Divieto di bis in idem non derivante da giudicato: a cosa si riferisce?

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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 32277 del 23-04-2024

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Indice

1. La questione: la violazione del ne bis in idem cautelare


Il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava una richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all’art. 38 bis del d.lgs. n. 81 del 2015.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore di uno degli indagati ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui eccepiva la violazione del ne bis in idem cautelare. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il divieto di bis in idem non derivante da giudicato riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (così Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, nonché Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, e Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, omissis).
Difatti, per gli Ermellini, nel caso di specie, non era in alcun modo ipotizzabile l’applicazione del divieto di bis in idem posto che il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona era pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui era radicato il procedimento in esame, Caltanissetta, tenuto conto altresì del fatto che, per nessuno di essi, inoltre, si era pervenuti ad una sentenza irrevocabile.
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a cosa si riferisce il divieto di bis in idem non derivante da giudicato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il divieto di bis in idem, quando non derivante da giudicato, si applica solo a situazioni di litispendenza tra procedimenti davanti a giudici ugualmente competenti dato che, in caso di procedimenti duplicati davanti a giudici di diverse sedi, il conflitto di competenza viene invece risolto applicando le disposizioni sui conflitti positivi di competenza.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando ricorre siffatto divieto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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