Il divieto dei nova

Redazione 27/09/18
Il divieto di nova sancito dall’art. 345 cod. proc. civ., secondo il quale: “nel giudizio d’appello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”.

Il disposto normativo riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; così le nuove contestazioni in secondo grado, nel modificare i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che deve considerarsi estraneo al vigente ordinamento processuale.

Come si esprime la Corte di Cassazione

Come già ampiamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), «è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)» (cfr. Cass. 13/10/2015, n. 20502).
Secondo la giurisprudenza, pertanto, il divieto di ius novorum in appello risponde ad esigenze di ordine pubblico, poiché di tratta di un’ applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr Cass. sent n. 383/2007; Cass. sent n. 12147/2004). Da ciò consegue che: 1) l’inammissibilità della domanda nuova può essere pronunciata anche d’ufficio senza che possa avere rilevanza l’accettazione del contraddittorio da parte dell’appellato; 2) il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità della domanda nuova che sia mancato in appello può essere fatto in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato (cfr. Cass. sent. n. 15547/2003; Cass. sent n. 4531/2000).
Non vi è uniformità di vedute in giurisprudenza su quale sia la ratio della disciplina in commento. All’opinione di chi ritiene che sia da ravvisarsi nella necessità di coerenza interna tra l’ambito del giudizio di primo e grado e quello d’appello si affianca quella di chi ritiene che il divieto della proposizione di nuove domande sia diretta conseguenza del fatto che la funzione dell’appello è di provocare un nuovo giudizio sulle stesse domande che sono state oggetto del giudizio di primo grado, sì che la possibilità di proporre domande nuove violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione. Vi è però chi vede il divieto di nuove domande come diretto a soddisfare la necessità che la tutela giurisdizionale non sia solo efficace, ma anche rapida, in grado di condurre celermente ad una sentenza definitiva.
Che cosa debba intendersi per domanda nuova è un’indagine che va fatta, secondo l’opinione maggioritaria, sulla base dei principi che regolano l’identificazione delle domande, avendo riguardo alle personae, al petitum (mediato ed immediato) ed alla causa petendi.

Il provvedimento di diverso contenuto

Le domande nuove sono, pertanto, quelle che si differenziano dalle domande proposte in primo grado, perché cambia uno degli elementi di identificazione; inoltre si considera domanda nuova quella che, pur essendo relativa allo stesso diritto soggettivo della domanda proposta in primo grado, è volta ad ottenere un provvedimento di diverso contenuto.
Il raffronto deve essere compiuto tra la domanda così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quella proposta nell’atto introduttivo del secondo grado.

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