALDERINA-SENTENZA-26185.pdf 219 KB

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Indice

1. La vicenda


Un condomino che si era distaccato dall’impianto centrale si rivolgeva al Tribunale impugnando la delibera condominiale, limitatamente ai punti 1 e 3 dell’ordine del giorno, con i quali il condominio, nel riparto delle spese di riscaldamento, gli attribuiva l’onere di pagamento pro quota anche delle spese relative al consumo, pur essendosi distaccato ai sensi dell’art. 1118 c.c.; l’attore chiedeva che fosse accertata la legittimità del distacco e la non derivabilità dallo stesso di squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condominio proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell’illegittimità del distacco per violazione dell’art. 1118 c.c. Il Tribunale rigettava tutte le domande dell’attore e accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto condominio. In particolare il Tribunale, richiamando le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, rilevava in primo luogo che il distacco operato dal comportava un aggravio delle spese dei consumi per gli altri condomini, determinato anche dal fatto che il condomino, nell’operare il distacco, non aveva provveduto ad installare un autonomo impianto di riscaldamento, usufruendo quindi del calore prodotto dai radiatori degli altri condomini; in secondo luogo il Tribunale osservava che la delibera nella quale affermava essere stato implicitamente autorizzato al distacco non risultava agli atti del procedimento e che anzi, da altra successiva delibera, si desumeva che il condominio, chiedendo pareri legali in ordine ad un “eventuale” distacco dall’impianto centralizzato e in relazione al quale andava determinato “il danno economico subito dai restanti condomini”, il condominio si riservava in realtà ogni decisione in merito. La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’appello.

3. La soluzione


La Cassazione ha dato ancora torto al distaccato. I giudici supremi hanno ricordato che il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco non deriverà né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione dei servizi. Come ha notato la Cassazione, secondo il giudice di merito il distacco operato dal condomino comportava un aggravio delle spese dei consumi per gli altri e comunque non risultava agli atti la prova dell’insussistenza dei pregiudizi richiesta dalla legge.

4. Le riflessioni conclusive


I condomini legittimamente distaccati dall’impianto di riscaldamento centralizzato sono esonerati dal pagamento delle spese di esercizio dell’impianto medesimo; rimangono, invece, obbligati a contribuire alle spese straordinarie e di conservazione qualora l’impianto conservi, dopo il distacco, la natura di bene di proprietà comune, con la possibilità per gli stessi condomini, in caso di ripensamento, di allacciare nuovamente la propria unità immobiliare all’impianto centralizzato.
Ciò presuppone che il condomino distaccandosi non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condòmini.
L’insussistenza di tali pregiudizi deve essere provata dal condomino, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (Cass. civ., sez. VI, 03/11/2016, n. 22285). Nella decisione in commento viene sottolineato che un aggravio delle spese dei consumi per gli altri condomini può derivare dal fatto che il condomino non abbia installato un autonomo impianto di riscaldamento. In ogni caso il distacco dal riscaldamento condominiale può essere negato per evitare squilibri nell’impianto condominiale o aggravi di spesa ma non perché l’impianto autonomo non è a norma. A cambiare questi principi non servirebbe neppure una formale dichiarazione dei condomini distaccati di essere disinteressati al nuovo impianto e di non aver alcuna intenzione di riallacciarvisi in futuro, perché, come stabilisce l’articolo 1118 c.c., “Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”. Al contrario deve essere annullata la delibera condominiale che abbia posto a carico del condomino la partecipazione alle spese straordinarie e di conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento nel caso in cui lo stesso si sia distaccato dall’impianto ma non abbia più la possibilità di un futuro riallaccio allo stesso.

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