Divieto di reformatio in peius: cosa riguarda in appello?

Scarica PDF Stampa Allegati

Nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della sentenza impugnata dal solo imputato riguarda unicamente l’entità complessiva della pena? Per approfondimenti in tema di applicazione dei benefici consigliamo il volume “Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 25518 del 6-03-2024

sentenza-commentata-art.-4-2024-07-25T163242.056.pdf 123 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: violazione del divieto di cui all’art. 597, co. 3, c.p.p.

 
La Corte di Appello di Bari riformava parzialmente una sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato gli imputati ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione a una serie di numerosi reati di furto pluriaggravato in concorso in rubrica loro ascritti.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati e, tra i motivi ivi addotti, da uno di questi, erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, in violazione del divieto di cui all’art. 597, co. 3, c.p.p., nel rideterminare l’entità della pena da irrogare in relazione ai rimanenti reati unificati dal vicolo della continuazione, da un lato, era partito da una pena-base di anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 1000,00 di multa, superiore al quantum della pena-base determinato dal giudice di primo grado nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, dall’altro, aveva operato un aumento a titolo di continuazione sui reati-satellite, maggiore di quello fissato dal Tribunale. Per approfondimenti in tema di applicazione dei benefici consigliamo il volume “Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui, in ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sentenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018; Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016).
La sentenza impugnata era dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio in tema di determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio nei confronti di uno dei ricorrenti.

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della sentenza impugnata dal solo imputato riguarda unicamente l’entità complessiva della pena.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo secondo cui, fermo restando che, nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” implica che, se l’appello è stato presentato solo dall’imputato, non è possibile peggiorare la sua posizione rispetto alla sentenza di primo grado, questo divieto, tuttavia, non riguarda solo la pena complessiva, ma tutti gli elementi che concorrono a determinarla.
Ove invece questo divieto sia parametrato alla pena nel suo complesso, ben si può ricorrere per Cassazione (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento