Il fatto.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente la opposizione proposta da un correntista, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a favore della banca, rilevando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e disponendo in sostituzione l’applicazione della capitalizzazione annuale, con rimessione della causa in istruttoria per la rideterminazione del quantum. Il correntista ricorreva in cassazione.
La decisione.
L’uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell’art. 1283 c.c.. Consolidata giurisprudenza di legittimità, guidata da pronuncia delle Sezioni Unite del 4.11.2004 n. 21095, ha disconosciuto valore normativo agli usi bancari, dispondendo la conseguente nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli “usi bancari” in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, cioè dell’art. 1283 cod.civ., sicché, in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.
Deve, infatti, essere confermato il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. Infatti, le Sezioni Unite, con sentenza del 2.12.2010 n. 24418, affermarono che “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016).
Non può ritenersi, parimenti, valida la opinione secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa. Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione è violativa della norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. applicabile “ratione temporis” al rapporto di garanzia in esame.
Non assume, infine, neppure rilievo la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari con l’art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147 (successivamente ridisciplinata dall’art. 17 bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49); infatti, la legge n. 147/2013 si è limitata a “normativizzare” un indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità già stabilizzato.
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