Divorzi transfrontalieri. Le coppie potranno scegliere la legge nazionale da applicare

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La “ ratio” del nuovo regolamento CE 20/12/2010 n. 1259, che disciplina i divorzi transfrontalieri , è superare l’incertezza giuridica e rafforzare la prevedibilità e la flessibilità del quadro normativo, in caso di separazione personale e di divorzio, per le coppie internazionali composte da cittadini comunitari.

In base a detto regolamento , a decorrere dal 21 giugno 2012, le coppie di cittadini europei di diversa nazionalità o che abitano in un paese diverso da quello di origine o che vivono separatamente in due Paesi UE distinti, potranno scegliere di comune accordo quale legislazione nazionale applicare in caso di separazione e di divorzio.

 

In mancanza di scelta ad opera delle parti, lo stesso regolamento prevede che l’individuazione della legge applicabile venga determinata in base a criteri di collegamento, di modo che, il procedimento sia disciplinato dall’ordinamento giuridico con cui la coppia presenta un legame stretto.

Testualmente all’art. 8 “……. il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Il campo di applicazione è previsto all’art. 1 del regolamento ed è limitato ,“….in circostanze che comportino un conflitto di leggi”, al procedimento di divorzio e alla separazione personale.

Espressamente lo stesso art. 1 esclude le seguenti materie :

a) la capacità giuridica delle persone fisiche;

b) l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;

c) l’annullamento di un matrimonio;

d) il nome dei coniugi;

e) gli effetti patrimoniali del matrimonio;

f) la responsabilità genitoriale;

g) le obbligazioni alimentari;

h) i trust o le successioni.

Tale regolamento sarà applicato ai 14 Stati della UE ( Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia ) che hanno deciso esplicitamente di voler concordare legislativamente nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale.

Ciò è stato possibile grazie all’adozione del metodo di cooperazione rafforzata, introdotta dal trattato di Lisbona che permette l’adozione di regole comuni anche ad un ristretto numero di stati membri.

Gli altri Stati hanno comunque la possibilità di aderirvi in qualsiasi momento.

E’ stata a tal fine indicata come data quella del 21 settembre 2011, per gli Stati membri partecipanti, per comunicare alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali circa i requisiti di forma per la stipula di accordi e la designazione della legge applicabile.

Condizione necessaria è dunque che la scelta sia il frutto di consenso consapevole ed informato, ossia che ciascuno dei coniugi sia consapevole delle conseguenze giuridiche e sociali della sua scelta oltre che ciò venga formalizzato in maniera da permettere una registrazione durevole dell’accordo.

 

Indubbiamente i coniugi non possono, per ovvi motivi, riuscire da soli a fare scelte appropriate e condivise a tutela del benessere dei propri figli, ma necessitano dell’intervento e dell’aiuto di una persona “terza ed imparziale“.

In questo quadro non si può non richiamare l’importanza della figura del Mediatore Familiare che può in ogni fase essere a sostegno della coppia nella valutazione della scelta di legge da applicare nell’interesse preminente del minore.

 

Mediatore Civile Catalfamo Caterina

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