Distinguere occultamento e distruzione di documenti contabili

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Quando si consuma il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’occultamento totale o parziale delle scritture contabili? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 33284 del 9-07-2024

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Indice

1. La questione: qualificazione della condotta come di occultamento di documentazione contabile anziché di distruzione


La Corte di Appello di Torino rigettava un’impugnazione proposta nei confronti di una sentenza emessa dal Tribunale di Torino con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio della motivazione, con riferimento alla qualificazione della condotta come di occultamento di documentazione contabile anziché di distruzione, che avrebbe determinato l’estinzione del reato per prescrizione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si consuma il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’occultamento totale o parziale delle scritture contabili.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, il quale sanziona l’occultamento delle scritture contabili, è un reato di natura permanente, consumandosi solo alla conclusione del controllo da parte degli organi verificatori, e non al suo inizio.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quando codesto illecito penale possa reputarsi consumato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note

  1. [1]

    Ai sensi del quale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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