A seguito delle modifiche intervenute, bisogna distinguere le proroghe dei termini di decadenza delle notifiche degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate e degli Enti territoriali.
Termini di notifica degli atti dell’Agenzia delle entrate
L’art. 157, comma 1, D.L. n. 34 cit. stabilisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del contribuente), che per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione i termini di decadenza, che scadono tra l’08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Orbene, da un’analisi della norma in esame, emerge che la disposta “scissione”, tra la data di emissione e la data di notifica dell’atto, determinerà non poche problematiche alla luce del fatto che si creeranno inevitabilmente due termini di decadenza solo per gli anni 2014 e 2015:
- uno per l’emissione dell’atto entro il 31/12/2020, con la conseguente difficoltà per il contribuente di verificare la data, nonostante il generico riferimento del quinto comma del citato art. 157;
- e uno per la notifica al contribuente dall’01 gennaio al 31 dicembre 2021, salvo specifiche urgenze.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19, la suddetta disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice; di fatto, però, a parere dello scrivente, da tale disposizione discende solo un maggior trattamento di favore nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che così facendo beneficerà di un maggior lasso temporale entro cui provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015.
Tanto premesso, si ritiene necessario osservare che il citato art. 157 deve essere coordinato ed interpretato con la lettura degli artt. 5 (comma 3 bis) e 5- ter del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, con cui è stata introdotta l’obbligatorietà dell’invito al contraddittorio. Più nel dettaglio:
- l’art. 5-ter cit., rubricato “Invito al contraddittorio”, prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 l’Ufficio, prima di emettere tale atto impositivo, deve notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dello stesso, salvo eccezioni. Si precisa che l’art. 5-ter cit. è stato inserito dall’art. 4 octies, comma 1, lett. b), D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019 ed applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020;
- l’art. 5, comma 3-bis, rubricato “Avvio del procedimento”, dispone testualmente che: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lett. b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 4-octies, comma 1, lett. a), D.L. 30/04/2019 n. 34, così come inserito dall’allegato alla Legge di conversione, Legge n. 58 del 28/06/2019, con decorrenza dal 30/06/2019 ed applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
Da tanto discende che, in base alla suddetta normativa, laddove l’Agenzia delle entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni, rispetto al naturale termine di decadenza, questo stesso termine automaticamente si prorogherà soltanto di 120 giorni (per un’analisi completa della problematica rinvio al mio articolo “Attenzione ai termini di decadenza per gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015”, pubblicato nel mio sito il 10 giugno 2020).
Termini di notifica degli accertamenti degli Enti locali
L’art. 157, comma 7-bis, D.L. n. 34 cit., a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 77/2020 cit., stabilisce che:
“Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Di conseguenza, per i tributi comunali opera la proroga dei termini di decadenza di soli 85 giorni, a seguito della sospensione dei termini prevista dall’art. 67, comma 4, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 27 del 24/04/2020.
Infatti, il succitato art. 67 richiama l’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, che dispone, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di decadenza in materia di accertamento a favore degli Enti impositori.
In definitiva, nel 2021 i contribuenti per sollevare le relative eccezioni di decadenza devono tenere conto delle suddette disposizioni che distinguono i termini per la notifica degli avvisi di accertamento
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